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I quesiti sul decreto 81: sulla figura del preposto

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Preposti

13/04/2011

Gli obblighi, i compiti, le funzioni e la formazione dei preposti, con particolare attenzione alla figura del preposto nei cantieri dove sono allestiti ponteggi. A cura di G. Porreca.

 
 
Bari, 13 Apr - Gli obblighi, i compiti, le funzioni e la formazione dei preposti, con particolare attenzione alla figura del preposto nei cantieri dove sono allestiti ponteggi. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesiti:
- il preposto "dei ponteggi" può essere associato o meno alla figura del "preposto" cosi come definito all'art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 con gli obblighi dettati dall'art. 19 e con la formazione definita all'art. 37 comma 7 e sanzioni riportate all'art. 56?
- esiste un percorso formativo specifico per i preposti “dei ponteggi” o il percorso formativo è lo stesso e quindi ogni lavoratore può potenzialmente essere anche nominato preposto?
- gli addetti al montaggio dei ponteggi sono soggetti ad aggiornamento specifico o il loro aggiornamento è quello previsto per i lavoratori nell’art. 37 con durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori?
 

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Risposta
La serie di domande formulate dal lettore ci spinge ad elaborare un approfondimento in merito alla figura del preposto in generale. Non bisogna confondere la figura del preposto incaricato dal datore di lavoro o dal dirigente nell’ambito della organizzazione generale di una azienda, che nel seguito per semplicità indicheremo come “preposto aziendale”, da quello la cui presenza è richiesta dalle disposizioni di legge nell’ambito delle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi che per semplicità nel seguito verrà indicato come “preposto pontista”, benché tali figure nel testo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, vengono lessicalmente individuate con lo stesso termine.
Il preposto aziendale, in particolare, viene definito nell’art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 come la
 
“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”
 
ed allo stesso sono stati assegnati dal legislatore degli obblighi ben precisi e riportati nell’art. 19 dello stesso D. Lgs. in base al quale questi, secondo le sue attribuzioni e competenze, è tenuto a:
 
    “a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
    b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
    f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
    g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”.
 
Il preposto aziendale, nel caso che non adempia agli obblighi impostigli dal legislatore con l’art. 19 è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 56) consistenti nell’arresto fino a due mesi o nell’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione del comma 1, lettere a), c), e) ed f) dello stesso articolo e nell’arresto fino a un mese o nell’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione del comma 1, lettere b), d) e g) dell’articolo medesimo. A carico di tali preposti inoltre nel D. Lgs. n. 81/2008 sono previste anche altre sanzioni nel caso di inadempimenti relativi ad alcuni obblighi di protezione contro alcune sostanze pericolose quali agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto (art. 263) e agenti biologici (art. 283). 
 
In merito all’obbligo della presenza di un preposto è opportuno precisare che, così come più volte indicato in occasione della risposta ad altri analoghi quesiti, non sussiste un obbligo da parte del datore di lavoro di individuare nell’ambito della propria azienda la figura di un preposto al quale affidare i compiti che allo stesso ha riservato il legislatore in quanto tale figura è nominata a discrezione del datore di lavoro ed in base alla eventuale necessità legata alla complessità della propria organizzazione fermo restando che, in mancanza, tutti i compiti  assegnati al preposto sono ovviamente a carico del datore di lavoro medesimo. Inoltre è stato chiarito, così come emerge anche dalla giurisprudenza facente capo a diverse sentenze emesse sull’argomento dalla Corte di Cassazione, che le funzioni che il preposto deve svolgere sono state allo stesso direttamente attribuite dal D. Lgs. n. 81/2008 ope legis senza che sia necessario pertanto una apposita delega da parte del datore di lavoro.
 
Circa la formazione e l’aggiornamento dei preposti tali istituti sono stati previsti nell’art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che si è però limitato ad indicare solo i contenuti della formazione disponendo specificatamente che la stessa deve comprendere nozioni sui principali soggetti coinvolti e sui relativi obblighi, sulla definizione e individuazione dei fattori di rischio, sulla valutazione dei rischi e sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il D. Lgs. n. 81/2008, con il comma 2 dello stesso articolo 37, ha invece lasciato il compito di definire la durata, i contenuti minimi e le modalità sia della formazione che dell’aggiornamento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante un accordo da raggiungere dopo aver consultato le parti sociali, cosa che risulta essere stata già fatta e che al più presto sarà oggetto di un prossimo decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto riguarda invece la figura del “preposto per i ponteggi” o meglio del preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi la necessità della sua presenza discende dalla lettura degli articolo 123 e 136 del D. Lgs. n. 81/2008. Secondo l’art. 123, infatti:
 
“Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori”
 
secondo l’art. 136 comma 1 inoltre:
 
“1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”,
 
ed in base al comma 6 dello stesso art. 136 ancora:
 
 “6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”,
 
Nel caso di inadempienza delle citate disposizioni a carico del datore di lavoro e dirigente per tutte e tre le ipotesi suindicate è prevista dall’art. 159 comma 2 lettera b) la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Un altro importante compito assegnato al preposto per il montaggio e smontaggio dei ponteggi è quello relativo alla verifica dei ponteggi riportato nell’art. 137 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:
 
 “1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti”,
 
Si fa presente poi, in risposta al quesito formulato, che la formazione e l’aggiornamento dei preposti nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi non corrispondono a quelle del preposto di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 ma sono state regolamentate, così come anche per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi, con l’Accordo raggiunto fra Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 26/1/2006 e riguardante la formazione in genere per i lavoratori addetti a lavori in quota.
Accordo che è stato recepito ed introdotto integralmente nell’allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale sono stati fissati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento anche per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. In base a tale Accordo la formazione, che è uguale sia per i lavoratori che per i preposti addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi, si intende acquisita con la frequenza di un corso della durata di 28 ore, delle quali 4 ore dedicate al modulo giuridico, 10 ore dedicate al modulo tecnico e 14 ore dedicate al modulo pratico, mentre per quanto riguarda l’aggiornamento degli stessi lavoratori nel punto 6 dello stesso Accordo è stata fissata una cadenza quadriennale ed è stata imposta la frequenza di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
 
Si pone in evidenza, inoltre, che il D. Lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008) e quella relativa ai lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto  e condotti in maniera da non pregiudicare  la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 del D. Lgs. n. 81/2008).
 
Una specifica ed adeguata formazione, infine, viene richiesta, con l’art. 97 comma 3 bis inserito nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili, ai preposti delle imprese affidatarie in relazione ai lavori affidati in appalto e subappalto.
 


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Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
08/10/2013 (11:01:50)
Buon giorno, con la presente vorrei chiedere se, per quanto riguarda il preposto al montaggio ponteggi, deve essere effettuata la nomina con firma per accettazione, e se tale preposto al montaggio può essere individuato in base all'anzianità ed all'esperienza all'interno della squadra addetta al montaggio.
Rispondi Autore: Andrea Miotto - likes: 0
10/05/2019 (12:02:49)
Buongiorno, ho letto l'articolo ma non sono riuscito lo stesso a capire se il "preposto aziendale" ed il "preposto ponteggi" possono essere la stessa persona.
Inoltre il "preposto ponteggi" deve seguire un corso specifico di formazione o come quello dei lavoratori addetti al montaggio e smontaggio?
Grazie

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