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Un vademecum tecnico per migliorare la prevenzione nei lavori in quota

Un vademecum tecnico per migliorare la prevenzione nei lavori in quota
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

27/07/2023

Un vademecum tecnico riporta indicazioni sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota che avvengono nei cantieri edili. Focus sui ponteggi: l’autorizzazione ministeriale e il piano di montaggio e smontaggio.

Genova, 27 Lug – In questi anni, in relazione all’introduzione di bonus e agevolazioni in edilizia, non solo è aumentato il numero di cantieri edili aperti in Italia, ma anche, di conseguenza, le criticità in materia di salute e sicurezza e i possibili infortuni nei lavori in quota.

 

A ricordarlo è l’introduzione di un documento, il “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, presentato il 22 giugno 2023 a Genova come risultato di un Tavolo tecnico in materia edile, costituito a settembre 2021, con varie realtà del territorio, a seguito di un incidente mortale avvenuto nel capoluogo ligure in un cantiere edile.

 

Il Tavolo è stato istituto - si legge nel vademecum - “per svolgere un’analisi congiunta delle criticità che affliggono il settore edile, nell’ottica di individuare e rafforzare iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri, favorendo la diffusione di una cultura della sicurezza del lavoro”. E l’apertura dei lavori del Tavolo tecnico è avvenuta contestualmente all’inizio della programmazione di un nuovo Piano Mirato di Prevenzione inerente le cadute dall’alto in edilizia che, a partire da un documento regionale di buone pratiche, vuole diffondere in modo capillare ed uniforme sul territorio “informazioni e conoscenze utili a promuovere l’adozione di misure di prevenzione e protezione, anche attraverso l’autovalutazione e l’autocontrollo”.

Il vademecum, frutto di “un approfondito ed intenso lavoro realizzato dal Tavolo tecnico in materia edile”, si propone, come indicato nella presentazione, di essere “il pioniere di una lunga serie di momenti di discussione e confronto che produrranno altri materiali e strumenti dedicati alla prevenzione ad uso di lavoratori, aziende e professionisti del settore”.

 

 

Nel presentare il nuovo documento Inail ci soffermiamo in particolare sul tema dei ponteggi e con riferimento ai seguenti argomenti:

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DPI di Terza Categoria per lavori in quota
Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)

 

Vademecum tecnico e ponteggi: l’autorizzazione ministeriale

All’interno del capitolo dedicato ai ponteggi, il primo paragrafo del Vademecum tecnico sui lavori in quota si sofferma sull’autorizzazione ministeriale, sulle configurazioni fuori schema e miste.

 

Si ricorda che i ponteggi “non rientrano in direttive o regolamenti comunitari di prodotto”. E “la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro” in applicazione dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Dunque anche se i ponteggi sono conformi a norme tecniche, se “sprovvisti di autorizzazione, non posso essere impiegati”. E il comma 3 dell’art. 131 “fornisce indicazioni sull'attestazione di conformità alle norme tecniche, richiamando, comunque, la necessità di autorizzazione”.

 

Segnaliamo che il paragrafo riporta altre informazioni sulla richiesta dell’autorizzazione al Ministero del Lavoro con riferimento anche alla relazione tecnica e alle prove di carico sul ponteggio. Si ricorda che le prove su prototipo sono “indispensabili a risolvere le indeterminazioni di calcolo nei riguardi dei rischi di instabilità, riconducibili alle oggettive difficoltà di valutazione in relazione ai giochi esistenti fra le parti costituenti il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani orizzontali”.

 

Si segnala poi che il progetto del ponteggio fuori schema-tipo “deve comprendere un calcolo di resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni che costituiscono specifico allegato dell’autorizzazione ministeriale, e il disegno esecutivo. La definizione di dettaglio esecutivo del progetto deve permetterne l’esecuzione da parte della squadra di montaggio. Per questo il progetto deve essere in cantiere”. In ogni caso la configurazione di progetto, “sebbene volta a superare i limiti degli schemi-tipo, non può prescindere dagli elementi di calcolo e di prova sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, con particolare riguardo a quanto espresso in relazione ai rischi di instabilità, locale e globale della struttura”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del paragrafo che si sofferma su vari altri aspetti, anche con riferimento alla circolare ministeriale n. 20/2003, e indica, in bibliografia, varie altre circolari e documenti utili, ad esempio il documento Inail “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”.

 

Vademecum tecnico e ponteggi: il piano di montaggio e smontaggio

Il secondo paragrafo su cui ci soffermiamo, sempre parlando dei ponteggi nei cantieri, è relativo al “Piano di Montaggio Uso e Smontaggio e disegno esecutivo”.

 

Si ricorda che il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) è un “documento tecnico ed operativo che deve essere conservato in cantiere” e che i contenuti del PiMUS sono “dettagliatamente descritti nell'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008”.

 

In particolare, il PiMUS è “redatto dal datore di lavoro, a mezzo di persona competente, tenuto conto delle prescrizioni del libretto ministeriale, e fornisce le indicazioni necessarie affinché:

  • il ponteggio sia realizzato a regola d'arte, utilizzando materiali in buono stato di conservazione (allegato XIX D. Lgs. 81/2008), secondo un progetto o un disegno esecutivo, parte integrante del PiMUS stesso;
  • siano stabilite prima dell'inizio delle operazioni di montaggio le modalità di tracciamento e posa, di verifica della verticalità e di ancoraggio”.

Inoltre si forniscono indicazioni affinché:

  • “il ponteggio sia montato e smontato in piena sicurezza, stabilendo quali dispositivi di protezione debbano essere utilizzati dagli addetti (parapetti provvisori, linee vita, imbragature, cordini doppi e singoli, ecc.) e quale sequenza ‘passo dopo passo’ debba essere seguita nelle operazioni. Le istruzioni devono essere corredate da schemi, disegni e fotografie;
  • il ponteggio sia utilizzato in sicurezza, anche con riguardo alle verifiche (allegato XIX D. Lgs. 81/2008) da effettuare nel tempo e/o in seguito ad eventi straordinari (incidenti, trasformazioni, eventi meteo, ecc.)”.

 

Il paragrafo si sofferma anche sulla portata della superficie di appoggio, sull’azione massima trasferita dai montanti, sulla tipologia e la resistenza di progetto degli ancoraggi e le eventuali prove da effettuarsi.

 

Il PiMUS deve, dunque, “fornire informazioni ed istruzioni pratiche, realmente applicabili nella specifica configurazione di montaggio ed è essenziale che sia facilmente leggibile dal preposto e dagli addetti, privilegiando la forma schematica e grafica. Il disegno esecutivo dell'opera provvisionale deve essere, parimenti, realizzabile in concreto, tenuto conto dello stato dei luoghi”. E la redazione del PiMUS è richiesta “per il montaggio, la trasformazione, l'uso e lo smontaggio di tutte le tipologie di ponteggi, qualunque ne sia la complessità, mentre è stato chiarito con la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006 che per i ponti su ruote è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”.

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale del paragrafo che riporta molte altre informazioni, alcune fonti documentali e un utile riassunto della documentazione che dovrà essere tenuta a disposizione in cantiere ogniqualvolta venga impiegato un ponteggio.

 

Indice del vademecum tecnico Lavori in quota

Riportiamo, in conclusione, l’indice del “Vademecum tecnico – Lavori in quota”:

 

INTRODUZIONE

 

CAPITOLO 1 - Ponteggi

1.1 Autorizzazione ministeriale e configurazioni fuori schema e miste

1.2 Piano di Montaggio Uso e Smontaggio e disegno esecutivo

1.3 Il preposto e la squadra di montaggio

1.4 Piano di posa e tracciamento

1.5 Ancoraggi e prove

1.6 Parapetto dell’ultimo impalcato con funzione anti-caduta dalla copertura

1.7 Distanza dalla muratura servita e rimozione temporanea dei parapetti

1.8 Presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio

1.9 Castello di tiro

1.10 Mantovana parasassi

 

CAPITOLO 2 - Trabattelli

 

CAPITOLO 3 - Reti anti-caduta

3.1 Scelta della rete di sicurezza

3.2 Installazione

3.3 Manutenzione, controllo e vita utile

 

CAPITOLO 4 - Parapetti prefabbricati

4.1 Norma tecnica di riferimento, classi di parapetto secondo pendenza superficie di lavoro

4.2 Modalità di fissaggio, montaggio e smontaggio

 

CAPITOLO 5 - Dispositivi di protezione individuale anticaduta

5.1 Progettazione del sistema di protezione anticaduta

5.2 Sistemi di ancoraggio

5.3 DPI anti-caduta: uso e manutenzione

 

CAPITOLO 6 - Ascensori e piattaforme di lavoro

6.1 Caratteristiche ed installazione

6.2 Spazi sottostanti l’attrezzatura e via di corsa

6.3 Manutenzione, controllo e verifiche periodiche

 

CAPITOLO 7 - Piattaforme da Lavoro Elevabili (PLE)

7.1 Valutazione dei rischi e verifiche preliminari all’uso

7.2 Sbarco in quota

7.3 Formazione dell’operatore alla conduzione

7.4 Sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine

  

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.

 


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