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Palchi e fiere: la normativa e la sicurezza degli operatori

Palchi e fiere: la normativa e la sicurezza degli operatori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

08/05/2015

Il percorso normativo e le novità in materia di salute e sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Il decreto del 22 luglio 2014, l’applicazione del titolo IV del Testo Unico e la circolare n. 35/2014.

 
Roma, 8 Mag – abbiamo più volte ricordato come i palchi per spettacoli e manifestazioni prevedano spesso tempi di allestimento e smontaggio delle opere temporanee (OT) molto brevi, con molteplici figure coinvolte, come richiedano la necessità di un progettista per le opere di notevole importanza e complessità e la necessità di un coordinamento.
 
Dei temi correlati ai pericoli nell’organizzazione dei grandi eventi si è recentemente occupato il convegno " La sicurezza sul lavoro nell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo" che si è tenuto il 12 marzo 2015 a Roma, promosso e organizzato dall’ Inail e da Assomusica, l’Associazione Nazionale di organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo.
 
Il convegno ha ricordato le varie tappe del gruppo di lavoro promosso e coordinato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per arrivare al Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014, decreto che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei e mobili.
 
Di questi temi ha parlato l’   Ing. Michele Candreva (Coordinatore della Commissione Opere Provvisionali, Presidente della Commissione DM 11.04.11, della Commissione Accordo 22.02.12 e della Commissione DM 04.02.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) con un intervento che ha ricordato innanzitutto come nel 2010 gli infortuni (circa 800.000) sul lavoro siano costati all’Italia (stima INAIL) circa 24 miliardi di euro. E come investire in sicurezza ha un ritorno economico importante: secondo quanto segnalato al Convegno mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro organizzato da ILO e ISSA per ogni euro investito oltre 2.2 euro sono guadagnati...
 


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L’intervento descrive il percorso per arrivare al Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, relativo alle “disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
 
Vengono ricordati, a questo proposito, vari documenti, varie note del Ministero con cui si è sempre di più focalizzata l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti nell’allestimento dei grandi eventi. Fino a quando la legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto all’art. 88 (campo di
applicazione), c. 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.
 
Si è arrivati così al Decreto interministeriale del 22 luglio 2014 che contiene un Capo I (Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali) e un Capo II (Manifestazioni fieristiche). E ogni Capo individua il campo di applicazione e le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 applicabili.
 
In particolare l’intervento si sofferma sul campo di applicazione del Capo I ricordando che le disposizioni del Capo I si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3:
 
Articolo 1 – Campo di applicazione
(...)
3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:
a)che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
 
Dunque non si applicano ad esempio al piccolo palco per la festa parrocchiale o al generalmente al palco per il concerto di fine anno della scuola.
 
E dunque per le attività di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni “in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:
a)compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b)compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c)frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d)necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e)necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f)possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g)rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
 
R riguardo all’articolo 3Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008” vengono forniti alcuni elementi di chiarezza e di semplificazione.
Li riprendiamo insieme ai commenti del relatore.
Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 tengono conto che:
a) “per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 2;
b) per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all’allegato I;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008; (cioè: solo PSC - NO FO)
e) ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo; (cioè: NON si indicano i nominativi del CSP e CSE nel cartello di cantiere)
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. NON trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) (chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo ....) e c) (trasmette all’amministrazione concedente .…) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II;
g) NON trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) (cioè: non si predispone il fascicolo dell’opera -FO-) del d.lgs. n. 81/2008;
h) ai fini degli articoli 89,comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del POS e del PSC sono definiti dall’allegato III;
i) ai fini dell’articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, copia del PSC e del POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
j) ai fini dell’articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 81/2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi”.
 
Rimandando alla lettura integrale del documento agli atti relativo all’intervento - ricco di indicazioni anche sugli altri articoli del decreto e di immagini - concludiamo segnalando la predisposizione della Circolare n. 35/2014, recante “Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014”.
 
L’intervento ricorda che con questa circolare applicativa “si chiarisce che il committente è il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di:
a) montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
b) approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tendostrutture per manifestazioni fieristiche”.
Inoltre qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, “il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi del committente o del resp. dei lavori), 93 (responsabilità dei committenti e dei resp. dei lavori), 99 (notifica preliminare), 100 (PSC) e 101 (obblighi di trasmissione) del d.lgs. n. 81 del 2008”.
 
 
 
Il D.I. 22.7.2014 e la Circ. n. 35/2014 “Palchi e Fiere” e ...”, a cura l’ Ing. Michele Candreva (Coordinatore della Commissione Opere Provvisionali, Presidente della Commissione DM 11.04.11, della Commissione Accordo 22.02.12 e della Commissione DM 04.02.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), intervento al convegno "La sicurezza sul lavoro nell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo" (formato PDF, 3.79 MB).
 
 
 
 
RTM
 
 
 
 
 




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Rispondi Autore: varini guido - likes: 0
14/08/2018 (08:25:30)
non capisco se Candreva .......quello che...sia ancora in attività presso il ministero. potete dirmi qualcosa. grazie

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