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In arrivo un nuovo Testo Unico Prevenzione Incendi: le anticipazioni
Roma, 6 Giu – Se le opinioni possono divergere sui contenuti della nostra normativa nazionale relativa alla prevenzione incendi, tutti concordano sulla sua eccessiva complicazione. Una normativa spesso così complicata da renderne difficile alle aziende la comprensione e i conseguenti adempimenti.
Per cercare di snellire il corpus normativo è ora in arrivo un nuovo Testo Unico Prevenzione Incendi, presentato ufficialmente in aprile con una conferenza stampa alla presenza del Ministro degli Interni e dei massimi vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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Come indicato nel documento preliminare che vi presentiamo, che sarà alla base dell’emanazione della nuova normativa, questo Testo Unico è frutto del processo di rinnovamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi di prevenzione incendi già iniziato con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
E l’obiettivo di semplificazione, “coniugato all'esigenza di assicurare tempi più rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza, ha comportato il trasferimento di parte dei controlli antincendio – ex ante – dal Corpo nazionale ai professionisti antincendio esperti del settore, consentendo di impiegare più efficacemente le risorse nelle verifiche – ex post – successive all'avvio dell’esercizio”. E le responsabilità affidate ai professionisti antincendio hanno “conseguentemente richiesto l’aggiornamento dei corsi di formazione professionali, avviati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011”.
Il processo di semplificazione necessita anche di una “riduzione degli oneri di prevenzione incendi” e dell’ammodernamento dei “principi regolatori” e dunque di un “nuovo quadro della regolamentazione tecnica e di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico, che superi l’articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri del vigente panorama normativo di riferimento di settore”.
L’obiettivo è quello di “superare il voluminoso e articolato corpo normativo tecnico vigente salvaguardando, nel contempo, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di salvaguardia delle persone e di tutela dei beni”.
Fino ad oggi l'impostazione data alla normativa antincendio è stata di tipo prescrittivo: “lo Stato impone le regole precettive ed i soggetti obbligati agli adempimenti, che si avvalgono del supporto dei tecnici del settore, hanno l’onere di rispettarle sotto il controllo sistematico del Corpo nazionale”. Tuttavia questo tipo di impostazione ha comportato “il frequente ricorso all'istituto della deroga, consistente in un procedimento tecnico-amministrativo finalizzato alla ricerca, valutazione e approvazione di soluzioni tecniche alternative e di equivalente grado di sicurezza in caso d’inapplicabilità dei precetti normativi. La conseguenza del ricorso all’istituto della deroga è stata quella di un appesantimento dei procedimenti amministrativi e la continua ricerca di soluzioni tecniche per la risoluzione di problematiche particolari talvolta disomogenee tra loro”.
Il presente documento raccoglie dunque in un “unico testo organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili a tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, fornendo strumenti di progettazione semplici, versatili ed accettati a livello internazionale, in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie”.
Questi i principi su cui si basa il futuro Testo Unico:
- generalità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
- semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
- modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;
- flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
- standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
- inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es.
motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
- contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
- aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
Con tale impostazione metodologica sarà possibile un unico approccio logico per affrontare la progettazione antincendio e una notevole riduzione del volume di documenti da dovere consultare da parte dei professionisti di settore: dalle “migliaia di pagine dell'attuale corpus normativo a poche centinaia” (attualmente la bozza è composta all’incirca di poco più di 200 pagine).
Inoltre il progetto prevede anche un secondo documento “che, in forma di testo unico ricognitivo, prevede l’armonizzazione e semplificazione delle norme antincendio sulla complessa materia del trasporto, della distribuzione e dell’utilizzo di gas e liquidi infiammabili o combustibili”.
Ai fini della sua attuazione, il Testo Unico si tradurrà dunque in un decreto ministeriale che, a legislazione vigente, conterrà pochi articoli e una serie di allegati tecnici. E sarà previsto un regime transitorio per consentire una modulare e graduale applicazione delle nuove disposizioni.
In particolare gli allegati tecnici del decreto riporteranno in modo logico-sistematico:
- “la regola tecnica orizzontale (RTO): i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- le regole tecniche verticali semplificate (RTV): le specifiche misure integrative per talune attività civili e commerciali, quali uffici, autorimesse ecc., nonché per quelle in applicazione delle recenti leggi approvate su strutture sanitarie, scuole e strutture turistico-ricettive esistenti”.
In definitiva il documento si comporrà di 4 sezioni che disciplinano complessivamente l'intera materia antincendio, dove le prime due sezioni (Generalità e Strategia antincendio) introducono le “nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio delle attività soggette (RTO)”. Mentre la terza sezione (RTV) prevede le “specifiche disposizioni, integrative a quelle delle regole generali, applicabili alle attività soggette ivi disciplinate”.
Dunque è l'insieme delle prime tre sezioni a costituire il “nuovo quadro normativo di riferimento completo ed esaustivo per la progettazione antincendio di tutte le attività soggette”.
Una quarta sezione (Metodi) introdurrà invece “metodologie di progettazione antincendio innovative ed alternative a quelle riportate nelle prime tre sezioni, volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche ai fini antincendio di difficile soluzione con l'approccio sistematico delle prime tre sezioni”.
Riportiamo, per concludere, l’indice degli allegati come riportato nella bozza relativa alle “Norme di prevenzione incendi generali e semplificate”:
Generalità
- Allegato 1 - Termini, definizioni e simboli grafici
- Allegato 2 - Progettazione per la sicurezza antincendio
- Allegato 3 - Determinazione dei profili di rischio delle attività
Strategia antincendio
- Allegato 4 - Reazione al fuoco
- Allegato 5 - Resistenza al fuoco
- Allegato 6 - Compartimentazione
- Allegato 7 - Separazione
- Allegato 8 - Esodo
- Allegato 9 - Gestione della sicurezza antincendio
- Allegato 10 - Controllo e spegnimento
- Allegato 11 - Rivelazione ed allarme
- Allegato 12 - Controllo di fumi e calore
- Allegato 13 - Operatività antincendio
- Allegato 14 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Regole tecniche verticali
- Allegato 15 - Aree a rischio specifico
- Allegato 16 - Vani degli ascensori
- Allegato 17 - Edifici di civile abitazione
- Allegato 18 - Edilizia scolastica
- Allegato 19 - Attività ricettive turistico-alberghiere
- Allegato 20 - Strutture sanitarie
- Allegato 21 - Edifici adibiti ad uffici
- Allegato 22 - Attività commerciali
- Allegato 23 - Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, impianti sportivi
- Allegato 24 - Autorimesse
Metodi
- Allegato 25 - Ingegneria della sicurezza antincendio
- Allegato 26 - Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- Allegato 27 - Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale File:
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Roberto Silvestrini - likes: 0 | 06/06/2014 (08:43:22) |
Molto interessante, l'approccio è decisamente nella direzione della semplificazione dove la valutazione del rischio sta alla base ma con punti di riferimento per il professionista |
Rispondi Autore: M. MARIO - likes: 0 | 06/06/2014 (09:07:37) |
Ennesima trovata, peccato che deve obbligatoriamente raccordarsi con il D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la valutazione del rischio e le qualifiche abilitate. Va bene la bozza, ma si deve limitare solo ed esclusivamente alla progettazione, ma non alla gestione, poichè quella spetta al Servizio Prevenzione e Protezione e suo responsabile, altrimenti si inizia nuovamente con le predominanze di una categoria rispetto all'altra: ingegneri, architetti, e....ecc.. Auguri. |
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0 | 06/06/2014 (09:07:41) |
Sicuramente un passo avanti in una normativa troppo burocratica..visto che si parla di "testo unico" sarebbe il caso di mandare in pensione il vecchio D.M 10.03.98 aggiungendo anche sezioni ad hoc inerenti la formazione del personale, i requisiti professionali del corpo docente, definire chiaramenete la periodicità degli aggiornamenti etc...chissà magari in futuro!! |
Rispondi Autore: Davide Cardin - likes: 0 | 06/06/2014 (14:45:13) |
Pensavo e come me credo anche altri colleghi , che il nuovo testo unico antincendi andasse a modificare anche il Dm 10.3.98 e interessasse anche le attività non soggette a prevenzione incendi , in particolar modo per quanto riguarda la tempistica e le modalità di aggiornamento dei corsi antincendio per attività a basso rischio. Dunque se non ho interpretato male e masticando un po' di Giurisprudenza, dalla bozza si deduce che ancora vige il non obbligo di aggiornamento dei corsi antincendio e quindi il mancato allineamento al DM 388 che fissa la tempistica per i corsi di primo soccorso a tre anni. Rimane pertanto la circolare dei VVF che però mi risulta non avere nessun valore giuridico ai fini di una eventuale sanzione per i mancati aggiornamenti. |