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Il codice di prevenzione incendi e la progettazione antincendio

Il codice di prevenzione incendi e la progettazione antincendio
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

07/09/2018

Un nuovo documento Inail presenta le potenzialità del codice di prevenzione incendi e fornisce esempi pratici di progettazione. Gli obiettivi della pubblicazione, la normativa, la progettazione antincendio e la relazione tecnica.


Roma, 7 Set – Un sondaggio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), in merito all’utilizzo del Codice di prevenzione incendi come metodo di progettazione, ha rilevato come gli ingegneri siano interessati alle nuove potenzialità introdotte dal Codice ma, allo stesso tempo, non lo utilizzano spesso. Si segnala che “oltre il 62% dei progettisti, infatti, pur avendo frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del Codice, non ha provato ad utilizzarlo oppure ha rinunciato dopo un tentativo; di quelli che lo hanno adottato, pochi hanno fatto ricorso alle cosiddette soluzioni alternative. Probabilmente a causa della percepita complessità dello strumento normativo, e conseguente aumento della responsabilità, il Codice è di fatto spesso ignorato a vantaggio del più ‘consolidato’ metodo prescrittivo”.



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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

A riportare questi dati è un recente documento, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DITSIPIA)  dell’Inail, con l’obiettivo di illustrare le potenzialità del Codice di prevenzione incendi e di fornire utili strumenti esplicativi ed esempi pratici di progettazione. 

 

Il documento sul codice di prevenzione incendi

La pubblicazione “Il codice di prevenzione incendi. La progettazione antincendio. Applicazioni pratiche nell’ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.” nasce da una collaborazione tra Inail, Università di Roma “Sapienza” e  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti e affronta, a livello introduttivo, i vari “elementi di flessibilità progettuale offerti dal “Codice di prevenzione Incendi” presente nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

 

Documento Inail

 

I risultati di questa collaborazione saranno ulteriormente sviluppati in futuro attraverso “una serie di compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia antincendio presenti nel Codice:

  • S.1 Reazione al fuoco;
  • S.2 Resistenza al fuoco;
  • S.3 Compartimentazione;
  • S.4 Esodo;
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
  • S.6 Controllo dell'incendio;
  • S.7 Rivelazione ed allarme;
  • S.8 Controllo di fumi e calore;
  • S.9 Operatività antincendio;
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”.

Compendi che vogliono diventare “uno strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio”.  

 

Il codice e la progettazione antincendio

Ci soffermiamo brevemente oggi sulla progettazione antincendio che “può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale)”.

Ed infatti è in questo contesto che si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) che, “senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale” (rispetto all’ approccio prescrittivo) “in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”. 

 

A questo proposito si segnala che dal primo luglio 2013 è in vigore, in tutti gli stati appartenenti all’Unione Europea, il Regolamento prodotti da costruzione, CPR 305/2011, che ‘fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE’: “non è più richiesta l’emissione della ‘dichiarazione di conformità’ per i prodotti per cui esista una normativa europea (EN) mentre dal 1 luglio 2013 è, invece, obbligatoria l’emissione di una ‘dichiarazione di prestazione’ (DOP)”.

 

Ad esempio le opere di costruzione “debbono essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere; fatta salva l’ordinaria manutenzione, le opere di costruzione debbono essere concepite e realizzate in modo che, Allegato 1 CPR 305/2011, in caso di incendio:

  1. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
  2. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
  3. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
  4. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
  5. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso”.

 

In particolare la progettazione antincendio è “strettamente connessa alle specifiche norme vigenti in tema di prevenzione incendi” e l’allegato I del DM del 07 agosto 2012 “stabilisce i requisiti minimi della documentazione tecnica di prevenzione incendi in riferimento alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del d.p.r. 151 del 1 agosto 2011”.

Il documento riepiloga i contenuti della relazione tecnica (punto A.1 dell’Allegato I del d.m. 07 agosto 2012) e degli elaborati grafici (punto A.2 del d.m. 07 agosto 2012).

 

I contenuti della relazione tecnica

Si indica che la relazione tecnica “deve contenere, almeno:

  • L’individuazione dei pericoli di incendio: gli elementi che permettano di individuare i pericoli presenti nella attività, quali ad esempio:
    • destinazione d’uso (generale e particolare);
    • sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
    • carico di incendio nei vari compartimenti;
    • impianti di processo;
    • lavorazioni;
    • macchine, apparecchiature ed attrezzi;
    • movimentazioni interne;
    • impianti tecnologici di servizio;
    • aree a rischio specifico.
  • La descrizione delle condizioni ambientali: la descrizione delle condizioni nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
    • condizioni di accessibilità e viabilità;
    • lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
    • caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
    • aerazione (ventilazione);
    • affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
    • vie di esodo.
  • La valutazione qualitativa del rischio incendio: la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, 
  • La compensazione del rischio incendio (strategia antincendio): la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo:
    • al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali;
    • ai presidi antincendio;
    • alle norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento”.

 

Relativamente agli impianti di protezione attiva “la relazione deve indicare:

  • le norme di progettazione seguite;
  • le prestazioni dell’impianto;
  • le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc.);
  • le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l’idoneità dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nella attività”.

 

Si ricorda, inoltre, che (DM n. 37 del 22 gennaio 2008) “ogni progetto di impianto deve essere elaborato secondo la regola dell’arte, che considera oltre alla normativa vigente, anche le indicazioni delle guide e delle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’UE, e in accordo a specifiche tecniche internazionali emanate da enti riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio, come, ad esempio, gli standard NFPA”.

 

Si segnala, infine, che la gestione dell’emergenza “deve indicare, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che riporta anche i contenuti minimi degli elaborati grafici e le varie tipologie di approccio della progettazione antincendio.   

 

L’indice generale del documento:

 

Prefazione

1. Obiettivi

2. La progettazione antincendio

3. Il Codice di prevenzione incendi

4. La struttura del Codice

5. Campo di applicazione del Codice 21

6. La progettazione antincendio per le attività normate e non

7. I principi generali e il nuovo ruolo del progettista

8. La logica del Codice

9. La strategia antincendio

10. L’applicazione del Codice: un primo bilancio

 

La progettazione antincendio in un edificio adibito ad uffici

1. Descrizione dell’attività

2. Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

3. Obiettivi dello studio

4. La normativa applicabile

5. Illustrazione dell’edificio oggetto dello studio

6. Il progetto antincendio secondo il d.m. 22 febbraio 2006

7. Il progetto antincendio secondo il d.m.i. 8 giugno 2016

8. Progettare con la F.S.E. - approfondimento sulla modellazione dell’esodo

Conclusioni

 

La progettazione antincendio in un’autorimessa 151

1. Descrizione dell’attività

2. Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

3. Obiettivi dello studio

4. La normativa applicabile

5. Illustrazione dell’autorimessa oggetto dello studio

6. Il progetto antincendio secondo il d.m. 1 febbraio 1986

7. Il progetto antincendio secondo il d.m. 21 febbraio 2017

8. Progettare una soluzione alternativa con la F.S.E. - applicazione dei metodi M.1, M.2 e M.3

Conclusioni

 

Riferimenti normativi principali

Glossario di prevenzione incendi

Bibliografia

Fonti immagini

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Il codice di prevenzione incendi. La progettazione antincendio. Applicazioni pratiche nell’ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.”, risultato della collaborazione tra Inail, Università di Roma “Sapienza” e  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Raffaele Sabatino, Daniela Freda, Antonella Pireddu (Inail, DITSIPIA), Stefano Baldassarini, Stefano Manna (Inail, Uot – Roma), Mara Lombardi, Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Mauro Caciolai, Piergiacomo Cancelliere (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Filippo Cosi e Vincenzo Cascioli, edizione 2018 (formato PDF, 14.15 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Codice di prevenzione incendi e progettazione antincendio”.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139



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