DM 2 settembre 2021: quali sono gli adempimenti per i datori di lavoro?
Roma, 19 Ott – In un precedente articolo - “ Entrata in vigore del DM 2 settembre 2021: quali sono le novità?” – il nostro giornale ha presentato alcune novità connesse all’entrata in vigore (4 ottobre 2022) del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Ricordiamo che il DM, chiamato più semplicemente decreto GSA, fa parte di una serie di altri decreti che porteranno, come ripetuto in diversi articoli, al graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998:
- il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (decreto Controlli) che è entrato parzialmente in vigore il 25 settembre 2022 (il Decreto 15 settembre 2022 ha modificato e prorogato alcune parti del decreto Controlli);
- il Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 (decreto Minicodice) che entrerà, invece, in vigore il 29 ottobre 2022 e su cui torneremo nei prossimi giorni.
Per raccogliere alcune indicazioni sul contenuto del DM 2 settembre facciamo riferimento anche a quanto proposto dal documento “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dal progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, che riporta il testo dei tre DM del 2021 previsti dall’art. 46 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Decreto GSA: gli allegati e i contenuti dei piani di emergenza
- Decreto GSA: gli adempimenti per i datori di lavoro
Decreto GSA: gli allegati e i contenuti dei piani di emergenza
Come abbiamo già ricordato in altri articoli, il DM 2 settembre 2021 prescrive che (articolo 2, comma 1) il datore di lavoro adotti “le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II”.
Ricordiamo che nel decreto sono presenti cinque allegati:
- allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Ci soffermiamo, in particolare, sull’allegato II e sui contenuti del piano di emergenza (punto 2.2 dell’allegato).
Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e “da riportare nel piano di emergenza sono:
- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.
E tale piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
- i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.
L’allegato – come più dettagliatamente indicato nell’articolo “ Sicurezza antincendio: quali sono le novità per i piani di emergenza?” – segnala anche che il piano di emergenza deve includere anche una o più planimetrie di cui sono elencati nell’allegato i contenuti minimi.
Decreto GSA: gli adempimenti per i datori di lavoro
Riprendiamo dal documento Inail, citato in apertura di articolo, il contenuto di una ricca tabella relativa agli adempimenti del datore di lavoro ai sensi del DM 2 settembre 2021.
Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, abbiamo già accennato al contenuto del comma 1 dell’articolo 2. Si indica poi (comma 2) che “nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
E nel piano di emergenza “sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Mentre per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, “il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Riguardo alla designazione degli addetti al servizio antincendio l’articolo 4 indica che “all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto”.
Mentre in relazione alla formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza l’articolo 5 indica che “conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro “assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III” del decreto GSA. Inoltre “fermo restando quanto previsto al comma 2” dell’articolo 5, “se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l’idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512”. Inoltre i corsi di cui al presente articolo “possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all’art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti”.
Nell’articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali) si segnala poi che “fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso”.
Veniamo alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
Con riferimento all’allegato I (1.1 Generalità) si indica che è obbligo del datore di lavoro “fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato”. E tutti “i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro”.
Riguardo poi alla preparazione all’emergenza (1.3, allegato I) il datore di lavoro “dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:
- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo”.
E il datore di lavoro “deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte”.
In merito alla gestione della sicurezza antincendio in emergenza, di cui abbiamo parlato anche nella prima parte dell’articolo, l’allegato II (2.1 Generalità) indica che in tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del DM 2 settembre 2021, “il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali”.
Riguardo poi all’assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio (sempre allegato II) il datore di lavoro “deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro”. Nel predisporre poi il piano di emergenza, il datore di lavoro “deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC)”.
In relazione alle misure semplificate per la gestione dell’emergenza (punto 4, allegato II) si segnala che “per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2”.
Riguardo agli adempimenti del datore di lavoro, la tabella Inail si conclude indicando che, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (allegato III) i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio “devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi” riportati nell’allegato.
Segnaliamo, in conclusione, che per avere ulteriori informazioni sul DM 2 settembre 2021 è possibile fare riferimento anche ai seguenti articoli di PuntoSicuro:
- Gestione della sicurezza antincendio: nuovo decreto per i luoghi di lavoro
- Le novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio
- Formazione addetti antincendio: aspetti transitori e requisiti dei docenti.
RTM
Scarica il documento citato nell'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, documento a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e Vincenzo Cascioli (Libero professionista), Collana Ricerche, edizione 2022 (formato PDF, 30.60 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Le novità della progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: LORENZO MAMBELLI - likes: 0 | 11/11/2022 (17:44:08) |
decreto 2 settembre 2021 (Art.2, comma 4 + All.2, comma 4) + circolare 15472 si chiede se quanto previsto dal disposto combinato sopra riportato implichi "obbligo" piuttosto che "facoltà" di predisposizione di planimetrie e indicazioni schematiche per qualsiasi attività a prescindere dalla tipologia e dal numero di lavoratori/persone presenti (es. ufficio non aperto al pubblico con 2 lavoratori). |