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Valutazione di impatto generazionale e sicurezza nelle ferrovie, navi e pesca
È entrata in vigore la Legge 10 novembre 2025, n. 167, nuova legge annuale di semplificazione normativa in Italia, che mira a snellire e migliorare la qualità della legislazione attraverso numerose deleghe al Governo per riordinare settori specifici in ambito di salute e sicurezza, digitalizzare la pubblica amministrazione e introdurre strumenti innovativi come la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), con l'obiettivo di rendere le norme più chiare, accessibili e uniformi per cittadini e imprese.
I punti chiave della legge riguardano:
Semplificazione e Qualità Normativa
Istituzione di un processo annuale di semplificazione e miglioramento della normazione, introducendo un "obbligo" per il Governo di presentare annualmente un disegno di legge per il riordino legislativo, riducendo la burocrazia, e rendere i processi amministrativi più lineari per ridurre tempi e costi per cittadini e imprese.
Digitalizzazione e CAD
Delega al Governo di semplificare e aggiornare il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), valorizzando il patrimonio informativo pubblico e l'interoperabilità dei sistemi.
Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)
Introduce la VIG come strumento preventivo per valutare gli effetti delle nuove norme sulle generazioni future, promuovendo l'equità intergenerazionale.
Deleghe di competenze specifiche
Gli argomenti, oggetto della delega, riguardano la cooperazione internazionale, la navigazione interna, la scuola, la formazione superiore e la ricerca, il sistema della protezione civile, le politiche per la famiglia e le pari opportunità.
Uno specifico articolo è dedicato alla disabilità che include misure per semplificare procedimenti amministrativi, l'accesso ai servizi digitali (firma e identità digitale) e l'accertamento della condizione di disabilità, in coordinamento con le normative europee.
Deleghe in materia di sicurezza sul lavoro
Settori marittimo, portuale, della pesca e ferroviario.
La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2025 ed è entrata in vigore il 29 novembre 2025, avviando un processo di revisione normativa che si svilupperà nei prossimi mesi attraverso decreti attuativi.
Prima di esaminare i principi delle delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario si osserva come non vi fosse alcun bisogno di questa “delega” in quanto l’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 già disponeva che su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, dovevano essere emanati i decreti attuativi.
Insomma, il legislatore si assolve per questi 17 anni di latitanza.
Vi è da sottolineare, però, una differenza in quanto l’art. 3 del D. Lgs. 81/2008 prevedeva l’emanazione di Decreti Ministeriali o Interministeriali mentre questa nuova legge prevede una serie di Decreti Legislativi.
Comunque ricominciamo daccapo.
L’attività a bordo delle navi prevede il coordinamento della disciplina di salute e sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/2008 con le relative attività lavorative a bordo delle navi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e le attività lavorative in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
Per il settore delle navi da pesca le disposizioni de D. Lgs. 81/2008 devono essere integrate con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298.
Nel settore ferroviario, potranno essere emessi uno o più decreti legislativi di coordinamento tra il D. Lgs. 81/2008 e la disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191, recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Nell'esercizio della delega il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
- garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
- applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
- applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente (nota personale: dietro questa dizione vi è sicuramente il problema del macchinista unico);
- applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
- definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché' dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
- determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.
Il completamento del D. Lgs. 81/2008
Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 15 maggio 2008 e dava tempo ai ministri competenti, un tempo di 4 anni e sette mesi, al fine di emanare appositi decreti di coordinamento del D. Lgs. 81/2008 con le specifiche normative relative alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca nonché l’armonizzazione delle disposizioni tecniche in tema di trasporto ferroviario.
Il legislatore indicava la data del 30 dicembre 2012 per l’emanazione di questi decreti.
Da allora di anni ne sono passati 17 e questa nuova legge dispone che i decreti attuativi siano adottati entro due anni, novembre 2027, ovvero nel suo complesso, se tutto andrà al contrario di quanto è successo nell’ultimo ventennio, avremo un (parziale) adempimento all’articolo 3 del D. Lgs. 81/2008.
Rocco Vitale,
Sociologo del lavoro, già docente universitario, fondatore e presidente onorario di Aifos
Scarica la normativa di riferimento:
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