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Sulla compatibilità tra il ruolo di RLS e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Roma, 24 Lug – Come è verificabile attraverso l’utilissima pubblicazione, da parte del Dott. Ing. Gianfranco Amato e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore, degli aggiornamenti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, arricchiti di note e vari provvedimenti, in questi anni diversi interpelli hanno affrontato il tema dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, gli RLS.
Lo hanno fatto affrontando spesso temi relativi alla loro nomina/designazione, come nell’ Interpello n. 4/2023 che si era soffermato sull’interpretazione dell’articolo art. 47 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla nomina degli RLS nelle unità produttive. E come nel più recente Interpello n. 5/2024 che forniva indicazioni in merito alla designazione dell’RLS.
Nell’interpello su cui ci soffermiamo oggi il tema è, invece, relativo ad un problema di sovrapposizione tra diversi ruoli: il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’organo di vigilanza competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- L’interpello 2/2026 e il quesito della Regione Toscana
- L’interpello 2/2026 e le premesse della Commissione
- L’interpello 2/2026 e la risposta della Commissione Interpelli
L’interpello 2/2026 e il quesito della Regione Toscana
Stiamo parlando del nuovo Interpello n. 2/2026 che, pubblicato l’8 luglio 2026, ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito a: “Compatibilità ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex artt. 47 e segg. Del D.Lgs. 81/08 e ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro ex art. 13 del D.Lgs. 81/08 e art. 57 C.P.P. competente per territorio”. Seduta della Commissione del 25 giugno 2026”.
A inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli è stato la Regione Toscana.
Infatti, come indicato nella risposta della Commissione, la Regione Toscana “ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: “compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale e di sito ex DGRT 76/2021, interno ad una Azienda Sanitaria Locale, con il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda e, in quanto tale, competente per territorio”.
Una sovrapposizione di ruoli con funzioni molto diverse visto che l’RLS è uno degli attori del sistema aziendale di prevenzione e l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria una figura con importanti funzioni pubbliche di controllo e accertamento.
L’interpello 2/2026 e le premesse della Commissione
Le premesse della Commissione fanno iniziale riferimento, ed era scontato, a vari articoli del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Ad esempio, si indica che l’articolo 13 (Vigilanza) del D.Lgs. 81/2008 al comma 1 prevede che “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (…)”.
Veniamo alle premesse relative agli articoli del Testo Unico connessi al ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’interpello ricorda:
- l’articolo 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) del D.Lgs. 81/2008 che “disciplina le modalità di elezione o designazione del rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezza”;
- l’articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), sempre del D.Lgs. 81/2008, che individua le “funzioni consultive, propositive e partecipative di tale figura” e, al comma 1, dispone “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…) f) riceve le in-formazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (…) o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Le premesse dell’Interpello fanno poi riferimento, come indicato nella istanza di interpello della Regione Toscana, anche ad altre norme:
- l’articolo 55 (Funzioni della polizia giudiziaria) del codice di procedura penale al comma 1, sancisce “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale” ed al comma 2 prevede che “Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria”;
- l’articolo 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) del codice di procedura penale al comma 3, stabilisce che “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55”;
- l’articolo 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 prevede “In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”
L’interpello 2/2026 e la risposta della Commissione Interpelli
Nella risposta fornita la Commissione Interpelli ritiene opportuno ricordare, innanzitutto, come sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico, a “fornire chiarimenti unicamente in ordine a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro’ e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.
Premesso ciò, la Commissione ritiene che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia “una figura interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. E nello svolgimento delle sue funzioni, “l’RLS funge da interlocutore degli organi di vigilanza, con la facoltà di interfacciarsi con gli stessi e di sollecitarne l’intervento”.
Invece – continua la risposta – il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolge “funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà, nei limiti del servizio di appartenenza e secondo le proprie attribuzioni”.
Di conseguenza, a parere della Commissione, si delinea “una commistione di ruoli”, qualora il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “svolga anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della medesima struttura”. Mentre le disposizioni richiamate individuano “ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili, la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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