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Relazione sullo stato della sicurezza sul lavoro: l’accordo sulla formazione

Brescia, 3 Giu – Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), come modificato dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203 (articolo 1, comma 1, lett. b), prevede, all’articolo 14-bis, la Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con questa relazione “Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Ci soffermiamo oggi proprio sulla “Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Anno 2024)”, richiesta dall’articolo 14-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Marina Elvira Calderone) e trasmessa il 30 aprile 2025. Relazione che, come indicato in premessa, “illustra lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2024, anche con riferimento all’andamento infortunistico e tecnopatico e all’attività di vigilanza, nonché agli interventi volti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, riportando altresì gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno 2025”. La relazione intende anche “condividere gli interventi e le azioni più recenti che il Governo ha posto in essere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Rimandando a futuri approfondimenti sui temi trattati dalla lunga relazione, di cui potete trovare un sommario a fine articolo, ci soffermiamo oggi su quanto indicato in materia di formazione, anche per comprendere, sempre meglio, la genesi e l’evoluzione, nel 2024, del nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L’articolo si sofferma su vari argomenti:
- Accordo Stato-Regioni sulla formazione: cosa è avvenuto nel 2024
- Accordo Stato-Regioni sulla formazione: il 2025 e le novità
- Sommario della relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
Accordo Stato-Regioni sulla formazione: cosa è avvenuto nel 2024
Un capitolo della relazione è dedicato alle attività di carattere normativo che “sono riconducibili alle iniziative normative volte all’individuazione di misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e tra queste attività ci sono anche quelle per l’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione.
La ministra Marina Elvira Calderone indica che nel corso dell’anno 2024, “al fine di dare attuazione all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lett. d-quinquies), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”, sono proseguiti i lavori diretti all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di formazione.
È il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha coordinato i lavori del gruppo interistituzionale, che ha coinvolto Regioni, INAIL e INL, per arrivare all’elaborazione di un testo definitivo da “sottoporre alle parti sociali, per le osservazioni di competenza e così proseguire l’iter fino all’Intesa Stato/Regioni per l’approvazione dell’accordo”.
Sempre nel 2024 – “nel pieno rispetto del dettato normativo che prevede una previa ‘consultazione’ delle parti sociali, si è avuto cura di sottoporre alle organizzazioni dei datori di lavoro (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e CNA) e dei lavoratori (CGIL, CISL e UIL)” – sono state sottoposte alle parti sociali le versioni elaborate dal gruppo coordinato dal Ministero. Parti sociali che hanno presentato diverse osservazioni.
Partendo da queste osservazioni si è proceduto alla “redazione di due versioni di accordo, alternative tra di loro e differenti solo per il profilo del metodo da utilizzare per la durata della formazione specifica”:
- “l’una conferma il metodo previsto dagli accordi vigenti, basato sui codici ATECO”;
- l’altra “include quello proposto dal gruppo, basato sugli esiti della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro”.
In data 15 marzo 2024 si è provveduto a trasmettere entrambe le bozze alle parti sociali e – “acquisita la preferenza, da parte sia delle organizzazioni datoriali sia dei lavoratori, per la versione che ripropone il riferimento ai codici ATECO” - la bozza di accordo definitiva “è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni, presso la quale, si sono tenute complessivamente quattro riunioni”:
- due tecniche (il 25 ottobre 2024 e il 20 novembre 2024)
- due politiche (il 7 novembre 2024 e il 28 novembre 2024).
Nelle riunioni tecniche, le Regioni – “presenti sia con i rappresentanti dell’area salute che del settore formazione” - hanno espresso “parere favorevole alla conclusione dell’accordo, con la sola richiesta della provincia autonoma di Bolzano di inserire, in ragione dell’autonomia, la clausola di salvaguardia”.
Tuttavia – continua la relazione – “entrambe le sedute politiche si sono concluse con il rinvio dell’approvazione dell’accordo”.
Con riferimento all’approccio adottato fin dall’avvio dei lavori, che era “volto a garantire il confronto con le parti sociali”, si è poi tenuta il 9 dicembre 2024 “una riunione anche con le organizzazioni del settore agricolo (Coldiretti, Confagricoltura e CIA), le quali hanno avuto così modo di formulare le proprie osservazioni sulla bozza di accordo, a loro volta attentamente valutate e oggetto di riscontro”.
Accordo Stato-Regioni sulla formazione: il 2025 e le novità
Si arriva al 2025.
Il 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha sancito l’“Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).
Ricordiamo la clausola di salvaguardia inserita nell’accordo: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”.
La Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro si sofferma su alcune delle novità apportate dall’Accordo:
- accorpamento in un unico un unico testo degli accordi attualmente vigenti in materia di formazione, in linea con l’esigenza di migliorare la formazione, sia in termini di facilità di consultazione della disciplina di settore che di erogazione della formazione stessa;
- introduzione della disciplina regolamentare della formazione del datore di lavoro, non prevista in precedenza;
- modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorio: con l’accordo vengono individuate modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorio per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- preposto: a seguito dell’implementazione delle funzioni del preposto e delle modifiche relative al piano formativo di tale figura introdotte dal c.d. “decreto fiscale”, l’accordo prevede che le relative attività formative, già disciplinate dagli attuali accordi, dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza introducendo, inoltre, l’aggiornamento biennale e non più quinquennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: con l’accordo si è dato attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, concernente “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, tenuto conto che con il provvedimento in parola si introduce la disciplina dei contenuti e delle modalità della formazione per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Per ulteriori approfondimenti sui contenuti dell’Accordo rimandiamo ai tanti nostri articoli di approfondimento, come, ad esempio:
- Analisi del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione
- Nuovo accordo sulla formazione: i punti qualificanti e le criticità
- Effettività ed efficacia della formazione: il nuovo Accordo Stato-Regioni
Sommario della relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
Rimandando in conclusione alla lettura integrale della Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che tratta moltissimi temi, ne riportiamo il sommario.
Premessa
1. Quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2. Il sistema istituzionale
2.1. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
2.2. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
2.3. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
2.4. Comitati regionali di coordinamento
2.5. Commissione per gli interpelli
2.6. Organismi paritetici
2.7. Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nuova organizzazione e specifiche attribuzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2.8. Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
2.9. Ispettorato nazionale del lavoro
2.10. Altri soggetti
3. Attività a carattere normativo
3.1. Implementazione della patente a crediti (PAC)
3.2. Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione
3.3. Interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
3.4. Ulteriori attività
4. Attività a carattere amministrativo-contabile
4.1. Autorizzazioni rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Autorizzazioni per i ponteggi metallici fissi
- Autorizzazioni dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro
- Autorizzazione dei soggetti abilitati ai lavori sotto tensione
4.2. Elenchi
- Esami degli esperti di radioprotezione e iscrizione nel relativo elenco
- Esami dei medici autorizzati e iscrizione nel relativo elenco
- Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici
4.3. Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
4.4. Attività concernenti lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)
4.5. Altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro
- Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica
- Rilascio dei libretti di radioprotezione4.6. Gestione di Fondi
5. Attività internazionale
6. Attività promozionali e azioni di prevenzione
6.1. Protocollo tra Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL per la promozione e la diffusione della cultura e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali – PCTO
6.2. Bando di concorso “Salute e sicurezza …insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”.
6.3. Altre iniziative rivolte ai giovani
6.4. Iniziative in tema di formazione
6.5. Concorso nazionale buone pratiche in edilizia
6.6. Protocolli con Enti, Amministrazioni pubbliche, Società in controllo pubblico, Consigli degli ordini professionali
6.7. Protocolli di intesa le parti sociali e gli organismi paritetici
6.8. Protocolli grandi gruppi industriali – PNRR
6.9. Finanziamenti alle imprese
6.10. Avvisi pubblici INAIL
- Avviso pubblico formazione e informazione 2024
- Campagna comunicazione e informazione sugli infortuni in ambito domestico
6.11. OT-23 Riduzione premio istanze ex articolo 23 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019
7. Attività di vigilanza
7.1. Incremento del personale ispettivo
7.2. Vigilanza tecnica
7.3. Pianificazione ed effettuazione
7.4. Campagne straordinarie
7.5. Risultati attività di vigilanza tecnica
8. Andamento infortunistico e tecnopatico – monitoraggio
9. Interventi, orientamenti e programmi
Tiziano Menduto
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