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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

27/05/2025

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo in materia di formazione sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni. La storia dell’accordo, la clausola di salvaguardia e le disposizioni transitorie.


Brescia, 27 Mag – Finalmente si conclude il lunghissimo iter che ha contraddistinto il tanto atteso nuovo accordo – spesso chiamato “Accordo Unico” – sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Infatti, come già ricordato anche in una nostra news, il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: “Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”. Nuovo accordo che era già stato sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Partendo da quanto pubblicato in Gazzetta ci soffermiamo oggi, rimandando ad altri articoli eventuali approfondimenti sui contenuti dell’Accordo, su come l’Accordo è nato e sulle conseguenze della pubblicazione riguardo alle date connesse alle disposizioni transitorie.

 

L’articolo si sofferma su vari argomenti:



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Accordo in Gazzetta Ufficiale: l’allegato A e la storia dell’accordo

Come indicato in Gazzetta Ufficiale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l’accordo ai sensi dell'art. 37, comma 2, del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

 

Partiamo dunque da quanto indicato nell’Allegato A e cerchiamo brevemente di ricordare la storia dell’Accordo, riprendendo quanto indicato proprio nella premessa dell’Allegato A.

 

In premessa si ricorda che ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 - come modificato dalla  legge 215/2021 - è stato necessario “procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

 

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome hanno proceduto:

  1. “alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
  2. all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
  3. all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  4. all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

 

Accordo in Gazzetta Ufficiale: la clausola di salvaguardia

Sempre in premessa si indica poi che “resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. E che l’attuazione del presente accordo “non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”.

 

Tuttavia è stata inserita, in considerazione di alcune problematiche sorte in sede di Conferenza Stato-Regioni una vera e propria “clausola di salvaguardia” per la Provincia autonoma di Bolzano.

 

Per conoscerla meglio possiamo riprendere alcune delle considerazioni/indicazioni premesse all’accordo:

  • “Considerato che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25 ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province autonome”;
  • “Considerato che nel corso dell'incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopracitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto”;
  • “Considerato che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano”.

 

Questa la clausola di salvaguardia inserita (che ha permesso all’Accordo di essere definitivamente sancito):  “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”.

 

Accordo in Gazzetta Ufficiale: l’entrata in vigore e le disposizioni transitorie

Benché il testo dell’Accordo fosse da tempo conosciuto, sicuramente la data della pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale è importante per arrivare a comprendere le date connesse anche alla Parte VII (Altre disposizioni) indicate nell’Allegato A dell’Accordo stesso.

 

Le riprendiamo integralmente inserendo, ora, le date effettive.

 

PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI

 

1. ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (è entrato in vigore il 24 maggio 2025).

 

2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (non oltre il 24 maggio 2026), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

 

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi (entro e non oltre il 24 maggio 2027) dall’entrata in vigore del presente accordo.

 

Mentre i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo (già erogati al 24 maggio 2025), i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

 

In conclusione, rimandiamo a futuri articoli e ai nostri precedenti approfondimenti per maggiori dettagli sul nuovo Accordo Stato-Regioni che, al di là delle disposizioni transitorie, è entrato in vigore il 24 maggio 2025.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

 



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Rispondi Autore: danimar@libero.it - likes: 0
27/05/2025 (08:41:43)
Purtroppo le province autonome si devono sempre distinguere dalle disposizioni nazionali, sarebbe ora che capissero che anche loro sono in italia.
Rispondi Autore: Stefano B. - likes: 0
27/05/2025 (09:21:06)
Temevo si trattasse solo di un brutto incubo, invece purtroppo è tutto vero.
Avremo questo "fantastico" accordo.

Magari riesco a trasferirmi a Bolzano in tempo..
Rispondi Autore: Matteo G. - likes: 0
29/05/2025 (10:09:49)
Certo che in tutti questi anni avrebbero anche potuto rinnovare le immagini dell'allegato II (attrezzature di lavoro)! E invece ci ritroviamo ancora coi geroglifici, di cui alcuni anche sfuocati. Ma mettere qualche foto o disegno decente, no?
Questo la dice lunga sulla professionalità di chi ha lavorato all'aggiornamento dell'accordo.
Rispondi Autore: Marco A. - likes: 0
29/05/2025 (12:09:46)
"Provincie" con la "i" non si può proprio leggere!
Complimenti a chi ha scritto l'Accordo.
Rispondi Autore: mario - likes: 0
31/05/2025 (13:22:16)
Sono un RSPP dal1995 è necessario sganciare i corsi di sicurezza e apprendimento dalla logica delle ore perse di lavoro. Dopo la formazione dei lavoratori la sicurezza deve essere fatta in continuo nell'azienda senza contrasti e furberie ma intervenendo ripetutamente con i controlli dell'organizzazione aziendale. I controlli devono essere fatti in continuo dall'RLS, Preposto con supporto dell'RSPP, del medico competente con dialogo finale con il Datore di Lavoro. Prediligere i corsi in in presenza e limitare i corsi in videoconferenza (codificare eventuali eccezioni). I corsi devono avere un numero limitato di partecipanti in modo che l'informazione erogata non venga dispersa nella moltitudine di persone.

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