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Pronto soccorso: in G.U. i dati per la classificazione delle aziende
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Anticipati dall’Inail nel febbraio scorso [si veda PuntoSicuro del 19.2.4], sono stati solo ora pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa Inail, sui quali si basa la classificazione delle aziende per l’applicazione del decreto sul primo soccorso aziendale.
Gli indici Inail sono contenuti in un comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. n.192 del 17.8.4 e sono relativi alla media dell’ultimo triennio disponibile.
L’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 prevede infatti che le aziende ovvero le unità produttive siano classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
“Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.”
I gruppi di tariffa con indice d’inabilità permanente superiore a 4 sono:
1100 Lavorazioni meccanico-agricole (indice: 10,84); 1200 Mattazione e macellazione – Pesca (6,41); 3100 Costruzioni edili (8,60); 3200 Costruzioni idrauliche (9,12); 3300 Strade e ferrovie (7,55); 3400 Linee e condotte urbane (9,67), 3500 Fondazioni speciali (12,39); 3600 Impianti (5,43); 4400 Impianti acqua e vapore (4,11); 5100 Prima lavorazione legname (7,95); 5200 Falegnameria e restauro (7,18); 5300 Materiali affini al legno (5,02); 6100 Metallurgia (5,74); 6200 Metalmeccanica (4,48); 7100 Geologia e mineraria (8,40); 7200 Lavorazione delle rocce (6,55); 7300 Lavorazione del vetro (4,65); 9100 Trasporti (4,93); 9200 Facchinaggio (15,99); 0400 Pulizie e nettezza urbana (5,57).
A seconda del gruppo di appartenenza, le aziende hanno diversi obblighi in materia di pronto soccorso aziendale. Considerando, ad esempio, la formazione obbligatoria, se il percorso formativo degli addetti al primo soccorso per le aziende dei gruppi B e C è strutturato in moduli per complessive 12 ore, per le aziende o unità produttive di gruppo A i tempi minimi del corso di formazione sono di complessive 16 ore e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
Anticipati dall’Inail nel febbraio scorso [si veda PuntoSicuro del 19.2.4], sono stati solo ora pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa Inail, sui quali si basa la classificazione delle aziende per l’applicazione del decreto sul primo soccorso aziendale.
Gli indici Inail sono contenuti in un comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. n.192 del 17.8.4 e sono relativi alla media dell’ultimo triennio disponibile.
L’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 prevede infatti che le aziende ovvero le unità produttive siano classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
“Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.”
I gruppi di tariffa con indice d’inabilità permanente superiore a 4 sono:
1100 Lavorazioni meccanico-agricole (indice: 10,84); 1200 Mattazione e macellazione – Pesca (6,41); 3100 Costruzioni edili (8,60); 3200 Costruzioni idrauliche (9,12); 3300 Strade e ferrovie (7,55); 3400 Linee e condotte urbane (9,67), 3500 Fondazioni speciali (12,39); 3600 Impianti (5,43); 4400 Impianti acqua e vapore (4,11); 5100 Prima lavorazione legname (7,95); 5200 Falegnameria e restauro (7,18); 5300 Materiali affini al legno (5,02); 6100 Metallurgia (5,74); 6200 Metalmeccanica (4,48); 7100 Geologia e mineraria (8,40); 7200 Lavorazione delle rocce (6,55); 7300 Lavorazione del vetro (4,65); 9100 Trasporti (4,93); 9200 Facchinaggio (15,99); 0400 Pulizie e nettezza urbana (5,57).
A seconda del gruppo di appartenenza, le aziende hanno diversi obblighi in materia di pronto soccorso aziendale. Considerando, ad esempio, la formazione obbligatoria, se il percorso formativo degli addetti al primo soccorso per le aziende dei gruppi B e C è strutturato in moduli per complessive 12 ore, per le aziende o unità produttive di gruppo A i tempi minimi del corso di formazione sono di complessive 16 ore e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
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