Polizia di Stato: come applicare il Testo Unico su salute e sicurezza?
Brescia, 5 Feb – Come ricordato in diversi articoli, il recente Decreto 21 agosto 2019, n. 127 - “Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica” – fornisce indicazioni per l’applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Decreto legislativo 81/2008) con riferimento alle “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato” (art. 3 co. 2 D. Lgs. 81/2008) in questi ambiti lavorativi.
Dopo aver affrontato le novità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esempio con riferimento all’articolo di Mario Abate (Dirigente Vicario, Comando VVF Milano) “ La reale applicabilità del D. Lgs. 81/2008 ai vigili del fuoco”, ci soffermiamo oggi sul contenuto del Capo II del decreto 127/2019 (il Capo I contiene le disposizioni comuni) con riferimento particolare alle “disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Il campo di applicazione del Capo II del decreto 127/2019
- I medici competenti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- La Polizia di Stato e la valutazione dei rischi
Il campo di applicazione del Capo II del decreto 127/2019
Partiamo come sempre dal campo di applicazione del Capo II del decreto.
Il Capo II disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione (articolo 8) delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 “negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative”.
Si segnala che le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative (art. 3, comma 2, Testo Unico) sono poi definite in relazione “ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:
- direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;
- capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;
- tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
- particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonchè specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza”, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 81/2008).
Il comma 3 dell’articolo 8 ricorda poi che, fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, “il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego”. E (comma 4) negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture indicate nell’articolo sono salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
- un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonchè delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;
- la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;
- la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonchè la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute”.
I medici competenti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Un articolo (articolo 9) è poi riservato alle funzioni di medico competente.
Il comma 1 indica che nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al Capo II, “le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008”. E nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente “richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.
Inoltre nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, “può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore”.
L’articolo si sofferma anche sulla formazione e sull’elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al Capo II. Ricordiamo che è stato recentemente pubblicato anche un interpello - Interpello n. 7/2019 - che ha fornito alcune risposte sugli obblighi dei medici competenti della Polizia di Stato.
L’articolo 10 riguarda il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Si indica che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale “sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro”. E i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale “ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008”. E “la definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonchè le modalità e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro”.
La Polizia di Stato e la valutazione dei rischi
Veniamo ora ad un aspetto essenziale per la prevenzione e tutela della salute e della sicurezza: la valutazione dei rischi (articolo 13).
Si indica che (comma 1) – “fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro” – “i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:
- la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;
- i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;
- le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute”.
E i datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui sopra, “ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.
Si segnala poi che, sempre ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, “la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative”.
Il Capo II del Decreto 127/2019 si sofferma, infine, anche sul Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (articolo 14).
Si ricorda (comma 1), innanzitutto, che “ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:
- nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo 1 e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore”.
Si sottolinea (comma 2) che il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui è vietata la divulgazione:
- non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso ed è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento è custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura;
- è visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice”.
Si ricorda poi (comma 3) che nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, “gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese”.
Concludiamo questa breve analisi del Capo II del decreto 127/2019 ricordando che tale Capo si sofferma anche su altri aspetti: formazione, informazione, controlli tecnici, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni.
Tiziano Menduto
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