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Le novità per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso
Continua la presentazione del nostro collaboratore, il geometra Stefano Farina, di alcune delle novità pubblicate dall’Ente Italiano di Normazione (UNI). L’articolo si sofferma su quattro prassi di riferimento.
Come indicato nel suo contributo, che pubblichiamo, sono state pubblicate in data 19 dicembre 2025 sul sito UNI le prime quattro Prassi di Riferimento (UNI/PdR 186-4:2025 - 186-4:2025 - 186-4:2025 - 186-4:2025) con i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
Alla data di stesura del presente contributo (19 dicembre 2025) risultano pubblicate le seguenti Prassi di Riferimento:
UNI/PdR 186-1 - Parte 1: Aspetti generali
- La prassi di riferimento tratta gli aspetti generali per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio in tutti gli ambiti omogenei secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
UNI/PdR 186-2 - Parte 2: Ambito protezione ambientale
- La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo protezione ambientale secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
UNI/PdR 186-3 - Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica
- La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo igiene e salute pubblica secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
UNI/PdR 186-4 - Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori
- La prassi di riferimento tratta i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio per l’ambito omogeneo sicurezza dei lavoratori (ovvero della salute e sicurezza sul lavoro) secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024.
Pubblicate da UNI le Prassi di Riferimento con i requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo.
INTRODUZIONE
Lo sviluppo della prassi di riferimento ha origine a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n.103, Semplificazione dei controlli sulle attività economiche (di seguito D.Lgs. 103/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto 2024 in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118.
Il D.Lgs. 103/2024 è finalizzato a realizzare la “semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo”.
A tale fine è stato introdotto un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio per rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio.
Sulla base di parametri specificatamente definiti viene attribuito un livello di rischio basso all’organizzazione che volontariamente richiede il rilascio del relativo report certificativo. In Italia esiste una cultura della qualità diffusa a vari livelli e l’universo delle piccole medie imprese (PMI) (quelle che hanno dato l’impulso maggiore alle certificazioni) mostra di apprezzare la certificazione volontaria come strumento per tenere sotto controllo i processi produttivi e adottare una cultura gestionale.
Tuttavia, l’adozione di sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza, ecc. risulta ancora di complessa e onerosa implementazione per le micro e le piccole imprese.
Per queste ragioni, la prassi di riferimento ha sviluppato due procedure per il rilascio del report certificativo, che può essere ottenuto o se in possesso delle certificazioni specifiche per ciascun ambito, o tramite una procedura equivalente, in base alla dimensione e alla criticità del settore dell’organizzazione.
Considerando la varietà di requisiti identificabili all’interno di ciascun ambito omogeneo, UNI ha sviluppato le prassi di riferimento nelle seguenti parti:
- UNI/PdR 186-1 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 1: Aspetti generali
- UNI/PdR 186-2 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale
- UNI/PdR 186-3 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica
- UNI/PdR 186-4 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori
- UNI/PdR 186-5 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 5: Ambito sicurezza pubblica
- UNI/PdR 186-6 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 6: Ambito tutela della fede pubblica
[Fonte UNI]
Premettendo che le prassi di riferimento UNI/PdR 186-1, UNI/PdR 186-2, UNI/PdR 186-3 e UNI/PdR 186-4 non sono una norma nazionale, ma documenti pubblicati da UNI, andiamo ad analizzare di seguito le quattro prassi di riferimento ad oggi pubblicate, che sono scaricabili gratuitamente (previa registrazione) dal sito UNI ed alle quali rimandiamo per gli specifici contenuti.
UNI/PdR 186-1 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 1: Aspetti generali

La prima prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso per rilascio da parte di enti di certificazione accreditati di un report certificativo.
Essa definisce i requisiti generali
- per gli elementi minimi per la determinazione del livello di rischio basso,
- i parametri di valutazione,
- il processo di emissione del report,
che sono validi per tutti gli ambiti omogenei e i settori.
La PdR 186-1 ha come obiettivo l’identificazione degli aspetti generali che valgono per tutti gli ambiti omogenei (requisiti e informazioni integranti per le altre parti della norma).
Al suo interno troviamo:
- gli elementi minimi per determinare il livello di rischio basso necessario ai fini del rilascio del report certificativo (punto 5 della norma), con l'indicazione della procedura di rilascio del report certificativo
- nel caso di possesso di certificazione accreditata,
- equivalente al possesso di certificazione accreditata;
- la definizione dei parametri di valutazione (punto 6 della norma);
- del processo di emissione del report certificativo e successivo mantenimento (punto 7 della norma), suddiviso in
- aspetti generali,
- richiesta del report certificativo da parte del soggetto interessato,
- invio della richiesta di documentazione,
- emissione del report certificativo,
- condizioni per il mantenimento del report certificativo;
- Sono inoltre presenti le seguenti tre appendici:
Appendice A - Raccomandazioni per il sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso in applicazione dell’art.3 del d.lgs. 103/2024
Appendice B - Contenuti minimi del report certificativo
Appendice C - Tempi di audit.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda i parametri di valutazione, di cui al punto 6 della norma, essi comprendono una serie di step, che riprendono quelli previsti dal D.Lgs. 103/2024 che andiamo a riportare
a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008,
b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance),
c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività,
d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato:
In questo caso la norma UNI, ai fini dell'assegnazione di uno specifico livello di criticità, prevede di utilizzare il settore economico di appartenenza (ATECO) delle imprese.
La definizione della criticità del settore dovrà essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche delle attività delle imprese nei diversi settori economici.
I livelli di criticità, definiti da UNI utilizzando il documento IAF MD 5:2023 Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems, sono i seguenti:
- Criticità bassa, 1 (limited e low),
- Criticità media, 2 (medium),
- Criticità alta, 3 (high e special cases);
e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato:
Le caratteristiche e la dimensione sono valutate in base alla legislazione vigente in materia (attualmente il riferimento è alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ed i parametri dimensionali che sono stati adottati per definire la dimensione dell’impresa sono i seguenti

APPENDICE A
Riportiamo di seguito un estratto del prospetto che definisce schematicamente gli elementi necessari, per un ente di certificazione, per valutare la conformità alla UNI/PdR (ricordiamo che la tabella di Appendice A riporta 9 punti, ma per rispetto dei limiti di copyright andiamo a riprenderne solo alcuni esemplificativi).

UNI/PdR 186-2 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale

La seconda prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso definisce i requisiti della valutazione del rischio basso per le organizzazioni nell’ambito omogeneo a) protezione ambientale.
Questa parte della prassi di riferimento deve essere applicata in congiunzione con la citata UNI/PdR 186-1.
Riguardo all'ambito omogeneo A) PROTEZIONE AMBIENTALE, si evidenzia che per protezione ambientale il riferimento è a tutte le pratiche e politiche volte a preservare e migliorare l’ambiente naturale. Questo include la gestione sostenibile delle risorse naturali, la riduzione dell’inquinamento, la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo principale di garantire un ambiente sano e sostenibile per le generazioni presenti e future.
Nella UNI/PdR 186-2 le imprese sono classificate in base alla criticità del proprio settore di appartenenza e la definizione della criticità andrà determinata in base
- alla complessità,
- alla natura,
- al numero e della tipologia degli aspetti ambientali presenti, nel settore economico di riferimento dell'impresa.
Come già indicato, i livelli di criticità sono basati su cinque categorie primarie (limited, low, medium, high e special cases) raggruppate in tre gruppi (criticità bassa, criticità media, criticità alta).
La norma riporta poi un elenco di settori con aspetti o impatti ambientali suddivisi nei tre gruppi:
- nel gruppo con criticità bassa troviamo indicati 13 settori (es. servizi educativi, commercio all'ingrosso e al dettaglio, ecc.)
- nel gruppo con criticità media troviamo indicati 20 settori (es. pesca, agricoltura, silvicoltura, sanità, ospedali, veterinaria, ecc.);
- nel gruppo con criticità alta troviamo indicati 12 settori (es. costruzione civile e demolizione, raffinazione del petrolio, ecc.)
Il punto 6.4 della norma contiene gli elementi minimi per la determinazione del livello di rischio basso ai fini del rilascio del report certificativo, mentre al punto 6.5 troviamo la procedura equivalente per la classificazione di rischio basso.
Molto interessante la checklist per la procedura equivalente nell’ambito protezione ambientale presente all'interno del prospetto 2 e che riporta per ogni elemento, quale deve essere l'evidenza da riscontrare, ad esempio:

Il prospetto è composto da 10 elementi che costituiscono una traccia interessante anche per le organizzazioni che non intendono intraprendere il cammino che porta all'adozione di un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio basso secondo la Prassi di Riferimento.
UNI/PdR 186-3 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica

La terza prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso definisce i requisiti della valutazione del rischio basso per le organizzazioni nell’’ambito omogeneo b) igiene e salute pubblica.
Questa parte della prassi di riferimento deve essere applicata in congiunzione con la citata UNI/PdR 186-1.
Riguardo all'ambito omogeneo B) IGIENE E SALUTE PUBBLICA, si evidenzia che per l’ambito tratta due concetti strettamente collegati che riguardano il benessere della popolazione:
- il concetto di igiene si riferisce alle pratiche e alle condizioni che aiutano a mantenere la salute e prevenire le malattie, specialmente attraverso la pulizia e la sanificazione. Questo include l’igiene personale, l’igiene alimentare e l’igiene ambientale;
- la salute pubblica è la scienza e l’arte di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute attraverso gli sforzi organizzati della società. Questo campo include la sorveglianza delle malattie, la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la risposta alle emergenze sanitarie.
I soggetti interessati e coinvolti nell'ambito di applicazione di questa Prassi di Riferimento sono le imprese del comparto alimentare che sono tenute ad applicare misure di autocontrollo nel rispetto della legislazione in materia di igiene dei prodotti alimentari per garantire la sicurezza degli alimenti e la protezione della salute pubblica (con riferimento agli obblighi di legge per le imprese che operano nella filiera alimentare nelle fasi successive alla produzione primaria),
Come già all'interno della PdR precedente, i livelli di criticità sono 3 suddivisi nei vari settori
- nel gruppo con criticità bassa troviamo indicati 5 settori principali, tra cui il commercio al dettaglio, gli alberghi, bar e ristoranti, ecc.;
- nel gruppo con criticità media troviamo indicati 7 settori, tra i quali troviamo i servizi per il tempo libero e personali, ecc.;
- nel gruppo con criticità alta troviamo indicati 11 settori principali. Si tratta di settori con aspetti o impatti sull’igiene e la salute pubblica caratterizzati da un’alta criticità quando un problema sul prodotto o sul servizio può causare una catastrofe economica o mettere a rischio la vita. Tra i quali troviamo i servizi medici e sanitari e la produzione alimentare.
Anche per la UNI/PdR 186-3 vi è un interessante prospetto riportante la checklist, suddivisa in 16 punti, per la procedura di verifica dell'evidenza dell'informazione documentata presente all'interno dell'organizzazione

Tra gli argomenti oggetto della checklist troviamo anche
- la procedura di gestione della rintracciabilità esterna (verso il cliente) e, ove esistente, verso l’interno, in ottemperanza ai requisiti di legge,
- la formazione sulle regole di igiene in ottemperanza ai requisiti di legge e le relative evidenze,
- il piano di manutenzione degli impianti e delle attrezzature e relative registrazioni,
- i requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati lavorati o trasformati, stoccati, commercializzati, pavimenti, pareti, soffitti, finestre, porte, superfici (comprese quelle delle attrezzature).
UNI/PdR 186-4 Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024 – Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori

La quarta prassi di riferimento ha come scopo l’identificazione dei parametri di definizione del livello di rischio basso definisce i requisiti della valutazione del rischio basso per le organizzazioni nell’ambito omogeneo E) sicurezza dei lavoratori (ovvero salute e sicurezza sul lavoro).
Anche in questo caso, questa parte della prassi di riferimento deve essere applicata in congiunzione con la citata UNI/PdR 186-1.
Riguardo all'ambito omogeneo E) SICUREZZA DEI LAVORATORI (OVVERO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), il riferimento è all’insieme delle misure e delle pratiche adottate per garantire che gli ambiti di lavoro siano sicuri e salubri per chiunque presti il proprio lavoro, tra cui troviamo:
- la prevenzione degli incidenti (con la finalità dell'implementazione di procedure e utilizzo di attrezzature che riducano il rischio di infortuni sul lavoro);
- la formazione e informazione, che ha lo scopo di educare ai rischi presenti ed alle procedure da seguire;
- gli aspetti legati alla salute occupazionale (con il monitoraggio e la promozione della salute fisica e mentale al fine di prevenire malattie professionali);
- la legislazione cogente con i relativi standard di salute e sicurezza sul lavoro.
Come obiettivo vi è quello di avere un ambiente di lavoro che protegga la vita e la salute, migliorando al contempo il benessere generale di lavoratrici e lavoratori.
Anche nella UNI/PdR 186/4 i livelli di criticità sono 3 ed al loro interno troviamo numeri settori
- nel gruppo con criticità bassa troviamo indicati 11 settori principali, tra i quali i servizi di ingegneria (che possono essere di livello medio a seconda del tipo di servizi), i ristoranti ed i campeggi, ecc.
- nel gruppo con criticità media troviamo indicati 6 settori principali, tra i quali troviamo i servizi educativi, gli alberghi, le pulizie industriali, ecc.;
- nel gruppo con criticità alta troviamo indicati 5 settori principali, tra i quali troviamo il settore edile, le aziende sanitarie/ospedaliere/veterinarie/sociali, ecc.
Anche nella UNI/PdR 186-4 troviamo il prospetto riportante la checklist (per la procedura equivalente nell’ambito sicurezza dei lavoratori), suddivisa in 21 punti

Tra gli argomenti oggetto della checklist troviamo anche
- gli ultimi tre programmi di miglioramento di cui al documento di valutazione dei rischi (DVR) da cui si deve evincere cosa è stato realizzato e cosa no,
- i verbali riunioni periodiche di sicurezza (ultimi tre anni), con la precisazione che nelle aziende che intendono avvalersi della procedura equivalente, la riunione periodica deve essere sempre effettuata anche ove non prevista dal D.Lgs. 81/2008,
- l'evidenza documentale relativa alla conformità dello stabile/stabili ove si svolgono le attività lavorative.
Tutte le Prassi di Riferimento si concludono con un'utile bibliografia di riferimento.
Al momento della stesura del presente approfondimento (19 dicembre 2025), non risultano pubblicate le due Prassi di Riferimento relative a
- Parte 5: Ambito sicurezza pubblica
- Parte 6: Ambito tutela della fede pubblica
Sperando che quanto sopra possa essere di interesse, vi invitiamo ancora una volta a scaricare sul sito UNI le UNI/PdR citate per una più completa conoscenza dei loro contenuti.
Per un miglior approfondimento dell’argomento, riportiamo anche i due articoli del DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103 di riferimento.
DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103 - Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Articolo 3 - Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»
1. Ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 5, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:
a) protezione ambientale;
b) igiene e salute pubblica;
c) sicurezza pubblica;
d) tutela della fede pubblica;
e) sicurezza dei lavoratori.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
3. Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.
4. Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).
5. I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4.
6. L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 4.
7. Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.
Articolo 5 - Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche
1. Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto di cui all'articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.
2. Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.
3. Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.
4. Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno, salvi i casi di cui al comma 3.
5. Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.
6. Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi i casi di cui al comma 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli è menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.
7. Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio di cui all'articolo 3, comma 2, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.
8. In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
9. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015, sul Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI).
Geom. Stefano Farina
Scarica la normativa di riferimento:
NdR. Si precisa che il presente documento è un breve approfondimento di alcuni aspetti delle prassi di riferimento alle quali si rimanda per ogni ambito specifico e contenutistico.
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Gianni | 12/01/2026 (08:49:17) |
| L'utilità degli articoli dovrebbe essere di dare un commento alla norma, basato sulla esperienza e competenza di chi scrive gli articoli. A leggere una norma siamo (più o meno) capaci tutti. Per esempio, gli alberghi in questa UNI PDR sono classificati a rischio "medio". Da poco hanno stabilito, invece, che i lavoratori somministrati di turismo e ristorazione sono considerati a rischio basso (probabilmente qualche manina interessata ha aggiunto il comma specifico). Evidente dissonanza. Inoltre, prendiamo questa classificazione come buona per i DVR? Sono questi i punti da approfondire (a mio avviso). Per il resto, nulla che non si possa fare con una buona AI | |
