Il testo del nuovo accordo stato regioni sulla formazione
Brescia, 11 Lug – Come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, la giornata del 7 luglio 2016 caratterizzata dall’approvazione del nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - accordo “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” (nel testo finale il nome dell’accordo potrebbe avere minimi cambiamenti) - si può considerare, nel bene e nel male (a seconda dei punti di vista), una giornata in cui è stata parzialmente riformulata la normativa sulla formazione alla sicurezza in Italia. Una normativa che non riguarda perciò, come doveva essere all’inizio, solo i percorsi formativi di RSPP/ASPP ma tutti i lavoratori e quasi tutte le figure che si occupano di gestione della sicurezza.
Sappiamo, ad esempio, che il nuovo accordo modifica il modo di intendere gli accreditamenti, amplia la valenza del D.I. del 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei docenti, allarga e precisa la possibilità di utilizzare la metodologia e-learning,...
Sono tanti gli aspetti rilevanti del nuovo accordo stato regioni approvato. E sicuramente questi aspetti non potranno essere analizzati seriamente finché non sarà pubblicato il documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni, che ad oggi (8 luglio) non è ancora disponibile.
Tuttavia PuntoSicuro è in possesso del testo che è entrato fisicamente il 7 luglio in Conferenza, che è stato appoggiato sugli scranni della sede della Conferenza, che è servito alle Regioni e alle Province autonome per approvare l’Accordo. Testo che, quasi certamente, non ha avuto modifiche di contenuto rispetto a quanto approvato e che, per questo motivo, abbiamo deciso di rendere pubblico permettendo ai nostri lettori di conoscere meglio le prossime novità in materia formativa.
Ricordiamo che il testo non è ancora in vigore, ma lo sarà dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dopo una breve “vacatio legis”, il tempo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore.
Contestualmente alla pubblicazione del “testo non definitivo”, abbiamo poi scelto di dare rilevanza a qualcosa che nei primi commenti spesso sfugge. Commenti che si soffermano sui nuovi percorsi formativi, sul sistema dei crediti e dell’accreditamento... Che non danno sufficiente rilievo ad un aspetto rilevante: il tentativo (riuscito o meno, questo è da vedere) di migliorare la qualità della formazione in Italia.
E sappiamo, proprio perché da questo giornale ne abbiamo parlato più volte pubblicando interviste a esponenti della Consulta CIIP e proposte delle parti sociali, quanto sia importante il tema della qualità della formazione, qualità che, purtroppo, a volte è carente con le conseguenze comprensibili sulla tutela della salute e sicurezza.
Diamo dunque rilevanza, pubblicandone qualche stralcio, all’interessante Allegato IV degli accordi, allegato che contiene le “Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”. Un allegato pensato per i corsi RSPP/ASPP ma che può ben dare spunti per la progettazione di corsi a tutti i lavoratori, dando indicazioni per una idonea analisi dei bisogni formativi.
Nelle “Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi” sono affrontati inizialmente i profili di competenza degli ASPP/RSPP e sono poi riportate indicazioni sui bisogni formativi.
Riguardo a questi ultimi si indica che le competenze professionali del ASPP/RSPP “si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi indentificare i seguenti bisogni formativi:
- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
- capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale;
- capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco”.
In particolare il modulo B del nuovo percorso formativo per RSPP/ASPP “dovrà essere progettato al fine di:
- sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
- evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;
- sviluppare capacità di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi dell'igiene e della sicurezza;
- fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi
- evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
- sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi”.
Rimandando ad una lettura integrale del testo, parliamo ora di progetto formativo.
Si indica che “declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, è necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l'ambito dell'obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di ‘trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi’”.
In particolare il progetto formativo deve rispondere ad una “serie di requisiti quali:
- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- efficacia, intesa come capacità dei progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale”.
E seguendo un approccio modulare “nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:
- gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- i contenuti e la durata;
- la strategia formativa e le metodologia didattica;
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità e i criteri di verifica dell'apprendimento;
- le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento)”.
Rimandando ad altri approfondimenti il tema della strategia formativa, del documento progettuale e delle verifiche, concludiamo questa presentazione dell’allegato IV dei nuovi accordi sottolineando che è necessario, in merito al progetto formativo, “identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire, delineare etc”.
E strettamente correlati agli obiettivi sono i ‘risultati attesi’ dall'azione formativa “che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante le attività che si è chiamati a svolgere”.
“ Schema di Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, versione 7 luglio 2016 (formato PDF, 3.54 MB).
Ricordiamo che questa non è la versione ufficiale dell’accordo, che sarà disponibile nei prossimi giorni, ma è il testo dell’accordo arrivato in Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 11/07/2016 (07:03:24) |
Buongiorno, chiedo un consiglio ai più esperti su questo caso. Un lavoratore dipendente ha fatto corso di 27 ore per RSPP nel 1999, secondo ex 626/94. Nel 2009, in altra azienda, ha svolto corso RLS completo di ore 32. Secondo Voi, qual'e la soluzione per cui questo lavoratore possa fare il RSPP, come consulente esterno, non datore di lavoro? C'è la possibilità che qualcosa di quanto fatto gli venga riconosciuto come "formazione pregressa" ? Grazie, saluti |
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 11/07/2016 (07:05:59) |
2- questo lavoratore vorrebbe fare il RSPP non a caso ma perché da anni si occupa,di sicurezza in Azienda con valutazione rischi, abilitazione secondo DM 2013, formazione accreditata in materia di luoghi con pericolo di esplosione, ecc. Grazie |
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0 | 11/07/2016 (11:05:03) |
Non credo ci sia possibilità di recuperare in qualche modo la formazione pregressa come RSPP poichè tale recupero non è contemplato al momento da nessuna normativa. Il lavoratore avrebbe dovuto far riconoscere la propria qualifica pregressa di RSPP nei passati anni ottenendo l' esonero dei moduli A e B del macrosettore ATECO nel quale era impiegato come RSPP (D.Lgs 626/94, D.Lgs 195/2003 e accordo Stato Regioni del 21-12-2011). Comunque l' incarico di RSPP avrebbe dovuto, anche in questo caso di esonero, frequentare il modulo C. |
Rispondi Autore: Giovanni Santoro - likes: 0 | 11/07/2016 (18:12:38) |
Gentilissimi chiedo il vostro aiuto perchè con queste revisioni e nuovo accordo io non ci capisco piu niente. Allora io ho una laurea del 2003 in ingegneria (quindi già di default ho modulo A+B+C) dopodichè sono stato nominato RSPP in una scuola nel 2013, però ho dovuto fare nel 2014 40 ore di aggiornamento per modulo B per RSPP che comprendeva anche il modulo B8 (necessario per la scuola) ed essendo in ritardo relativamente all'aggiornamento,perchè scadeva entro 5 anni dall'entrata in vigore del Dlgs 81/08 (e quindi netro il 2012, il mio aggiornamento è valido per 5 anni fino al 2017 .In questi giorni un,azienda mi ha chiesto di fare l'RSPP ed io ho accettato però non ho il modulo di aggiornamento relativo a questo settore. La domanda che faccio è: mi aggiorno per il restante settore? o rifaccio l'aggiornamento delle 100 ore modulo B per tutti i settori ? o in funzione della nuova revisione dell'accordo è cambiato qualcosa anche sull'aggiornamento del modulo B ? Grazie per la risposta (tenete presente che finora ho svolto abbastanza bene il mio lavoro equindi la mia preoccupazione è solo esclsivamente burocratica per adempiere a tutto ciò che è previsto e non relativamente alla mia figura di RSPP) |
Rispondi Autore: Giovanni Santoro - likes: 0 | 11/07/2016 (18:13:39) |
Gentilissimi chiedo il vostro aiuto perchè con queste revisioni e nuovo accordo io non ci capisco piu niente. Allora io ho una laurea del 2003 in ingegneria (quindi già di default ho modulo A+B+C) dopodichè sono stato nominato RSPP in una scuola nel 2013, però ho dovuto fare nel 2014 40 ore di aggiornamento per modulo B per RSPP che comprendeva anche il modulo B8 (necessario per la scuola) ed essendo in ritardo relativamente all'aggiornamento,perchè scadeva entro 5 anni dall'entrata in vigore del Dlgs 81/08 (e quindi netro il 2012, il mio aggiornamento è valido per 5 anni fino al 2017 .In questi giorni un,azienda mi ha chiesto di fare l'RSPP ed io ho accettato però non ho il modulo di aggiornamento relativo a questo settore. La domanda che faccio è: mi aggiorno per il restante settore? o rifaccio l'aggiornamento delle 100 ore modulo B per tutti i settori ? o in funzione della nuova revisione dell'accordo è cambiato qualcosa anche sull'aggiornamento del modulo B ? Grazie per la risposta (tenete presente che finora ho svolto abbastanza bene il mio lavoro e quindi la mia preoccupazione è solo esclusivamente burocratica per adempiere a tutto ciò che è previsto e non relativamente alla mia figura di RSPP) |
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0 | 12/07/2016 (11:03:39) |
Caro collega per rispondere alla tua domanda dovresti avere la pazienza di leggere il documento "Schema riassuntivo interpretativo ,,,,,,,,, " che trovi alla pagina della commissione sicurezza del lavoro dell' Ordine degli ingegneri di Milano (non riesco ad impastare il link) . Il titolo dice già tutto: per affrontare la questione occorre riassumere ed anche interpretare! la commissione Sicurezza dell' Ordine ci ha lavorato non poco; ora bisognerà aggiornarlo con il nuovo decreto. |
Rispondi Autore: Giovanni Santoro - likes: 0 | 12/07/2016 (13:11:14) |
Cara collega,ringrazio per le utili informazioni,alla fine la commissione ha interpretato come pensavo,a questo punto penso che mettermi in regola con questa (dico inutile adempimenti..perché io per il mio ruolo mi aggiorno tutto il giorno) farò le ore relative al modulo necessario per lavorare in quella azienda e quindi tornare operativo (mahhhh) e poi nel 2017 mi aggiorno con le 100 ore ,sperando che la revisione degli accordi non ingarbugli ancora di più una situazione già interpretata difficilmente ...grazie |