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La nuova patente a crediti: le criticità nella disciplina dei crediti

La nuova patente a crediti: le criticità nella disciplina dei crediti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

12/11/2024

Un breve saggio si sofferma sulla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Focus sulla disciplina dei crediti con riferimento alla loro eventuale decurtazione e all’incremento di ulteriori crediti.

Urbino, 12 Nov – In questi mesi sulla nuova patente a crediti, per imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili, non sono mancate le prese di posizione che hanno sollevato perplessità e dubbi interpretativi. Sia con riferimento al contenuto del decreto 18 settembre 2024 n. 132 (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili), sia in relazione, più in generale, alla riformulazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Una riformulazione che porta ad un dispositivo prevenzionistico che non coincide con quanto voluto originariamente dal legislatore, e che più che una “norma di premialità” per le imprese virtuose, “sembra mettere capo ad un dispositivo sanzionatorio basato su un mero ‘controllo di regolarità formale’, per di più di difficile praticabilità”.

 

A sottolinearlo è un breve saggio - pubblicato sul numero 2/2024 di “Diritto della sicurezza sul lavoro” (rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino) - dal titolo “ La patente tramite crediti nei cantieri temporanei o mobili: uno strumento di qualificazione delle imprese o di verifica di regolarità?”, curato da Paolo Pascucci (professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) e Maria Giovannone (ricercatrice di Diritto del lavoro nell’Università di Roma Tre).

 

Un saggio che abbiamo già presentato in relazione alla interessante disamina, contenuta nel saggio, del regolamento attuativo che, soffermandosi sul dettaglio delle singole disposizioni, mostra anche alcune criticità.

 

Torniamo a parlarne oggi con riferimento alla disciplina dei crediti e specialmente della loro decurtazione affrontando, nell’articolo, i seguenti argomenti:



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La disciplina dei crediti: punteggi iniziali e ipotesi di fusione

Riguardo alla disciplina dei crediti si indica che alla luce degli articoli 27, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (TU) e 4 del DM 132/2024, la patente “è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, come si vedrà, sono incrementabili”. E come prevedono i commi 5 e 10 dell’art. 27 TU, la patente “consente di operare solo con una dotazione pari o superiore a 15 crediti, fermo restando che ove la patente abbia un punteggio inferiore a 15 crediti è tuttavia consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando però i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008”.

Tuttavia “non è chiaro se per punteggio inferiore al minimo di 15 crediti debba intendersi anche un punteggio pari a 0 crediti”.

 

Si ricorda poi che l’art. 8 del d.m. n. 132/2024 ha previsto che, “nelle ipotesi di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario; inoltre, nelle trasformazioni societarie previste dall’art. 2500 e ss. c.c. o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario”.

 

La nuova patente e l’incremento di ulteriori crediti

Il saggio si sofferma poi sull’incremento di ulteriori crediti.

Infatti il DM 132/2024 prevede che i crediti iniziali possano essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti individuando anche “quattro criteri per l’attribuzione di crediti ulteriori, quantificati nei casi dei primi tre criteri in una tabella allegata al decreto ministeriale”:

  • il primo criterio “è rappresentato dalla storicità dell’azienda, in virtù della quale si possono acquisire fino a 10 crediti in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla C.C.I.A.”;
  • il secondo criterio “riguarda le attività, gli investimenti o la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro grazie a cui si possono conseguire fino a 30 crediti”;
  • il terzo criterio “riguarda altre attività, investimenti o la formazione non ricompresi nel secondo criterio, che danno diritto fino a 10 crediti”;
  • il quarto criterio “consiste nella mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio per le violazioni di cui all’Allegato 1-bis del d.lgs. n. 81/2008, che dà diritto all’incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino ad un massimo di 20 crediti”.

 

La nuova patente e le criticità nella decurtazione dei crediti

Il saggio si sofferma poi sulla decurtazione dei crediti, una disciplina che – indicano gli autori - “suscita notevoli perplessità”.

Infatti, i commi 6, 7 e 9 dell’art. 27 TU disciplinano la decurtazione dei crediti che “avviene solo a seguito dell’adozione di provvedimenti definitivi”.

 

In particolare ai sensi del comma 6, il punteggio della patente a crediti “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’Allegato I-bis del d.lgs. n. 81/2008”. E qualora nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo siano contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato Allegato I-bis, “i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Secondo il comma 7, si considerano provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981 divenute definitive”.

 

Pertanto – continua il saggio – “ove si tratti di violazioni contemplate nell’Allegato I-bis suscettibili di essere punite di per sé mediante sanzione penale ai sensi dell’apparato sanzionatorio di cui all’art. 55 e ss. del d.lgs. n. 81/2008, non pare possibile procedere a decurtazione dei crediti ove tali violazioni non abbiano formato oggetto di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, ma siano state invece definite con corretto e tempestivo adempimento della prescrizione di cui all’art. 20 e ss. del d.lgs. n. 758/1994 (e conseguente estinzione del reato): prescrizione che gli organismi ispettivi adottano ai sensi dell’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008 ove contestino contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dallo stesso decreto, nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda”. E si ipotizza che, “poiché gran parte delle violazioni delle norme prevenzionistiche di cui al d.lgs. n. 81/2008 viene di solito ‘gestita’ e risolta mediante il predetto strumento della prescrizione ex d.lgs. n. 758/1994, approdando solo raramente in giudizio, le decurtazioni dei crediti potrebbero non essere particolarmente frequenti”. Il che “solleva non poche perplessità sulla effettività della misura e più complessivamente sulla credibilità della stessa patente”.

 

Si indica poi che analoghe osservazioni “possono essere avanzate per le violazioni (più rare) per le quali l’Allegato I-bis del d.lgs. n. 81/2008 preveda una sanzione amministrativa, non dovendosi dimenticare che l’art. 301-bis dello stesso d.lgs. n. 81/2008 prevede a tale proposito un procedimento di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione in base al quale, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”.

 

Si indica poi che il comma 9 dell’art. 27 TU stabilisce che i provvedimenti definitivi di cui al comma 6 “sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’INL ai fini della decurtazione dei crediti”. Secondo la Circolare dell’INL ( Circolare dell’INL del 23 settembre 2024), i provvedimenti sanzionatori in questione “devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato” sia stata già rilasciata la patente a crediti richiesta.

 

Tuttavia – concludono gli autori - la disciplina della decurtazione dei crediti “desta una perplessità ben più rilevante rispetto a quelle poc’anzi menzionate”.

 

Infatti, tra le violazioni assunte nell’Allegato 1-bis del d.lgs. n. 81/2008 quali presupposti della decurtazione dei crediti, “ne figurano alcune che, a ben guardare, riguardano gli stessi requisiti ‘costitutivi’ richiesti per poter ottenere la patente”. Ad esempio:

  • la “omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi”: decurtazione di 5 crediti
  • la “omessa nomina” del RSPP: decurtazione di 3 crediti
  • l’omissione della formazione: decurtazione di 3 crediti.

Si segnala, dunque, che “non pare possibile che uno stesso fatto venga considerato da un lato come requisito dirimente per ottenere la patente e, dall’altro lato, solo come un elemento ai fini della modulazione del punteggio della stessa”. E se ciò, si indica, “risulta eclatante nel caso dell’omessa nomina del RSPP”, questo può dirsi anche nell’ipotesi dell’omessa elaborazione del DVR “la quale non pare interpretabile solo come omesso aggiornamento di un DVR peraltro posseduto, poiché tale riduttiva interpretazione sembra impedita non solo dal tenore letterale dell’Allegato 1-bis, ma anche dal fatto che, per giurisprudenza costante, un DVR incompleto equivale ad un DVR mancante”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del saggio che si sofferma, per quanto riguarda la disciplina dei crediti, anche sulla sospensione dell’incremento dei crediti e sul recupero dei crediti “minimi”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “La patente tramite crediti nei cantieri temporanei o mobili: uno strumento di qualificazione delle imprese o di verifica di regolarità?”, a cura di Paolo Pascucci (professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) e Maria Giovannone (ricercatrice di Diritto del lavoro nell’Università di Roma Tre), Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 2/2024.

 



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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/11/2024 (15:36:32)
Qualificazione delle imprese non significa solo premiare le aziende virtuose, ma anche togliere crediti alle imprese che violano le regole e che fanno concorrenza sleale. Argomento completamente ignorato dagli autori
Rispondi Autore: lucio sanasi - likes: 0
16/11/2024 (11:00:57)
ma come si comunica per avere i crediti aggiuntivi?
chi decurta i crediti?
funziona come per la patente di guida ed allora quale è il sito ove si possa vedere quanti crediti possiede una impresa?
Rispondi Autore: Luicheninsanulla - likes: 0
16/11/2024 (20:00:17)
Analisi precisissima del sempre puntuale Prof.Pascucci. L'avvocato Dubini, colui che sosteneva il DVR COVID per le aziende non sanitarie, non riesce a cogliere i d
Lecito dubbi interpretativi e pubblica un commento fuori tema. Che tristezza
Rispondi Autore: Luichenonsa - likes: 0
16/11/2024 (21:54:27)
Inoltre, l' Avvocato Dubini non riesce a comprendere che quello richiesto dalla patente è solo l' adempimento delle regole, pertanto è un regime sanzionatorio, non una qualifica. Le imprese sono qualificate per adempiere ad obblighi legislativi? Riesce a capire il cortocircuito ? O siamo ai livelli del DVR obbligatorio per le aziende non esposte, Avvocato? Suggerisce una manleva?

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