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Il D.Lgs. 151/2015 e le modifiche alla Commissione Interpelli

Il D.Lgs. 151/2015 e le modifiche alla Commissione Interpelli
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

28/12/2015

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 le regioni e le province autonome possono inviare quesiti alla Commissione Interpelli. La storia della Commissione, le prospettive e le critiche a questa nuova modifica del D.Lgs. 81/2008.

Roma, 28 Dic – Nel nostro viaggio attraverso le modifiche del D.Lgs. 81/2008 dettate dal D.Lgs. 151/2015, in attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183), ci soffermiamo oggi su una modifica apparentemente piccola e non rilevante.
Una modifica che non è quasi mai citata nei resoconti riassuntivi delle nuove semplificazioni e razionalizzazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Modifica che prevede che i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione Interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome.
Dunque una modifica poco rilevante che ha visto tutte le parti concordi?
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Prima di verificarlo, facciamo una breve storia della Commissione Interpelli.
 
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro; Commissione che risponde ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, inoltrati da alcuni enti e organismi indicati dalla normativa tramite posta elettronica ( interpellosicurezza@lavoro.gov.it).
Commissione che è stata recentemente ricostituita con Decreto del Segretario Generale.
 
Ricordiamo, a questo proposito, quanto indicato nel comma 2 e comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 12 - Interpello
(...)
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
 
Dunque la Commissione fornisce criteri interpretativi, non cogenti, cioè che non creano direttamente un obbligo, ma hanno tuttavia una funzione direttiva per l’esercizio delle attività di vigilanza.
 
Non è però su questo punto che interviene il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
 
Vediamo quanto indicato infatti dal nuovo D.Lgs. 151/2015, all’articolo 20, in merito all’articolo 12 del Testo Unico e, dunque, alla Commissione Interpelli...
 
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,»;
 (...)
 
Come già anticipato, con il D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, si estende dunque l’elenco degli organismi che possono inviare quesiti alla Commissione e il comma 1 dell’articolo 12 del Testo Unico viene in definitiva così modificato:
 
Articolo 12 - Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
(...)
 
Una piccola modifica, che, come aveva raccontato il Dott. Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai nostri microfoni, nasce anche per rispondere alla richiesta degli operatori delle Asl in merito ai dubbi sull’interpretazione delle norme.
 
Concludiamo ora questo articolo rispondendo finalmente alla domanda iniziale.
 
È una modifica del Testo Unico su cui tutti sono d’accordo?
No. E per dimostrarlo riportiamo le parole che l’avvocato Fabio Pontrandolfi, Responsabile salute e sicurezza sul lavoro di Confindustria, ha rilasciato ai nostri microfoni in una recente intervista parlando delle novità in materia di semplificazioni e delle competenze Stato/Regioni in materia di salute e sicurezza.
 
Noi” – dice Pontrandolfi con riferimento a Confindustria – abbiamo sempre chiesto che la Commissione Interpelli stabilisca delle interpretazioni cogenti. E invece questa indicazione non è mai stata seguita perché avrebbe significato sottoporre gli organi di vigilanza ad un direttiva centrale e vincolante”. E “non comprendiamo ad esempio perché tra i soggetti che possono fare gli interpelli siano state inserite anche le Regioni. Le Regioni compongono la Commissione Interpelli: non sembra coerente che una Regione faccia l’interpello e sia il collega della Regione accanto o della stessa Regione a decidere l’esito dell’interpello. Tutto questo priva di valenza sostanziale e di valore le decisioni della Commissione Interpelli”.
 
Non ci interessa, in questo contesto, verificare se questa modifica del D.Lgs. 81/2008 sollevi particolari conflitti di interesse da diminuire in qualche modo il valore delle decisioni della Commissione. Quello che ci permettiamo di augurare alla Commissione è, comunque, di lavorare alacremente.
Come ricordato in un recente e interessante articolo di Anna Guardavilla sulla “vincolatività” degli interpelli, la Commissione Interpelli svolge una funzione “certamente assai utile in un Paese caratterizzato da disomogeneità interpretativa diffusa”.
Ci sono ancora troppi aspetti da chiarire, troppi punti complicati e oscuri su cui fare luce. E le risposte della Commissione non hanno ormai solo la funzione di favorire un omogeneo esercizio delle attività di vigilanza, ma anche di aiutare tutti gli attori della sicurezza aziendale ad un rispetto idoneo ed efficace degli adempimenti normativi.
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/12/2015 (17:40:54)
COME POSSA UNA COMMISSIONE DI TALE NATURA, NON AVENTE ALCUNA QUALIFICA GIURISDIZIONALE, POTER IMPORRE INTERPRETAZIONI COGENTI A UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E' COSA DEL TUTTO INCONCEPIBILE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. NEPPURE LA CASSAZIONE, LA SUOPREMA CORTE, PUO' IN GENERE IMPORRE INTERPRETAZIONI COGENTI, CI MANCHEREBBE CHE POSSA FARLO QUESTA COMMISSIONE, CHE AD ESSERE BENEVOLI, AL PIU' PUO' DARE DEI CONSIGLI. PROPRIO PERCHè SI TRATTA D CONSIGLI, NON ESISTE NEPPURE IL PROBLEMA DEL CONFLITTO D'INTERESSE. La Commissione consultiva non decide nulla, ed è meglio così. Poi giustamente nel paese del caos organizzato la Dott.ssa Guardavilla afferma che gli interpelli possono dare un seppur piccolo ma utile aiuto. In genere non si sono visti svarioni negli interpelli, ma sempre prudenza e fedeltà alla lettera della norma.

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