I commenti della Consulta CIIP sulle novità del decreto 81
Milano, 22 Mag - Chi si occupa professionalmente di salute e sicurezza nel mondo del lavoro sa quanto una qualunque modifica del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cioè del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia rilevante. Non solo perché c’è un’evidente interconnessione nell’articolato del decreto, ma anche perché c’è la necessità di comprendere quale possa essere l’impatto futuro di queste modifiche e quali siano i disegni, le strategie che le hanno decise.
Stiamo parlando in questo caso delle modifiche contenute nel Capo II (Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) del nuovo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 contenente “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Riguardo a questo decreto il nostro giornale ha raccolto in queste settimane, e continuerà a farlo, alcuni approfondimenti sulle novità in materia di salute e sicurezza, ad esempio con riferimento ai vari articoli dell’avvocato Rolando Dubini o ai commenti di Rocco Vitale pubblicati nell’articolo “ Il Decreto Lavoro n. 48 modifica il Decreto Legislativo 81/2008”.
Continuiamo oggi a raccogliere riflessioni e approfondimenti presentando un commento, una recente Nota della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP). In questo caso il commento è redatto da Susanna Cantoni (CIIP) e condiviso da Gilberto Boschiroli (ANMA) e Fulvio d'Orsi (Coordinatori GdL Sorveglianza Sanitaria) e Norberto Canciani (coordinatore GdL Formazione).
Prima di entrare nello specifico delle singole modifiche riprendiamo alcune conclusioni del documento della Consulta.
Si ritiene che le innovazioni introdotte dal D.L. Lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “siano solo piccolissima parte” di quanto sia necessario “non solo per ridurre infortuni e malattie da lavoro ma per migliorare le condizioni di lavoro”. In questo senso la Consulta ricorda che “ha da tempo formulato proposte in tal senso” e auspica che si definisca una “Strategia nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, come indicato dalla UE, e che all’Italia ancora manca, nel cui quadro articolare in modo organico e congruente le diverse iniziative legislative e non”.
Nell’articolo di presentazione della nota ci soffermiamo, in particolare, sui seguenti argomenti:
- Commenti della CIIP al DL 48/2023: medico competente e sorveglianza sanitaria
- Commenti della CIIP al DL 48/2023: medici competenti, cartelle e sostituti
- Commenti della CIIP al DL 48/2023: lavoratori autonomi e opere provvisionali
Commenti della CIIP al DL 48/2023: medico competente e sorveglianza sanitaria
Partiamo dalla modifica all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) sulla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Avendo già più volte riportato, in altri articoli, in cosa consista questa modifica veniamo direttamente ai commenti CIIP.
Si indica che “è una importante novità, forse la più innovativa, che introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi suggerisca la necessità di una sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione. L’obbligo di sorveglianza sanitaria non è, quindi, più connesso solamente ai rischi per i quali vi è una esplicita previsione normativa ma si estende a tutti i rischi per i quali la stessa venga ritenuta necessaria sulla base della valutazione dei rischi”.
Si indica che la scelta di estendere la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi valutati “dovrebbe porre fine ad un dibattito che si protrae da molti anni tra chi sosteneva la liceità della sorveglianza sanitaria per i soli rischi ‘normati’ e chi riteneva si potesse ampliare ad altri rischi sia per la salute che per la sicurezza dei lavoratori, purché valutati, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 18 e dall’art. 15 del D.Lgs 81/08. Questa seconda interpretazione è stata, peraltro, e da diverso tempo resa operativa nei programmi di sorveglianza sanitaria di diverse imprese”.
E dunque con questa innovazione “si rinsalda il rapporto stretto che deve intercorrere tra la valutazione dei rischi e le scelte di sorveglianza sanitaria, non sempre presente nella realtà operativa di diverse imprese dove si riscontrano incoerenze tra DVR e piano sanitario”. In questo senso l’innovazione apportata – continua la nota – “eviterà continui aggiornamenti necessari per includere singoli rischi”, vecchi e nuovi, in rapporto ai mutamenti del lavoro. E a tale proposito sarà importante il ruolo dei medici e competenti e delle associazioni scientifiche “nell’aiutare chi dovrà revisionare la valutazione dei rischi decidendo se gli stessi siano o meno meritevoli di sorveglianza sanitaria”.
Si ricorda poi che nel documento del 2018 “ Il D.Lgs. 81/08 dieci anni dopo” la consulta aveva “formulato questa proposta ritenendola una maggiore tutela dei lavoratori verso i nuovi rischi. Riteniamo, tuttavia, come avevamo allora precisato, che ‘La maggiore discrezionalità nell’offerta di sorveglianza sanitaria deve, però, essere subordinata alla massima trasparenza e pertanto è necessario che le scelte operate siano strettamente correlate alla valutazione dei rischi, esplicitandone i motivi ed evidenziando le possibili correlazioni con la salute e sicurezza dei lavoratori’. Questo ad evitare “accertamenti sanitari impropri ed un utilizzo improprio della sorveglianza sanitaria e del giudizio di idoneità lavorativa”.
Si indica poi che:
- “anche per questa ‘nuova sorveglianza sanitaria’ valgono i doveri del MC e i diritti di ricorso di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08”;
- “in sede di conversione in legge sarebbe utile, per maggiore chiarezza e completezza, che l’estensione della sorveglianza sanitaria ai rischi valutati venisse richiamata anche nell’art. 41”.
E tuttavia, che “questa, pur importante, innovazione non risolve il problema relativo a chi debba valutare la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria, decisione ancora affidata al datore di lavoro che sull’argomento ha poche o nulle competenze”. Nel documento indicato sopra la CIIP aveva proposto ‘Per tali motivi si ritiene che le competenze del Medico competente debbano essere sempre presenti nelle fasi di valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure di prevenzione e protezione da intraprendere per eliminare, ridurre e gestire i rischi professionali, e che il parere del MC è indispensabile per decidere se occorre o meno una sorveglianza sanitaria’. Questo sarebbe potuto avvenire con una modifica dell’art. 19, comma 1 ‘prevedendo che il datore di lavoro valuti l’opportunità della partecipazione del medico competente nella valutazione dei rischi ab initio; il contratto con il MC potrà prevedere esplicitamente che la collaborazione può esaurirsi con la stesura del DVR ovvero che la collaborazione potrà continuare per esigenze che verranno individuate’”.
Non un obbligo – conclude la nota - ma “quantomeno una opportunità suggerita al datore di lavoro di farsi assistere, anche temporaneamente da un medico del lavoro”.
Commenti della CIIP al DL 48/2023: medici competenti, cartelle e sostituti
Ancora riguardo al medico competente la nota CIIP si sofferma anche sulle modifiche all’articolo 25 (Obblighi del medico competente).
I commenti riguardano due nuove lettere aggiunte al comma 1.
Riprendiamo le aggiunte e i commenti presenti nella nota:
- e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (...): “La modifica pare una norma di buon senso utile per conoscere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore nonché atta a evitare duplicazioni di esami. Si ritiene che il MC, con il consenso del lavoratore, possa anche richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria qualora il lavoratore non riesca ad esibirla. Nell’impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il MC formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili”. Si suggerisce ai MC di “annotare nella cartella sanitaria tale evenienza. Si rileva che per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione”.
- n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato: “Diversi dubbi, immaginiamo, si porranno per l’interpretazione della formulazione adottata ‘gravi e motivate ragioni’ non avendone il legislatore data una definizione, anche in relazione alle norme sulla privacy. Auspichiamo che in sede di conversione in legge la formulazione di questa nuova lettera sia modificata in modo da non prestarsi a inutili contenziosi. Riteniamo che gli obblighi a cui il sostituto del MC dovrà adempiere siano quelli relativi al periodo di sostituzione. Si evidenzia che questa modifica supera quanto aveva precedentemente affermato il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali nell’ Interpello n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 che subordinava il diritto del MC alla sostituzione unicamente a seguito di nomina del sostituto da del datore di lavoro. Ora il sostituto viene indicato dal MC, titolare della funzione. Anche per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione”.
Commenti della CIIP al DL 48/2023: lavoratori autonomi e opere provvisionali
Concludiamo con la modifica all’articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi).
Si segnala che l’intento di questa modifica è quello di “salvaguardare la sicurezza anche dei lavoratori autonomi dal rischio di cadute dall’alto, principale causa degli infortuni mortali in edilizia”. E la lettera a) del comma 1 dell’art. 21 “è sanzionata penalmente, e di conseguenza anche questa nuovo obbligo lo è”.
Il lavoratore autonomo ha quindi “l’obbligo di accertare la conformità delle opere provvisionali che utilizzerà per svolgere il proprio lavoro. Nessuna quaestio qualora sia lo stesso lavoratore autonomo a realizzare l’opera provvisionale”. In questo caso si pone solo “un problema di competenza professionale”.
Va da sé – conclude la Nota riguardo a questo articolo - che il committente/appaltante “avrà comunque l’obbligo di verificare i requisiti professionali del lavoratore autonomo a cui commissionerà/appalterà il lavoro, comprendendo anche la capacità professionale di allestire l’opera provvisionale”.
In ogni caso la situazione più frequente è senz’altro quella del “lavoratore autonomo che utilizza opere provvisionali altrui. In questo caso il lavoratore autonomo che utilizzi un’opera provvisionale inadeguata non potrà certo rispondere di una inefficienza altrui”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale della Nota che si sofferma anche sulle modifiche all’articolo 37, all’articolo 71, all’articolo 72 e all’articolo 87 del D.Lgs. 81/2008. E che riporta varie indicazioni anche in merito all’articolo 15 (Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva) del DL 48/2023.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Gianni Saretto - likes: 0 | 22/05/2023 (10:56:56) |
Grazie e il mio apprezzamento per la CIIP per questi primi commenti alle modifiche del DL 48/2023 al D.Lgs. 81/2008, tutti corretti e di grande utilità sia per il dibattito sulle scelte future per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella pratica del medico competente. Giusta la sottolineatura al chiarimento avvenuto sulla obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, ora anche da attivare nei casi di “rischi valutati”, quando capace di migliorare la salute e della sicurezza dei lavoratori. Giusto chiedere che si formalizzi la possibilità per il datore di lavoro di avere un apporto delle competenze scientifico-professionali della figura del medico competente nella fase di valutazione dei rischi (individuazione, graduazione e scelta delle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per un loro contenimento). Infine, in considerazione delle difficoltà nel disporre sempre delle cartelle sanitarie di lavoratori in assunzione, specie per i settori lavorativi e categorie che presentano un elevato turnover, ragionevole il passaggio: nell’impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il MC formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili”. Si suggerisce ai MC di “annotare nella cartella sanitaria tale evenienza. |
Rispondi Autore: Andrea Gobbi - likes: 0 | 22/05/2023 (12:20:58) |
Non mi trovo assolutamente concorde con l'interpretazione della CIIP. Se davvero il legislatore avesse voluto estendere l'obbligo di sorveglianza sanitaria a qualsiasi rischio valutato, avrebbe messo mano all'articolo 41, non al 28. Senza contare che resta vigente la Legge 300, che come l'articolo 41 specifica quando possa essere attivata la sorveglianza sanitaria. Se da un lato sarebbe auspicabile una maggior tutela dei lavoratori in campo sanitario, non si può escludere un ricorso massiccio ed ingiustificato alla sorveglianza sanitaria laddove non siano specificate le casistiche per cui prevederla, con conseguenti vertenze sindacali che troverebbero supporto, appunto, nell'articolo 41 e nella Legge 300. |
Rispondi Autore: Gio Vanno - likes: 0 | 22/05/2023 (17:50:58) |
Per capire meglio quale lettura si debba dare alle modifiche introdotte all'articolo 18 è utile riferirsi al Dossier sul DL 48 redatto dal Centro Studi di Camera e Senato per i lavori di conversione in legge. Sul testo, liberamente consultabile sul sito del Senato, è chiaramente riportato "La novella di cui al comma 1, lettera a), amplia i casi in cui il datore di lavoro o il dirigente è obbligato alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori; si introduce infatti la fattispecie della richiesta della medesima nomina da parte del documento di valutazione dei rischi, fattispecie che si aggiunge alle ipotesi in cui sia richiesta dalla disciplina la sorveglianza sanitaria (la quale presuppone la nomina del medico). " |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 24/05/2023 (19:00:56) |
Questa è l'ennesima dimostrazione che il nostro legislatore continua a mantenere la cronica incapacità di elaborare un concetto intellegibile e riportarlo su carta in modo tale da avere senso compiuto. Visto che l'art. 41 non è stato modificato, intervento che era il primo da fare visto quali erano le intenzioni, si crea un bel cortocircuito in quanto il medico, pur nominato, non può svolgere la sorveglianza sanitaria se non prevista dalla normativa vigente. Visto che l'intenzione (lodevole a parere di chi scrive) era quella di estendere la sorveglianza sanitaria ai rischi non normati, allora va modificato l'art. 41. Altra strada non c'è. Mettiamocelo ben in testa tutti. Altrimenti, lascio immaginare il grandissimo casino che verrà fuori a partire dai giudizi di inidoneità, ai contenziosi che si innescheranno, alla violazione dello Statuto dei Lavoratori (basta leggere l'art. 5), ecc. Mi domando quindi come si possa definire questa modifica, così come scritta, una "modifica epocale" così come l'ha definita qualche commentatore. Questo è un Decreto legge e, pertanto, c'è tutto il tempo per fare le modifiche necessarie per evitare ulteriore confusione. |
Rispondi Autore: ROBERTO ZANNONI - likes: 0 | 27/05/2023 (18:53:38) |
Condivido l'estensione della sorveglianza sanitaria ai rischi non normati (anche se vi è il rischio che il Medico Competente non condivida la richiesta del Datore di Lavoro). Mi chiedo anche se posso estendere la sorveglianza sanitaria, ad esempio alcol e droghe, ai lavoratori che non rientrano nelle mansioni previste negli specifici accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ma che dalla valutazione dei rischi se ne evidenzi l'opportunità. |