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Se e quando il Medico Competente può essere sostituito

Se e quando il Medico Competente può essere sostituito
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

22/03/2018

In quali casi e con quali presupposti è ammessa tale sostituzione. Obblighi e responsabilità del Medico Competente “sostituto”.

Si assiste spesso alla prassi della sostituzione del Medico Competente nominato dall’azienda con un medico sostituto.

A fronte di tale pratica, a volte anche frequente, val la pena qui ricordare per sommi capi come sia regolata giuridicamente tale materia.

 

L'Interpello Min.Lav. prot.n.25/I/0001768 del 23.02.2006

Nel ricostruire nei suoi tratti essenziali tale disciplina, il pensiero corre anzitutto all’Interpello Min.Lav. prot.n.25/I/0001768 del 23.02.2006, che specifica, con riferimento alla figura del Medico Competente, che “la prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L’unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico.” 

 

L’Interpello precisa inoltre che “è evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.”

 

In linea con quanto affermato dal Ministero del Lavoro in tale Interpello, un verbale del 2010 del Dipartimento di Prevenzione (Articolazione PISLL) di Firenze specifica, con riferimento alla figura del Medico Competente, che “possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preassuntive, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica.” (Allegato al Verbale della riunione del 20 aprile 2010 dell’Articolazione PISLL ex art. 67 L.R. 40/2005 a Firenze - Fonte SNOP.)

 

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E in ogni caso il Medico Competente che, sulla base dei presupposti su indicati (es. impedimento oggettivo del Medico Competente aziendale), sostituisca quest’ultimo, deve essere formalmente nominato dal datore di lavoro.

 

Non va dimenticato infatti che ciò che fa da sfondo a tale disciplina è il rapporto fiduciario tra Datore di lavoro e Medico Competente. Come sottolineato in termini generali dallo stesso documento fiorentino, infatti, “il rapporto biunivoco chiaro tra MC e Unità produttiva (intesa anche in termini di reparto, dipartimento o comunque unità/struttura lavorativa in sé identificabile e delimitabile) tutela efficacemente il lavoratore, non fa trovare scoperto il DL, e definisce in maniera chiara le caratteristiche ed i limiti della responsabilità delle varie figure del sistema di prevenzione aziendale anche nei confronti dell’OdV e dell’Autorità Giudiziaria)”. Ciò vale primariamente in caso di nomina di più medici competenti (tema a cui tale documento è specificatamente dedicato) ma anche, concettualmente per quanto attiene alla definizione del perimetro del rapporto tra il Medico Competente e l’azienda/il datore di lavoro, in caso di nomina di un medico sostituto nei casi previsti dalla disciplina richiamata.

 

Tutto ciò ricordando sempre, in ogni caso e quindi anche nel caso qui preso in esame, che gli obblighi che gravano su un Medico Competente quando viene nominato da un datore di lavoro sono obblighi che “viaggiano in blocco”.

Se prendiamo ad esempio in considerazione gli obblighi del Medico Competente elencati nell’art.25 del decreto 81/08, questi non sono dissociabili tra loro e questo principio non conosce deroghe.

 

Un’applicazione di tale principio si ha anche nel caso della nomina di più Medici Competenti.

In un verbale del 12 aprile 2010 relativo ad un incontro della Procura di Torino con gli operatori ASL in merito al raccordo e alle interpretazioni delle norme del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.106/09, ad esempio, viene precisato, con riferimento all’art.39 comma 6 D.Lgs. 81/08, “che nel caso di nomina di più medici competenti esiste una responsabilità concorrente in relazione agli obblighi definiti dalla norma. In particolare il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria deve anche collaborare alla valutazione dei rischi e visitare i luoghi di lavoro in relazione ai lavoratori da lui controllati.

Non è ammissibile la pratica di far effettuare le visite mediche a soggetti diversi dal medico competente.” 

 

La sentenza n. 24290 del 28 giugno 2005

Un esempio giurisprudenziale relativo alla responsabilità di un Medico Competente “sostituto” può essere rintracciato in Cassazione Penale, 28 giugno 2005 n. 24290.

 

Qui un Medico Competente è stato chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose per avere - in qualità di Medico Competente di una ditta X dal settembre 1996 al gennaio 1997 - cagionato una lesione personale consistita in una malattia durata oltre 40 giorni (dermatite allergica da contatto localizzata al volto e alle mani) ad una lavoratrice dipendente di tale ditta, addetta in quel periodo al montaggio di proiettori di veicoli industriali e, perciò, esposta nell’ambiente di lavoro a resine epossidiche.

 

L’imputato, che era già dipendente di tale ditta e già assolveva alla funzione di medico competente in altri stabilimenti, nel periodo che va dal settembre 1996 al gennaio 1997 è stato medico competente di tale ditta X in sostituzione temporanea del medico titolare, assente per malattia.

 

La lavoratrice era stata addetta dal settembre ‘96 al montaggio di proiettori, lavorazione che prevede l’utilizzo di un collante a base di resine epossidiche, attraverso una pistola a spruzzo. Sulla sua postazione mancava un impianto di aspirazione dei vapori e fumi.

Uno/due mesi dopo il settembre ‘96 l’operaia cominciava ad accusare disturbi quali bruciore agli occhi, alla bocca, al naso, al polso. Il giorno 14 novembre 1996 ella si è recata in sala medica e, in assenza del medico competente, ha parlato con l’infermiera che ha annotato i sintomi riferiti dalla lavoratrice sul diario di sala medica (prurito viso, occhi, palpebre, avambraccia - U64. Terapia Polaramin, cioè un antistaminico locale); l’infermiera non ha riferito nulla all’imputato.

 

I disturbi dell’operaia sono continuati, tanto che il 28 febbraio 1997, quando l’imputato è stato nel frattempo sostituito dal medico titolare, la lavoratrice si è ripresentata in sala medica, lamentando prurito al viso e le è stata nuovamente indicata la terapia con Polaramin; l’operaia si è rivolta allora al proprio medico curante di base, su indicazione del quale è stata sottoposta il 3 marzo 1997 a tests allergologici che sono risultati positivi; ha riferito in fabbrica tale situazione ed è stata variata la sua postazione di lavoro; i disturbi a questo punto si sono attenuati fino a scomparire totalmente.

 

Il giudice di primo grado ha assolto l’imputato rilevando che lo stesso, in quanto medico supplente, non aveva obbligo di visita periodica della lavoratrice né doveva segnalare al datore di lavoro i sintomi denunciati dalla medesima all’infermiera il 14.11.96 sia perché non vi era stato un contatto diretto tra il medico e la donna, sia perché la stessa aveva indicato un sintomo, il prurito, del tutto generico, laddove la dermatite da contatto dà manifestazioni oggettive come eritema, edema, presenza di vesciche; inoltre, la lavoratrice, nel periodo in cui era stato presente l’imputato, non era più tornata in sala medica.

 

La Corte d’Appello ha invece condannato l’imputato e, sulla stessa linea, si è posta la sentenza di Cassazione, la quale ha confermato le argomentazioni del Giudice d’Appello (pur dovendo dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione).

 

Secondo la Cassazione il momento consumativo del reato contestato al Medico Competente è da far risalire al periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui egli ha posto in essere la condotta colposa contestatagli, cioè quando la lavoratrice si recò in sala medica per essere visitata, ed il momento della cessazione dalla carica di medico competente.

La circostanza che la malattia della lavoratrice sia insorta, secondo la valutazione dei consulenti, in epoca precedente a quella in cui il medico iniziò la sostituzione, non ha alcuna rilevanza in ordine al reato al medesimo contestato, potendo evidentemente tale reato sussistere solo dal momento in cui quegli ha assunto la posizione di garanzia ed avrebbe quindi dovuto e potuto porre in essere quei comportamenti, invece omessi, a tutela della salute della lavoratrice.

Peraltro secondo la Corte nella contestazione mossa all’imputato di aver cagionato tale malattia è compreso, essendo stata specificata nello stesso capo di imputazione, l’addebito della mancata diagnosi della malattia stessa.

 

La sentenza a questo punto pone la seguente questione: “nessun dubbio potendo sussistere sulla circostanza che il Dott… si trovasse, sia pure temporaneamente, data la sua qualità di sostituto del medico titolare dell’incarico, nella qualità di medico competente, si tratta però di stabilire quali tra gli obblighi […] potessero a lui fare carico”.

 

La Corte ritiene che, nel caso di specie, “tenuto conto della brevità dell’incarico, non potesse a lui riferirsi l’obbligo di quegli accertamenti preventivi e periodici […] che, essendo connessi alla organizzazione generale dell’attività medica di fabbrica, debbono essere preventivati e strutturati secondo cadenze e modalità generali, di lunga durata, comunque incompatibili con una sostituzione che si è esaurita nell’arco di pochi mesi; tuttavia, secondo quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare nella sentenza del 1.8.2001 n. 33751, Farabi, gli accertamenti periodici […] non sono solo quelli per così dire “programmati” e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati […], essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito.”

 

In conclusione, la Cassazione ritiene che “l’essersi recata la donna nell’ambulatorio, dove la stessa si aspettava di trovare il medico e dove il medico avrebbe dovuto essere, costituisca, indipendentemente dal fatto che la assenza del Dott… possa essere stata del tutto giustificata, un comportamento equivalente alla richiesta di visita, o comunque, data la chiara annotazione dei sintomi indicatori della malattia (sui quali l’accertamento compiuto dal giudice di appello è congruamente motivato e pertanto non censurabile) un comportamento che avrebbe imposto una visita periodica […], a fronte del quale il medico aveva l’obbligo di effettuare la visita stessa; di conseguenza il non essersi attivato affinché si rendesse possibile, con opportuna tempestività, la visita della donna nei giorni successivi costituisce colpa del medesimo.” 

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale – Sentenza n. 24290 del 28 giugno 2005 - Medico supplente e responsabilità

 



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Rispondi Autore: Gaetano Rocco mario la terza - likes: 0
24/02/2020 (13:17:21)
Sono stato visitato dal medico competente che ha prescritto limitazioni di sollevamento di pesi , quando la mu attività di autista di ambulanza non prevede il sollevamento si pesi, quindi secondo il mio parere avrebbe dovuto limitarsi a darmi l'idoneità alla mansione cone ha fatto ma senza aggiungere il limite di sollevamento di carico. In seguito ho fatto ricorso alla commissione di vigilanza per avere la completa idoneità alla mansione, producendo anche un certificato del medico specialista in chirurgia addominale , che era appunto il problema per cui ero stato in malattia dopo l'intervento, attestazione prodotta perché richiesta dalla commissione di portare qualsiasi documentazione utile alla soluzione della richiesta, nonostante tutto la commissione non ha tenuto conto della certificazione sa me prodotta e mi hanno dato anche loro l'idoneità alla mansi con limitazioni, posso rivolgermi alla magistratura per vedr riconoscimento i miei diritti tenendo conto anche del fatto che il mio contratto di lavoro non prevede il sollevamento di carichi grazie attendo con ansia una vostra risposta , cordiali saluti
Rispondi Autore: Gaetano Rocco mario la terza - likes: 0
16/04/2020 (06:22:43)
Come sopra

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