HSE Manager: le contraddizioni tra norma legislativa e norma tecnica
Per migliorare le norme e le regole a volte è importante cercare di metterne in risalto le eventuali contraddizioni e cercare di comprenderne le cause.
È quello che fa un nostro lettore, Carlo Pani, che si sofferma sul mondo delle professioni connesse al tema della salute e sicurezza sul lavoro con un contributo dal titolo “HSE Manager: le contraddizioni tra norma legislativa e norma tecnica”.
Nel contributo si fa riferimento, ad esempio, alla norma tecnica UNI 11720:2018, al D.Lgs. 81/2008, al Quadro Europeo delle Qualifiche e alla normativa connessa con il sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
HSE Manager: le contraddizioni tra norma legislativa e norma tecnica
Come forse saprai, la UNI 11720:2018 ha regolato lo stato dell’arte del Manager HSE, figura professionale che si occupa di gestire, per conto di un’organizzazione, le tematiche legate a Salute e Sicurezza sul Lavoro e Tutela Ambientale.
Come riportato nel prospetto B1, la norma consente l’accesso all’esame di certificazione di competenza anche al professionista che, pur in possesso di ben 20 anni di esperienza, abbia come titolo di studio il diploma di scuola secondaria di primo grado (altresì detta “Licenzia Media”). Ad oggi risulta inoltre che tale figura sia oggetto di certificazione accreditata da Accredia, e quindi dal valore internazionale nell’ambito del mercato del lavoro.
La cosa genera inevitabilmente un contrasto con la norma legislativa nel momento stesso in cui la stessa, con l’art 32 del Dlgs 81/08, stabilisce che il RSPP e gli ASPP debbano possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (cioè il Diploma di Maturità).
Tutto ciò significa che un professionista con licenzia media possa ipoteticamente certificarsi, anche con accreditamento e quindi con valenza internazionale, dimostrando di essere competente nella materia SSL, superando di molto i requisiti minimi di apprendimento non-formale e informale previsti per un RSPP/ASPP, ma allo stesso tempo non potendo esercitare il ruolo di RSPP/ASPP (per aziende di cui non è Datore di Lavoro), ruolo che le aziende devono ricercare ben prima di un HSE Manager, in quanto obbligo normativo.
Qualcuno potrebbe dire che la concessione fatta ai professionisti in possesso di sola licenzia media sia stata prevista proprio per non escludere i datori di lavoro che per tanto tempo hanno esercitato nella propria azienda questo ruolo. Ma se così stanno le cose, per questo DDL certificarsi ha poco senso, considerando che 1) costui sarà più interessato ad avere un riconoscimento per il settore produttivo nel quale lavora, piuttosto che una certificazione in un ruolo per lui secondario che svolge più per convenienza economica e organizzativa che per motivi professionali, e 2) perché la certificazione di competenza si pone proprio l’obbiettivo di attestare un riconoscimento che possa aprire le porte a maggiori possibilità nel mondo del lavoro anche su base internazionale, e non solo strettamente nella propria azienda.
Ma non basta. A complicare la faccenda si aggiunge l’ormai nota figura del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che dal 2018 (casualmente lo stesso anno della norma UNI) ha ottenuto addirittura l’inserimento in un Ordine professionale. Questa figura, che di fatto svolge la stessa professione dell’HSE Manager negli ambiti diversi da quelli di vigilanza, possiede al minimo una laurea di primo livello e quindi, a differenza del Manager HSE, non può essere svolta da un diplomato e men che meno da una persona con licenza media.
Comunque, visto che HSE Manager e TPALL sono figure che svolgono praticamente la stessa professione, se lo stesso Manager HSE si iscrivesse al corso di laurea in Tecniche della Prevenzione, potrebbe ottenere il riconoscimento della totalità dei crediti per tutti e tre anni gli accademici? Assolutamente no, visto che la Legge 230/2010 consente il riconoscimento massimo di 12 CFU su un totale di 180. Coloro che hanno la licenzia media ovviamente dovranno anche passare prima dal diploma di maturità. L’unica alternativa sembra essere la Laurea Honoris Causa, la quale però viene generalmente concessa a personalità di spicco dell’industria o dello spettacolo e difficilmente sarà concessa senza un ritorno di immagine a favore dell’Università.
Se la questione così come spiegata finora può apparirti paradossale, sappi che il bello deve ancora venire.
Come forse saprai, infatti, i paesi membri della UE aderiscono al cosiddetto EQF, cioè il Quadro Europeo delle Qualifiche, che assegna alle professioni un livello che va da 1 a 8. Questo sistema consente a ogni Paese di comprendere il livello di competenza di una persona che si è qualificata in un paese estero membro, facilitando così il mercato del lavoro europeo.
Sulla spinta della UE, anche l’Italia (con Legge 92/2012, il Dlgs 13/2013, il Decreto 08 gennaio 2018 e altre normative ancora) ha regolato almeno parzialmente il sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze nell’ambito del quale ai professionisti può essere riconosciuta la competenza su una data professione; tutto ciò permette ad un professionista di essere maggiormente riconoscibile nel mercato del lavoro e ai committenti di essere più consapevoli e garantiti nella loro scelta.
Il Dlgs 13/2013, all’art 4 comma 5, prevede che le certificazioni di competenza emesse da un organismo di certificazione sulla base di una norma tecnica UNI devono essere sottoposte ad accreditamento. Implicitamente, quindi, lo stesso Legislatore riconosce a tutte le certificazioni di persone rientranti in questi requisiti un valore o riconoscimento legale che si estende di rimando anche a tutti i paesi UE nonché agli altri che hanno deciso di aderire all’EQF. Questo riconoscimento legale si somma al riconoscimento tecnico-commerciale dal valore internazionale che già esiste in default per le certificazioni sottoposte ad accreditamento di Accredia, essendo il nostro unico organismo di accreditamento nazionale aderente all’International Accreditation Forum (IAF).
La figura dell’ HSE Manager rientra in questa casistica e il professionista certificato sotto accreditamento beneficia di un riconoscimento sia legale (in ambito nazionale ed europeo) sia tecnico-commerciale (in ambito internazionale).
Fatta questa doverosa premessa, torniamo al confronto tra HSE manager e TPALL. Quest’ultimo con laurea triennale ha un livello 6 EQF, esattamente come un Manager HSE Operativo (anche se con licenzia media), mentre un laureato magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie avrebbe lo stesso livello di un Manager HSE Strategico (livello 7). Eppure, a un HSE Manager con diploma o licenza media non sarà mai concesso di partecipare ad un concorso per UPG in ASL, ARPA o INL. Per contro, nel settore privato, un HSE Manager non laureato potrebbe aspirare ad un trattamento contrattuale almeno pari a quello di un TPALL.
Un motivo di questi paradossi, a mio parere, è che spesso i tecnici che si occupano di normazione e quelli che si occupano di legislazione non dialogano abbastanza, generando talvolta situazioni al limite del paradossale.
Un altro motivo è riconducibile alle filosofie diverse della normazione tecnica e legislativa. La prima, infatti, crede che l’apprendimento formale, non-formale e informale siano tra loro complementari e che nessuno di questi debba essere tale da eclissare l’altro; la seconda invece crede che si possa dare garanzia di competenza primariamente con l’apprendimento formale, lasciando all’apprendimento non-formale e informale solo un ruolo residuale e di secondo piano.
Qualunque siano le motivazioni, la situazione attuale genera contrasti, paradossi professionali e addirittura confusione, e tutto ciò a scapito sia delle imprese, che vedendo tanta confusione potrebbero trovare difficile reperire la figura professionale che faccia davvero al caso loro, che degli stessi professionisti, i quali potrebbero vedersi “scippati” ingiustamente di alcune opportunità lavorative a causa di una concorrenza legalmente permessa ma regolamentata in modo contrastante. Eh sì, perché che senso ha istituire una professione che può essere esercitata solo all’interno di un Ordine professionale, se allo stesso tempo si permette all’ente di normazione riconosciuto dallo Stato di regolare una professione parallela e concorrenziale esercitabile potenzialmente da tutti? Per contro, che senso ha aderire ad un Quadro Europeo delle Qualifiche per il mutuo riconoscimento professionale, permettere all’Ente di normazione riconosciuto dallo Stato di attribuire ad una professione un relativo livello EQF con una norma tecnica, nonché dare valore legale alla relativa certificazione, se poi all’interno dello stesso Paese membro il livello EQF non conta, se ottenuto con l’apprendimento non-formale e informale?
La normativa e la normazione tecnica dovrebbero essere due mondi complementari, in grado di interagire ed evolversi con il tempo, e non di contrastarsi a vicenda. In altre parole, la normazione tecnica e la normativa si devono parlare meglio e preventivamente.
Fatto ciò, insieme, questi due mondi, così simili eppure così diversi, dovranno scegliere in quale scenario condurci: 1) un mercato delle professioni in cui è solo la normativa legislativa a decidere chi può fare cosa, lasciando alla normazione tecnica solo il compito di riconoscere la particolare e superiore competenza rispetto ai requisiti minimi, o 2) un mercato completamente libero in cui ciò che conta (anche in riferimento all’accesso ad alcune opportunità lavorative) è solo quello che sei in grado di fare, indipendentemente da come sei arrivato a imparare a farlo.
Carlo Pani – Safety Manager Certificato sotto Accreditamento
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Rispondi Autore: Giovanni Ceccanti - likes: 0 | 08/06/2022 (07:35:47) |
Disamina precisa. Probabilmente l'ente normatore non ha rispettato la procedura consultando tutti i soggetti portatori di interesse prima di emettere la norma. Quando è stato emanato il D.Lgs 626/94 cosi come il D.Lgs 494/96 è stata fatta una sorta di sanatoria riconoscendo la professionalità ai ASPP/RSPP e Coordinatori per la sicurezza nei cantieri anche a non diplomati. Era una sanatoria. Lo stesso discorso vale pervi formatori per la sicurezza sul lavoro. Esiste un Decreto Ministeriale che ne definisce i requisiti, che senso ha una certificazione di competenze? |
Rispondi Autore: Marco Lembo - likes: 0 | 08/06/2022 (08:41:59) |
Sarebbe stato opportuno puntualizzare nell'articolo che la figura del Tecnico della Prevenzione è regolamentata dal Decreto n.58 del 17 gennaio 1997 ed è una figura con formazione universitaria specifica in tema si sicurezza sul lavoro e ambiente. La figura del HSE Manager invece è stata introdotta in Italia con la norma UNI 11720:2018 (20 anni dopo) e consente a chi non ha una formazione specifica, di poter svolgere le stesse attività TdP, seguendo un semplice corso (400 ore) . Il paradosso è che si da molta importanza alla sicurezza sul lavoro ma si sta paragonando un corso universitario triennale specifico in materia (più due di specialistica) con 400 ore di corso. |
Rispondi Autore: Fiorella Ragni - likes: 0 | 08/06/2022 (10:56:58) |
Buongiorno a tutti, ben vengano confronti simili, su aspetti che da decenni hanno riguardato varie professioni e vari enti pubblici (ad es. formazione professionale erogata dalle Regioni con risorse pubbliche, che poi non viene riconosciuta dallo Stato). Io sono per la filosofia del secondo tipo: "garanzia di competenza primariamente con l’apprendimento formale, lasciando all’apprendimento non-formale e informale solo un ruolo residuale e di secondo piano". Infatti, credo che la base debba essere una forma mentis per quale si è sempre disponibili ad impegnarsi per mantenere una visione ampia di una materia (e delle sue connessioni con le altre) e ad aggiornarsi continuamente. La sola esperienza maturata in contesti specifici non è sufficiente a mantenere tale disponibilità, salvo eccezioni ovviamente. Comunque, accetterei anche la prima filosofia, purché ci sia coerenza fino in fondo (per tutte le professioni: selezioni aperte a tutti e divieto di discriminare in base al titolo di studio) e si accetti la conseguenza che si investirà sempre meno in percorsi accademici, come in effetti sta già accadendo. |
Rispondi Autore: giovanni cecanti - likes: 0 | 08/06/2022 (11:17:40) |
Scusate riprendo da dove avevo lasciato. Rimanendo nel campo delle competenze vorrei far notare che dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 32 del D.lgs 81/2008 ssmmii, si può desumere che solo chi ha conseguito una delle lauree riportate nel comma 5 può svolgere il compito di ASPP ed RSPP per tutti i codici ATECO, mentre gli altri titoli di studio, non ricompresi nell'elenco, solo dove gli stessi sono adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e realtivi alle attività lavorative. Ciò premesso, ad esempio, un Ragioniere o un Avvocato o un Biologo o uno Psicologo non possono fare il ASPP o il RSPP in un azienda metalmeccanica o in una impresa edile. Rimanendo nel campo delle contraddizioni, il Ministero del Lavoro, ente normatore in materia di sicurezza sul lavoro, ha recentemente bandito un concorso per più di 1000 ispettori tecnici del lavoro, per chi è in possesso di una qualsiasi laurea, per fare ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una qualsiasi attività produttiva: con quali competenze specifiche? Tutto quanto sopra facendo presente che la sicurezza sul lavoro è materia complessa e complicata e si può approcciare in modo olistico solo multidisciplinariamente: non esiste il tuttologo. Non serve la repressione serve fare cultura, non serve la carta ma la sicurezza fattiva. Buona giornata e buon lavoro a tutti |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 09/06/2022 (08:04:31) |
Visto che si parla di contraddizioni e visto che è stata citato il Decreto n.58 del 17 gennaio 1997 riguardanti i tecnici della prevenzione con formazione universitaria specifica in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente (ed anche in altre branche dei dip. di prevenzione della ASL come igiene degli alimenti, ecc.) , sarei curioso di sapere cosa ne pensano i tecnici della prevenzione che hanno conseguito la laurea triennale o magistrale frequentando regolarmente per tre o cinque anni, dello "sconto" offerto ai colleghi più anziani che, già operanti nei servizi di prevenzione con un diploma, hanno ottenuto la laurea triennale dimostrando una anzianità nel ruolo di 5 anni e frequentando un anno di corso "integrativo" di 120 ore? Comprendo che l'esperienza è importantissima però ....... |
Autore: Marco Lembo | 09/06/2022 (14:29:21) |
Semplice! Penserebbero che è un argomento che non c'entra nulla con quanto riportato nell'articolo citato...e le rispondo da TdP con 5 anni di studi. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 09/06/2022 (19:40:30) |
Scherzando potrei dire che da ingegnere, basta non fare sapere di questo precedente ai geometri e ai periti che lavorano in comuni, province e regioni al fine di evitare che richiedano la laurea in ingegneria o in architettura avendo requisiti simili a coloro che hanno avuto laureata l'esperienza. |
Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0 | 11/06/2022 (10:41:30) |
Concordo pienamente con il collega Marco. Da almeno un decennio l’argomento è motivo di discussione, in particolare per la non tanto sottile differenza che c’è tra esercizio della professione e attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel primo caso, parlando di esercizio della professione di TdP in merito alla prevenzione occupazionale primaria, è pacifico che si tratti di atti professionali propri definiti anche nel seppur (non per caso) ampio perimetro del profilo professionale del TdP (peraltro presidiato da norma penale - art. 348 c.p. - in merito all’esercizio abusivo della professione, e soprassedendo, obbligo di rapporto da parte di chi svolge attività di controllo). Per quanto invece riguarda l’attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro , a ragion veduta, il soggetto privo di specifica abilitazione dello stato (esame di stato e iscrizione all’ordine) è pacifico possa ricoprire un determinato ruolo organizzativo, tuttavia in merito agli atti propri della professione di TdP nutro dei dubbi. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 11/06/2022 (19:26:46) |
Più che sui pezzi di carta mi concentrerei sulle competenze. Un geometra iscritto al proprio collegio può esercitare la libera professione occupandosi anche di sicurezza sul lavoro. Un perito iscritto al proprio collegio può esercitare la libera professione occupandosi anche di sicurezza sul lavoro. Un biologo iscritto al proprio ordine può esercitare la libera professione occupandosi anche di sicurezza sul lavoro. Un chimico iscritto al proprio ordine può esercitare la libera professione occupandosi anche di sicurezza sul lavoro. Un ingegnere iscritto al proprio ordine può esercitare la libera professione occupandosi anche di sicurezza sul lavoro. Un architetto iscritto al proprio ordine può esercitare la libera professione occupandosi anche di sicurezza sul lavoro. Un avvocato iscritto al proprio ordine può esercitare la libera professione occupandosi anche di sicurezza sul lavoro. Un...... Il vero problema è, ad esempio, quando un biologo si vuole occupare di rischio d'esplosione in una torre cracking oppure quando un ingegnere si vuole occupare di leptospirosi. Quindi o il biologo ha lavorato anni in una raffineria occupandosi di tutt'altro rispetto a quello che aveva studiato oppure c'è un problema bello grosso. Viceversa per l'ingegnere, il chimico, il TdP, ecc. Ognuno deve esercitare, partendo dalla formazione di base, nell'ambito delle competenze possedute ed acquisite nel corso degli anni. Personalmente non mi sono mai occupato di rischio incendio, di rischio chimico e, quindi, se domani arriva un mio cliente e mi dice di seguirlo anche per queste aree di competenza, la mia risposta è no e passo la richiesta ad un collega specialista. Questa si chiama "etica professionale". Ovviamente non tutti l'hanno e non tutti l'esercitano. In questo mestiere non esistono i tuttologi ma neanche le rendite di posizione da titolo di studio. In questa materia, siamo tutti sempre perenni apprendisti. Quindi, per cortesia, piantiamola con 'sta storia dell'esercizio abusivo della professione per tutti coloro che non hanno una laurea in TdP. Ad oggi, il nostro ordinamento giuridico non limita lo svolgimento dell'attività professionale in materia di sicurezza sul lavoro solo a determinati soggetti in possesso di uno specifico titolo di studio ed iscritti ad un apposito Albo/Ordine. Lo fa per almeno tre motivi: 1) la materia è palesemente interdisciplinare e, quindi, servono competenze di vario tipo (quando qualche commentatore stava ancora alle scuole medie, con il sen Bastianoni si era presentata una proposta di legge che definiva i requisiti minimi in termini di competenze per i vari attori tra cui, oltre il RSPP, anche il consulente della sicurezza, lo psicologo del lavoro, ecc. - siccome era una proposta intelligente e che poteva mettere ordine, è stata insabbiata) ; 2) una eventuale limitazione ci porterebbe davanti alla Corte di Giustizia Europea; 3) la UE ci sta "curando" da un pezzo riguardo il nostro sistema ordinistico che, vale la pena ricordarlo, non ha eguali nell'intera Europa. In altri Paesi UE si ragiona in termini di competenze e non di iscrizioni ad Ordini e Albi. Sarebbe ora che cominciassimo a farlo anche in Italia. |
Autore: Filippo | 13/06/2022 (07:58:41) |
Amen! |
Rispondi Autore: Alberto - likes: 0 | 13/06/2022 (09:46:46) |
E mentre si legifera, si normifica, si dibatte, si commenta e si ricommenta continuano ad esserci tre morti al giorno sul lavoro. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 13/06/2022 (21:29:15) |
Alberto, quando ho cominciato io, di morti al giorno, ce ne erano il doppio. Siamo migliorati .... ma grazie al miglioramento delle tecnologie e non certo grazie alla capacità di stabilire regole chiare ed applicabili. Possiamo e dobbiamo fare di più, molto di più. Ci sono tanti esempi riguardanti le "politiche" di contenimento e riduzione del fenomeno che altri Paesi più virtuosi del nostro, hanno portato avanti con successo. Nessuno dei politici e dei loro "consulniente" si prende la briga di fare qualcosa di simile anche perchè ciò non porterebbe consenso. E' più facile parlare alla "panza" della gente con proposte roboanti come quelle che abbiamo sentito nell'ultimo anno. Da noi continuano a proporre la stessa minestrina riscaldata da 30 anni e con gli stessi personaggi che non si rassegnano all'oblio. La minestrina riscaldata ha sempre gli stessi ingredienti: maggiori controlli, maggiori sanzioni e più formazione. In Italia ci sono 4,35 mln di imprese dove il 94,8% di esse ha meno di 10 dipendenti. Anche se triplicassero il numero di funzionari addetti al controllo, non potremmo mai effettuare una vera e propria attività preventiva. Ora si parla di Procura Nazionale del lavoro. Va bene, facciamola pure ma ciò vuol dire continuare ad intervenire sugli effetti del fenomeno. Che una Procura specializzata diventi un deterrente, è pura utopia. Del resto non è che con la Procura Antimafia la mafia è sparita. A mio parere, per la prevenzione, hanno fatto e fanno di più associazioni come Libera, "No pizzo", ecc. Poi anche se specializzassimo la magistratura inquirente..... che faremo con quella giudicante? Non specializziamo anche i Giudici monocratici. Le cose da fare sono, anche e soprattutto, altre. Ne ho scritto già parecchio su Puntosicuro |
Rispondi Autore: Pietro Stasi - likes: 0 | 17/11/2023 (20:46:13) |
Sono Stato nel ruolo di HSE Manager per tantissimi anni con diverse società tra cui Enichem, ENI, Agip, Saipem, ABB, Tecnimont la domanda che faccio è la seguente: Per continuare a fare l'HSEQ manager ho bisogno del corso di 400 ore come riferito dall'UNI 11720:2018 tenendo presente che ho tutti i certificati aggiornati o posso fare l'auto certificazione allegando un documento di riconoscimento e il cv aggiornato che riguarda le mie attività e nel caso allegare anche i certificati .Grazie |
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0 | 30/01/2024 (17:12:05) |
La mia domanda è molto semplice: con una laurea in ingegneria di primo livello (Civile e Ambientale), corso RSPP, corso CSP/CSE, corso Tutela Ambientale, puoi ricoprire il ruolo di HSE manager o devi obbligatoriamente frequentare il corso di 400 ore? grazie |
Autore: Giovanni | 30/01/2024 (17:14:09) |
preciso che, abilitato ed iscritto all'albo di riferimento. |