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Formazione: cosa succede in assenza del nuovo accordo Stato Regioni?

Formazione: cosa succede in assenza del nuovo accordo Stato Regioni?
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Normativa

22/06/2022

In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l'accordo vigente, che regolamenta solo l'aggiornamento quinquennale e anche in e-learning per i preposti (Circolare n. 1 del 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).


Con la legge di conversione del decreto-legge 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

 

Il problema è che entro il 30 giugno, come ricordato anche in nostri articoli e interviste, non si riuscirà ad “adottare” alcun accordo e probabilmente si dovranno aspettare i mesi successivi all’estate prima di vedere realizzato l’accorpamento, rivisitazione e modifica attesi.

Nel frattempo cosa succede? Ad esempio quando entreranno in vigore le novità sulla formazione dei preposti?

 

Per cominciare a dare una risposta ospitiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l'accordo vigente.

 


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In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l'accordo vigente

 

 

Circola in questi giorni una interpretazione, destituita di ogni fondamento giuridico, secondo la quale dal 30 giugno 2022 entrano in vigore le novità sulla formazione dei preposti.

 

Il 30 giugno 2022 è un termine meramente ordinatorio (= indicativo e NON cogente, non vincolante) dettato esclusivamente per il nuovo Accordo quadro Stato Regioni sulla formazione.

 

Premesso che di fatto tale termine NON verrà rispettato, ed entro il 30/6 NON ci sarà il nuovo Accordo, tale data non implica in alcun modo l'entrata in vigore di obblighi la cui vigenza è legata al nuovo accordo.

 

L'obbligo di aggiornamento  biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro  n. 1/2022decorre difatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno: 

 

"In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. (…)

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e  complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 [o data della effettiva emanazione dell'Accordo] in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)".

 

In assenza di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti. La Circolare n. 1/2022 di INL ha dato indicazioni agli ispettori in tal senso, che non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.

 

P.S. La norma - la Legge di conversione n. 215/2021 - in ogni caso è entrata in vigore il 21.12.2021, e dunque non può avere valore retroattivo. Perciò chi ha fatto la formazione base al preposto o l'ultimo aggiornamento in tale data ha tempo fino al 21.12.2023, essendo norma sanzionata penalmente. La Costituzione vieta le norme penali retroattive. Chi ha somministrato l'aggiornamento ai preposti prima del 21.12.2021 rispetta la periodicità quinquennale se scade prima del 21.12.2023, oppure entro il 21.12.2023 dovrebbe comunque impartire l'aggiornamento ai preposti. L'obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solo dal 21.12.2023.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 


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Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
22/06/2022 (18:05:06)
Una curiosità da soddisfare.
La legge 215 ha modificato commi diversi dell'art.37 dell'81. Con particolare riferimento alla formazione dei preposti, ha modificato:
> il comma 7 - che parla esplicitamente di "contenuti" della formazione del preposto. Che dovrebbero essere rimodellati dall'accordo previsto al comma 2. Nè il comma 2 nè il 7 fanno riferimento alla cadenza dell'aggiornamento che viene, invece, definita dal
> comma 7 ter di nuova introduzione. La cadenza biennale non sembra essere vincolata all'emanazione del decreto previsto al comma 2, che si rivolge solo ai contenuti.
Venendo al dubbio.
Non è che la cadenza biennale, essendo prevista direttamente nel Decreto 81 e non essendo vincolata ad alcuna norma integrativa, è già operativa e obbligatoria dal momento in cui sono entrate in vigore le innovazioni all'81?
L'argomentazione di Dubini, che l'obbligo della cadenza biennale sia legato alla pubblicazione dell'accordo previsto al comma 2, si fonda su una circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questo tipo di atto ha valore di interpretazione autentica di una norma penale?

Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
22/06/2022 (19:30:26)
Prego rileggere con attenzione la parte finale dell'articolo e il divieto di retroattività della legge penale, questa sconosciuto.
In base a tale principio prima del 21.12.2023 non è possibile contestare il mancato aggiornamento biennale e in presenza del preposto.
Rispondi Autore: Gianni Tasselli - likes: 0
26/06/2022 (18:34:08)
Sono d'accordo con l'Avv. Dubini rispetto a quanto ha precisato qui per la non retroattività della legge penale e per quanto riguarda periodicità e CONTENUTI della formazione del preposto. Però la legge specifica già oggi, essendo in vigore, che non è possibile la MODALITA' in E-Learning per i preposti, ma solo in presenza : «7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi». Quindi la formazione preposti già oggi non si può fare in E-Learning, ma solo in presenza : giusto ? Grazie
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
11/07/2022 (13:13:43)
Gentile Dubini,
la mia curiosità non era rivolta al problema della retroattività.
Lei ha sostenuto, nell'analisi, che l'obbligo biennale è "collegato" alla pubblicazione dell'Accordo Sato Regioni. Io mi sono limitato a chiedere se una circolare ministeriale potesse avere valore di interpretazione autentica di una legge penale.
Non mi ha risposto, ha spostato l'attenzione su un altro argomento.
Se seguiamo la sua logica il 21/12/2023 come data "limite" per la sanzionabilità dell'obbligo di formazione biennale, non ha comunque senso in quanto, in assenza dell'accordo Stato regioni, si resterebbe vincolati alla disciplina precedente che continuerebbe a prevedere l'obbligo quinquennale
Sic et simpliciter
Rispondi Autore: Walter Bergamelli - likes: 0
12/07/2022 (13:13:38)
Somo davvero basito per quanto riguarda la formazione di primo soccorso , dove viene arruolato di tutto e di più con qualità scadente. Il fatto che il personale infermieristico specializzato in emergenza e urgenza ( visto che viene svolto quotidianamente sul campo ) non possa erogare questo tipo di corsi , è una vergogna burocratica , per poi dover assistere a dei corsi con medici che poco o nulla sanno su questa tematica !!!!!
Rispondi Autore: Datore di Lavoro (Renato Della Carta) - likes: 0
14/09/2022 (12:20:32)
Caro Avvocato Dubini,
la ringrazio per la chiarezza ed esaustività della sua esposizione sull'argomento.
Ho un dubbio interpretativo che avrei piacere di sottoporle con un esempio pratico: sono un datore di lavoro che assume oggi (14 settembre 2022) un nuovo lavoratore da nominare come preposto. Al lavoratore somministro la dovuta formazione da lavoratore secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. Per quanto riguarda la formazione da preposto, il relativo attestato dovrà riportare la validità biennale o quinquennale?
La ringrazio anticipatamente, essendo certo che la sua autorevole risposta chiarirà dubbi a molti datori di lavoro e formatori, piuttosto confusi dalla questione del mancato accordo Stato-Regioni annunciato per giugno, e mai realizzato.
Rispondi Autore: Michele Truglio - likes: 0
26/01/2023 (12:03:45)
Avv. Dubini,
potrebbe dirmi da cosa deriva la "data limite" del 21/12/2023 ?
Non l'ho trovata citata neanche nella circolare INL 01/2022 .
grazie
Rispondi Autore: dott.ssa C.Morrone - likes: 0
11/03/2023 (08:32:50)
Avv. Dubini,
qual è la base normativa o giurisprudenziale o che altro della data 21/12/2023 ?
E' una sua interpretazione? C'è MOLTA CONFUSIONE. Punto Sicuro deve fare CHIAREZZA, altrimenti perde il suo valore di rifermento informativo.
La circolare INL 01/2022, non parla di questo.
Grazie
Rispondi Autore: Gianmario Alampi - likes: 0
11/04/2023 (10:35:27)
E' assurdamente incredibile come si lasci in una situazione ambigua una cosa importante
come la formazione e l'aggiornamento di una figura primaria come il Preposto.
Una cosa vorrei capire, se la formazione e l'aggiornamento restano vincolati alla precedente normativa, perchè le responsabilità civili e penali sono entrate in vigore con la Legge 215/2021?
Rispondi Autore: Elisa Calzolari - likes: 0
31/05/2023 (16:07:21)
Gentile Avv. Rubini le chiedo se ad oggi (non esistendo ancora il nuovo ASR) si può ritenere valido quanto da lei scritto un anno fa?
Facendo riferimento alla Circolare non sembrerebbero sanzionabili i mancati aggiornamenti con cadenza biennale sino all'entrata del nuovo ASR, ma nel suo P.S. si evince il contrario, perchè?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/10/2023 (16:21:19)
La "Circolare" non ha valore di legge, e deve essere disapplicata se contrasta con la norma vigente. Fino al 21 dicembre 2023 è del tutto legittima, dopo la cosa è decisamente opinabile
Rispondi Autore: Massimo Aquilini - likes: 0
21/11/2023 (14:44:42)
Pongo una semplice domanda all'Avv. Dubini: dopo il 23/12/2023 (pur senza il nuovo Accordo) i DL che non avranno i preposti con l'aggiornamento biennale saranno punibili come previsto dal DL 81/08 art. 37 comma 7-ter?
Grazie, saluti

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