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Attrezzature di sollevamento: controlli, verifiche e sinergie

Attrezzature di sollevamento: controlli, verifiche e sinergie
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Movimenti ripetitivi e sovraccarico

02/12/2014

Per migliorare le condizioni di sicurezza delle attrezzature di sollevamento è necessario promuovere sinergie nelle attività di controllo e verifica. Approfondiamo il tema delle sinergie intervistando Luigi Monica, rappresentante del DIT Inail.

Attrezzature di sollevamento: controlli, verifiche e sinergie

Per migliorare le condizioni di sicurezza delle attrezzature di sollevamento è necessario promuovere sinergie nelle attività di controllo e verifica. Approfondiamo il tema delle sinergie intervistando Luigi Monica, rappresentante del DIT Inail.

 
Bologna, 2 Dic – Per assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle attrezzature di sollevamento messe a disposizione dei lavoratori, la normativa presuppone due percorsi distinti ma paralleli: i controlli in capo al datore di lavoro (art. 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008) e le verifiche periodiche (art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008).
 
Per affrontare questo tema ed evidenziare eventuali problematiche, carenze, buone prassi, strategie in merito a controlli e verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento, PuntoSicuro ha intervistato ad Ambiente Lavoro di Bologna, Luigi Monica, un rappresentante del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.
Il Dott. Monica è intervenuto nel convegno del 23 ottobre dal titolo “Controlli e verifiche delle attrezzature di sollevamento: sinergia tra datori di lavoro, fabbricanti ed istituzioni per il mantenimento delle condizioni di sicurezza”. E lo ha fatto con una relazione (“Il ruolo dell’Inail per la promozione di sinergie tra i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e verifica”) che faceva ben sperare sulle eventuali indicazioni e informazioni che poteva fornire ai nostri microfoni.
 
Infatti l’Inail in costante collaborazione con i vari soggetti istituzionali coinvolti, con le associazioni di categoria di fabbricanti e datori di lavoro, sta operando nel tentativo di attivare dei percorsi di sostegno e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attrezzature di lavoro. Ad esempio attraverso pubblicazioni, schede che PuntoSicuro ha presentato nei suoi articoli.
 
 


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L’intervista partendo dal ruolo specifico del Dipartimento DIT – anche in virtù di una recente ristrutturazione dei Dipartimenti dell’Inail – cerca innanzitutto di ripetere e rimarcare le differenze tra controlli e verifiche, due attività che a volte rischiano di essere confuse e sovrapposte.
 
Inoltre cerchiamo di cogliere i problemi e le possibili soluzioni.
Quali sono le carenze, le difficoltà, le problematiche correlate alle attività di controllo e verifica? Quali sono i dati che riporta la vigilanza? Sono sempre correttamente compilati i Registri dei controlli? Qual è l’impatto delle novità del decreto del fare riguardo ai soggetti abilitati? Come sono certificate le competenze?
 
Infine l’ultima parte dell’intervista non poteva non affrontare il tema delle sinergie.
Come lavorare sinergicamente? Cosa può fare in questo senso l’Inail? Qual è il ruolo dell’Inail nella prevenzione degli incidenti con le attrezzature di sollevamento? Quali sono le problematiche emerse con il convegno?
 
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare l’intervista audio o di leggerne una parziale trascrizione.
 
 

 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
(...)
 
Diamo qualche informazione sulle differenze tra controlli e verifiche...
 
Luigi Monica: I controlli, quelli riferibili al comma 8 dell’articolo 71, sono eseguiti dal datore di lavoro con proprio personale o personale competente non appartenente alla sua organizzazione, e sono volti a garantire l’efficienza dell’attrezzatura. Sono controlli in fase di installazione, controlli iniziali, controlli periodici. Sono svolti quindi dal datore di lavoro e non vedono l’intervento di nessuna organizzazione o istituzione pubblica.
Mentre le verifiche, del comma 11 e dei successivi 12 e 13, sono svolte da Inail, ASL, ARPA o soggetti abilitati. L’obbligo del datore di lavoro è richiedere la verifica, quindi non svolgere la verifica. La verifica viene svolta invece a tutela di un livello assicurabile per quella attrezzatura da parte dello Stato o di soggetti privati comunque abilitati dallo stato.
 
Quali sono le eventuali carenze e le principali problematiche in merito ai controlli e alle verifiche?
 
L.M.: Sui controlli la Direttiva Macchine, che poi si applica alle attrezzature di lavoro che ricadono nel suo campo di applicazione, prevede per gli apparecchi di sollevamento che comunque ci sia un registro di controllo e che il fabbricante debba fornire almeno le indicazioni per costituirlo, se non fornire un vero e proprio registro di controllo. Quindi questo requisito di Direttiva di prodotto si sposa con quello del comma 8 legato alla Direttiva sociale recepita dal D.Lgs. 81/2008.
Cosa capita in molti casi?
Che macchine non marcate CE non avevano questo obbligo. Quindi il datore di lavoro non aveva a disposizione un documento, un registro di controllo per adempiere ai requisiti del comma 8. Oppure ha una macchina marcata CE ma ha smarrito il manuale e ad esempio il costruttore è fallito e non può reintegrare quella documentazione e non sa come poter adempiere a quel prescritto normativo...
 
In questi casi cosa accade?
 
L.M.: Il comma 8 prevede che laddove non fossero fornite indicazioni dal fabbricante bisogna far riferimento a norme tecniche o a buone prassi. Oggi buone prassi non ci sono sull’argomento, la Commissione Consultiva permanente non ha già validato qualche buona prassi sull’argomento. Le norme tecniche sugli apparecchi di sollevamento ce ne sono, ma non vanno nel dettaglio di quali elementi debbano essere controllati e quindi l’Inail, su sollecitazione del Ministero del lavoro, dei fabbricanti e delle associazioni datoriali, ha costituito un gruppo di lavoro e, mettendo insieme i vari soggetti (costruttori, datori di lavoro e le istituzioni, Ministero del Lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni) ha prodotto tre documenti uno per gli apparecchi di sollevamento fissi, uno per i mobili e uno per i trasferibili, che possono essere una guida laddove non siano disponibili le indicazioni fornite dal fabbricante, quindi in generale su macchine non marcate CE o dove si è smarrito il manuale e non sia possibile reperirlo nuovamente.
 
E riguardo alle verifiche?
 
L.M.: L’obbligo del datore di lavoro è richiedere la verifica. Oggi l’Inail è titolare della prima verifica periodica. Le ASL e le ARPA intervengono nelle verifiche periodiche successive e oggi con il “ decreto del fare” è libera scelta del datore di lavoro poter scegliere tra ASL, ARPA o un soggetto abilitato. L’Inail può avvalersi di soggetti abilitati laddove indicati dal datore di lavoro entro i 45 giorni, oppure scaduti i 45 giorni il datore di lavoro ha libera scelta di chiamare direttamente il soggetto abilitato. Oggi dai dati in nostro possesso, o comunque dalle analisi condotte, la prima verifica periodica viene eseguita su tutte le attrezzature su cui è richiesta dal datore di lavoro la prima verifica. Laddove una attrezzature oggi risulti non verificata, vuol dire che il datore di lavoro non ha richiesto la prima verifica periodica.
 
(...)
 
Veniamo alle sinergie. Come lavorare sinergicamente bene e migliorare la prevenzione?
 
L.M.: (...) La sinergia è un termine positivo, si vuole migliorare una situazione oggi dettata dal legislatore per fare sedere ad un tavolo comune più soggetti interessati per poter meglio svolgere quello che è previsto dalla legislazione.
Si parlava prima dei Piani di controllo relativi agli apparecchi di sollevamento del comma 8: riuscire a mettere a un tavolo fabbricanti, associazioni datoriali ed enti e istituzioni per raggiungere un obiettivo comune è stata comunque una sfida che ha portato a dei grandi risultati. Alla fine il sistema, tutti i progetti interessati producono qualcosa che è riconosciuto da tutti. (...)
Sulle verifiche la Commissione Articolo 71 ha vari soggetti interni: ci sono le istituzioni come il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, Il Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e l’Inail. Anche in questo caso questa Commissione comunque è rappresentata da vari soggetti che sinergicamente propongono soluzioni...
 
Commissione funzionante?
 
L.M.: Ad oggi è funzionante. L’ultimo decreto è stato emanato qualche mese fa e prevede comunque l’abilitazione di cento soggetti abilitati.
 
 


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