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Attrezzature: l’abilitazione degli operatori e le verifiche periodiche

Attrezzature: l’abilitazione degli operatori e le verifiche periodiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

07/06/2013

Due approfondimenti sulla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e sull’addestramento ad alcune tipologie di attrezzature di lavoro. Il gruppo SC e SP, le modalità di richiesta e i requisiti dei docenti.

Rimini, 7 Giu – Tra il 2011 e il 2012 sono stati elaborati diversi documenti rilevanti per la tutela della sicurezza dei lavoratori alle prese con le attrezzature di lavoro.
Ad esempio il  Decreto 11 aprile 2011 recante la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Decreto che è entrato in vigore il 23 maggio 2012 (a parte l’allegato III in vigore dal 30 aprile 2011).
Nel 2012 ha invece visto la luce l’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Accordo che è entrato in vigore il 12 marzo 2013.
 
Proprio per conoscere e approfondire le conseguenze di questi documenti, il 23 aprile 2013 si è tenuto a Rimini un seminario tecnico, organizzato da  Confindustria Rimini e  Assoservizi Rimini, dal titolo “Verifiche periodiche su attrezzature e impianti (All.VII-D.Lgs.81/08): nuova Metologia (Portale Elettronico) Decreto 11 Aprile 2011 e Succ. Circolari - Accordo stato regioni per l’addestramento ad alcune tipologie di attrezzature di lavoro (nonché la abilitazione degli operatori, le modalità per l’abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione)”.

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Approfittiamo di due interventi al seminario – a cura degli ingegneri G. Nanni e M. Rizzati - e dei materiali correlati per soffermarci su alcuni elementi della normativa con riferimento alle ricadute pratico-operative nei luoghi di lavoro.
 
In “Modalità applicative del DM 11 aprile 2011” vengono innanzitutto presentati alcuni articoli del Decreto legislativo 81/2008 inerenti le attrezzature di lavoro (articolo 69, 70 e 71) a cui rimanda lo stesso decreto dell’11 aprile 2011.
Infatti nel decreto si ricorda che ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
 
Ci soffermiamo brevemente sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche riguardo a due dei tre gruppi individuati dal decreto:
- Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga: Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg; Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg; Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg; Carrelli semoventi a braccio telescopico; ldroestrattori a forza centrifuga;
- Gruppo SP - Sollevamento persone: Scale aree ad inclinazione variabile; Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato; Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano; Ponti sospesi e relativi argani; Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne; Ascensori e montacarichi da cantiere.
 
La «prima» delle verifiche periodiche “dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008” ed è finalizzata: a identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente; ad accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante; a verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto, o delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; a controllarne lo stato di conservazione e a effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
Ricordando che almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, il datore di lavoro deve richiedere tale esecuzione all’INAIL riportiamo alcune indicazioni sulle modalità di richiesta (nel documento, che vi invitiamo a leggere, sono riportate anche specifiche modalità di richiesta per particolari attrezzature).
 
Modalità di richiesta:
- “la richiesta deve essere inoltrata dal datore di lavoro o da soggetto espressamente delegato;
- la richiesta deve contenere i dati identificativi del richiedente e i dati identificativi della macchina oltre al nominativo del soggetto abilitato;
- in caso di richiesta incompleta, vengono interrotti i termini temporali per l’erogazione del servizio”.
Interruzione e sospensione dei termini temporali:
- “in caso non si possa effettuare la verifica per cause indipendenti dalla volontà del verificatore (indisponibilità dell’attrezzatura, del personale addetto, etc);
- in caso nel corso della verifica periodica si rende necessario acquisire ulteriore documentazione, o effettuare verifiche o controlli non distruttivi, indagine supplementare, prove di laboratorio o altre attività necessarie per il completamento della verifica. In caso di verifica assegnata a soggetto abilitato, questo dovrà darne immediata comunicazione al soggetto titolare”.
 
Segnalando che il documento agli atti affronta vari temi (attivazione del soggetto abilitato, richiesta di verifica periodica cumulativa; noleggio; movimentazione allestimenti scenici; carrelli commisionatori; formazione), ci soffermiamo sul raccordo con la disciplina previgente al DM 11 aprile 2011:
- “macchine marcate CE di nuovo inserimento in allegato VII (carrelli telescopici etc.) – il D.L. deve richiedere la prima verifica periodica a INAIL, detta richiesta costituisce comunicazione di messa in servizio a INAIL;
- in caso di attrezzature di lavoro per le quali il D.L. avesse provveduto alla comunicazione di messa in servizio alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile 2011, si possono individuare i seguenti casi: 1. se è stato redatto il libretto delle verifiche, passa in verifica periodica successiva alla prima; 2. se alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile 2011, l’attrezzatura era già stata sottoposta a verifica da parte di ASL/ARPA, l’attrezzatura di lavoro continuerà a essere sottoposta a verifiche periodiche successive alla prima;
- in caso di attrezzature di cui al DM 04/03/1982, per le quali il D.L. avesse provveduto a comunicare la messa in servizio al MLPS, si distinguono i seguenti casi: 1. se il MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ndr) alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile ha già provveduto ad effettuare la prima verifica con emissione del libretto, l’attrezzatura passa alle verifiche periodiche successive alla prima; 2. se il MLPS non ha provveduto ad effettuare la prima verifica alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile, l’attrezzatura dovrà essere sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità del DM 11 aprile 2011;
- attrezzature di lavoro non marcate CE per le quali non è stata effettuata la denuncia al dipartimento ISPESL competente, rimangono soggette al previgente iter omologativo, terminato il quale passano in verifica periodica successiva alla prima;
- attrezzature di cui al DM 04/03/1982, e non collaudate, alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile, rimangono soggette al previgente regime di collaudo”.
 
Concludiamo brevemente con alcune indicazioni tratte dal documento “Accordo 22 febbraio 2012 in attuazione all’art. 73 c. 5 D.lgs 81/08”.
 
Ricordiamo innanzitutto quali sono le attrezzature di lavoro per le quali, secondo l’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, è richiesta una specifica abilitazione: Piattaforme di lavoro elevabili (PLE); Gru a torre; Gru mobile (autogru); Gru per autocarro; Carrelli elevatori semoventi (carrelli industriali con conducente a bordo); Carrelli semoventi a braccio telescopico; Trattori agricoli e forestali; Escavatori idraulici; Escavatori a fune; Pale caricatrici frontali; Terne; Autoribaltabili a cingoli; Pompa per calcestruzzo.
 
Questi i requisiti dei docenti: “le docenze verranno effettuate da personale con esperienza documentata almeno triennale, sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. In riferimento ai diversi argomenti, deve essere provata (con evidenza) l’effettiva esperienza relativa alle materie dei diversi moduli:
- Modulo ‘giuridico – normativo’ la regolamentazione di sicurezza e in particolare il modello di gestione disegnato dal D.lgs 81/08 titolo I e titolo III (attrezzature di lavoro e DPI);
- Modulo ‘tecnico’ problematiche di rischio (in particolare rischio residuo) caratteristiche dell’utilizzo delle singole tipologie di attrezzature”.
Si indica che per «esperienza documentata almeno triennale», si intende che “le evidenze documentali devono essere di fonte ‘terza’ e riscontrabili (non autodichiarazioni)”.
 
Concludiamo ricordando che il percorso formativo è finalizzato “all’apprendimento di tecniche operative adeguate per l’utilizzo in condizioni di sicurezza delle attrezzature di lavoro”. Ed è strutturato “in moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali”.
Riguardo infine alla metodologia didattica, vengono “privilegiate le metodologie ‘attive’ (centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento):
- equilibrio tra lezioni frontali e lavori di gruppo;
- devono essere previste dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazioni di gestione autonoma dell’attrezzatura da parte dell’allievo nelle condizioni normali di utilizzo e anormali prevedibili comprese situazioni di guasto e di emergenza”.
 
 
 
Gli atti del seminario tecnico:
 
- “ Modalità applicative del DM 11 aprile 2011” (formato PDF, 9.6 MB);
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: SCHIAVO TIZIANA - likes: 0
07/06/2013 (15:50:26)
Volgio vedere dove troviamo il trattorista o l'escavatorista istruito, in grado di condurre lezioni e che abbia esperienza documentata di almeno 3 anni. I corsi per trattoristi non esistevano, quelli per escavatoristi già di più. Non si sta esagerando?

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