COVID-19: come gestire la sorveglianza sanitaria e le persone sintomatiche?
Milano, 15 Mar – Posto che la sorveglianza sanitaria e la valutazione degli aspetti sanitari dei rischi durante le attività lavorative è di competenza del medico competente, laddove presente, è evidente che anche durante l’emergenza COVID-19 non siano poche le responsabilità che competono a questo importante attore della sicurezza aziendale, come ricordato in una precedente intervista e in un recente contributo su PuntoSicuro.
In questa situazione il compito del medico competente è quello di essere un consulente del datore di lavoro in materia sanitaria anche relativamente agli sviluppi e le conseguenze in azienda dell’emergenza correlata al virus SARS-CoV-2.
Partendo da queste considerazioni e proprio per fornire qualche indicazione non solo sulla sorveglianza sanitaria aziendale, ma anche sulla gestione delle persone sintomatiche o di casi accertati COVID-19, ci soffermiamo nuovamente sul contenuto della “ Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”. Un documento pubblicato in cinque lingue (italiano, inglese, rumeno, albanese, arabo) dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano che, con riferimento al territorio dell’ATS, riporta indicazioni tratte dal “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, dalle circolari del Ministero della Salute e dalla normativa regionale lombarda.
Se in precedenti articoli ci siamo soffermati su sanificazione, test, DPI e accesso all’azienda, oggi, sempre con riferimento al contenuto della guida, parliamo di:
- Guida per le aziende: sorveglianza sanitaria e medico competente
- Guida per le aziende: la gestione di una persona sintomatica in azienda
- Guida per le aziende: la gestione di un caso accertato COVID positivo
Guida per le aziende: sorveglianza sanitaria e medico competente
Il documento dell’ATS Milano fornisce alcune informazioni, aggiornate alla revisione del 10 febbraio 2021, sul tema della sorveglianza sanitaria.
Si ricordano alcune norme e provvedimenti sul tema:
- Circolare Ministero della Salute del 29/04/2020: ruolo del medico competente nella gestione del rischio e dei casi di Covid-19;
- Circolare Interministeriale 13 del 4 settembre 2020: aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori “fragili”;
- Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020 e n. 22 del 20/05/2020: tutela infortunistica dei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2);
- Circolari e Ordinanze Regione Lombardia
Queste le indicazioni della guida riguardo a sorveglianza sanitaria e medico competente:
- “L’azienda deve privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite per rientro da malattia.
- Il medico competente deve fornire informazione ai lavoratori al fine di contrastare la diffusione del contagio.
- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, con il rappresentante di lavoratori.
- I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la visita del medico competente in presenza di patologie con scarso compenso clinico, per la valutazione delle condizioni di fragilità. All’esito della valutazione il medico competente esprime il giudizio di idoneità fornendo indicazioni di maggiori cautele per il rischio da Covid19 e collabora con il datore di lavoro, che adotta i provvedimenti, eventualmente stabiliti in sede di comitato, necessari a tutelare il lavoratore, e non può procedere al licenziamento.
- Il medico competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus.
- Al rientro al lavoro dopo malattia per Covid-19 che ha richiesto l’ospedalizzazione viene effettuata la visita medica”.
Guida per le aziende: la gestione di una persona sintomatica in azienda
Veniamo al caso della gestione di una persona sintomatica in azienda non sanitaria o sociosanitaria, con riferimento, come indicato in premessa, al territorio lombardo:
- “Se un dipendente presente in azienda sviluppa sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, febbre, ecc.) deve immediatamente dichiararlo alla persona di riferimento individuata dal datore di lavoro per la gestione dell’emergenza Covid-19.
- Si procede con l’isolamento della persona sintomatica in un locale dedicato, fornendola di guanti e mascherina chirurgica, invitandola a recarsi al proprio domicilio e a contattare tempestivamente il proprio MMG” (medico di medicina generale).
- “L’azienda ne dà comunicazione all’ATS competente per territorio tramite il medico competente. Se il medico competente non è raggiungibile o non è stato nominato la comunicazione all’ATS sarà effettuata dal MMG al quale il lavoratore si impegna a rivolgersi sottoscrivendo un’apposita dichiarazione preparata dall’azienda” (dichiarazione che è presente in allegato alla guida).
- “L’azienda è chiamata a collaborare con le Autorità Sanitarie, tramite la figura del medico competente, per la definizione e la gestione del caso sospetto Covid-19 e degli eventuali contatti stretti”. Si ricorda che la Regione Lombardia, con delibera 3114 del 7 maggio 2020 “ha coinvolto nell’attività di sorveglianza attiva un’estesa rete di medici, fra i quali i medici competenti, con l’obiettivo di identificare tempestivamente e isolare i casi sospetti e i loro contatti stretti. Il coinvolgimento dei datori di lavoro, quindi, non si limita agli aspetti già normati ma prevede una segnalazione immediata dei casi sospetti e dei loro contatti stretti. In particolare, ai fini di intercettare tempestivamente i possibili casi di infezione da Covid-19 è fatto obbligo ad ogni medico di segnalare tutti i casi, anche solo sospetti, attraverso uno specifico portale, messo a disposizione da ATS” (il documento riporta tutte le indicazioni e indirizzi necessari per accedere al portale).
Guida per le aziende: la gestione di un caso accertato COVID positivo
Concludiamo fornendo informazioni sulla gestione di un caso accertato COVID positivo.
Si indica che a seguito di segnalazione di caso accertato Covid positivo, “ATS ne dà comunicazione al Datore di lavoro e al Medico competente. Viceversa se è l’Azienda a venirne a conoscenza per prima è tenuta a comunicarlo ad ATS” (il documento ripta la mail per quanto riguarda l’ATS Milano).
ATS richiederà poi al medico competente “l’elenco dei contatti stretti identificati, in collaborazione con il Datore di lavoro, in base ad un format elettronico preciso (non saranno processati elenchi trasmessi con altri formati o incompleti); questi elenchi saranno gestiti da ATS per informare i MMG dei soggetti posti in quarantena. ATS fornirà le indicazioni per la sorveglianza sanitaria dei contatti stretti da attuare in collaborazione con il Medico competente”.
Si ricorda che i contatti stretti sono coloro che “hanno avuto contatti con il caso confermato di COVID19, da due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi fino all’isolamento del paziente. In caso di persona sempre asintomatica, la finestra temporale per la ricerca dei contatti va da 48 ore prima dell’effettuazione del tampone positivo fino all’isolamento”.
La guida riporta, infine, la definizione di contatto stretto:
- “una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”.
Ricordiamo, in conclusione, che la guida ATS Milano si sofferma anche su vari altri temi come l’effettuazione dei test sierologici e antigenici rapidi o il rientro al lavoro dei lavoratori risultati positivi in passato.
RTM
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