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Circolare "lavoratori fragili": alcuni chiarimenti

Circolare
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

17/09/2020

Le osservazioni della SIML sulla Circolare n. 14915/2020 contenente le indicazioni operative per i medici competenti sulla gestione dei lavoratori fragili negli ambienti di lavoro e nella collettività.nel contesto dell'emergenza Covid-19.

Pubblichiamo le osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro ( SIML) sulla "Circolare n. 28877 del 4 settembre 2020 - Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante ‘Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività’. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici ‘fragili’".
 
Per l'approfondimento sui contenuti della circolare vi invitiamo alegere l'articlo " COVID-19: le novità per la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità"
 
 

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Informazione ai lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione dal rischio biologico causato da virus ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008
 

Circolare n. 14915 del 29 aprile 2020: aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici fragili

Il 4 settembre 2020 è stata emanata la circolare allegata da parte, congiuntamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il documento, peraltro già anticipato e molto atteso, reca importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alla problematica derivante dalla individuazione e gestione dei cosiddetti “lavoratori fragili” in relazione all’attuale emergenza sanitaria per l’epidemia COVID-19.

La circolare richiama, in premessa, la fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all’opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell’andamento epidemiologico del contesto territoriale.

Dopo un richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all’art. 5 della Legge 300/70 e all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, il documento si sofferma a definire il concetto di “fragilità”, già determinato – ma non palesemente precisato - in precedenti DPCM e nella stessa circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 26/04/2020. A tale proposito, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell’ISS e dall’analisi delle cartelle cliniche dei soggetti deceduti per Covid-19, viene chiarito che tale condizione di fragilità va individuata “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico”. Viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun automatismo tra l’età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all’età va sempre preso in considerazione “congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.  

Dal punto di vista operativo la circolare specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.

In relazione alla eventualità che non sia stato nominato il medico competente, la circolare indica – come in analoghi testi precedenti – la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l’INAIL e le aziende sanitarie locali, aggiungendo però in modo ragionevole e legittimo anche i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università, che del resto già svolgono quotidianamente analoghe attività di sorveglianza sanitaria a vario titolo.

Il documento puntualizza che resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell’ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (smart-working); in realtà tali informazioni, in buona sostanza, dovranno essere rese solo agli enti esterni all’azienda/unità produttiva poiché già note al medico competente incaricato, che conosce a fondo il DVR, la tipologia di lavoro e gli ambienti in cui si svolge.

All’esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima il medico competente nominato – o il medico del lavoro degli enti esterni prima individuati – dovrà esprimere un peculiare giudizio di idoneità, “fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative”.

Qui può essere utile esprimere alcune osservazioni.

Va intanto sottolineato che la natura giuridico-sanitaria di tale giudizio è differente da quello espresso ai sensi dell’art. 41 co 6 del cit. DL 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e discende ed è giustificata essenzialmente dall’attuale fase di emergenza sanitaria. La circolare prevede anche che il suddetto controllo possa anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo, per modificare eventualmente il giudizio posto in precedenza alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Nulla viene indicato, tuttavia, per quei casi - seppure probabilmente rari - di lavoratori che risultassero “inidonei” alla prosecuzione dell’abituale attività lavorativa in assenza della possibilità di essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a distanza per le scuole). Sarebbe opportuno che su questo aspetto, come ben si comprende assai rilevante per medici e lavoratori, si pronunciassero tempestivamente gli enti e le istituzioni preposte.  

La circolare esprime quindi alcune indicazioni relative alle istanze ex art. 83 del DL n. 34/2020 (“sorveglianza sanitaria eccezionale”), riprendendo sostanzialmente la normativa vigente e quanto stabilito nei paragrafi precedenti in merito alle indicazioni operative e alla disciplina speciale disposta dal nuovo impianto normativo dell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di espletamento delle visite da parte del medico competente, il testo richiama l’opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08, interrotte nel periodo di lock-down e successivo, in considerazione dell’andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dell’OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica, il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d’aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani. La programmazione delle visite dovrà evitare inutili e prolungate attese per scongiurare assembramenti e prevedere in ogni caso l’utilizzo costante di mascherina. Viene ribadito che in alcuni casi, in base alla situazione epidemiologica provinciale o regionale, possa essere ancora differita l’esecuzione delle visite mediche periodiche e delle visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro e resta intesa la massima cautela nell’esecuzione di esami strumentali che possano esporre al contagio da SARS-CoV-2 (quali ad esempio le spirometrie o i controlli dell’aria espirata con etilometro), qualora non possano eseguirsi in ambienti idonei e con adeguati DPI.

Si tratta, in conclusione, di un documento che riordina e chiarisce la materia affrontata alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche ed epidemiologiche inerenti la nuova patologia Covid-19, che giunge in un momento assai delicato sul piano sociale, in coincidenza alla ripresa dell’attività economica e produttiva e in vista della riapertura dell’anno scolastico, e che sarà di sicura utilità per i medici del lavoro e per tutti i medici competenti italiani.


 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, “  Circolare n. 28877 del 4 settembre 2020 - Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante ‘Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività’. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici ‘fragili’” (formato PDF, 1.96 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento in materia COVID-19:

Ministero della Salute - Circolare n. 14915 del 29 aprile 2020: Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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Rispondi Autore: GRAZIANO FRIGERI - likes: 0
17/09/2020 (08:23:25)
La circolare è indubbiamente interessante, e fornisce spunti utili, ma....è una circolare e come tale, giuridicamente, va considerata. Ad esempio sulla questione "lavoratori fragili" ed età, la circolare nella sostanza "ha ragione": non basta avere 56 anni per essere fragili! Peccato però che il criterio anche esclusivo dell'età sia previsto dall'Allegato 12 al DPCM 7 Settembre 2020 (e precedenti) che, come tale, avendo forza di legge prevale sulla circolare. Sulla sorveglianza sanitaria periodica: non solo va ripresa (come invita a fare la circolare) ma non andava nemmeno interrotta, come prescrive chiaramente il Protocollo Governo Parti Sociali, che costituisce appunto allegato al DPCM (e per inciso, come ha sempre sostenuto Assoprev, al contrario di altre Associazioni). Insomma, un bel pasticcio. Quando si ritiene di dover cambiare una norma, non si scrive una circolare, si cambia la norma, altrimenti si crea solo confusione.
Autore: Massimo
22/09/2020 (13:59:11)
Buonasera Graziano,
le rendo noto che i DPCM non hanno alcun valore di legge al pari delle Circolari.
Entrambi sono solo atti amministrativi senza efficacia di legge, non rientrano in alcun modo tra le fonti di legge riconosciute tali dalla Costituzione, la fonte di legge minore (e ultima) è l'Ordinanza.
La cosa è nota e già sentenziata tale cum abbundantiam.
Analogente il protocollo d'intesa non può essere considerato erga omnes.
Non a caso è giudizialmente irricorribile in qualsiasi sede giudiziale una Circolare o un DPCM.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: margherita.guadagnuolo - likes: 0
18/09/2020 (16:33:38)
Articolo molto soddisfacente, ma a livello economico?
Rispondi Autore: Lucia - likes: 0
18/09/2020 (22:30:22)
Buonasera, su Facebook c'è un gruppo:

"Lavoratori Fragili"

che ormai conta più di 2900 iscritti.
Autore: ciccio
20/09/2020 (21:56:01)
scrivo a nome di mio marito, non ha più copertura, come centinaia di voi, per poter stare a casa. L'azienda è chiusa, bisogna telefonare prima, ti rispondono che non puoi entrare immunodepresso, malato oncologico ecc. Il telelavoro non gli spetta, ferie non ne ha più. Stipendio pari a 0. Ma come siamo finiti così???
Rispondi Autore: Mira - likes: 0
15/10/2020 (22:15:16)
Buonasera anche io sono una fragile lavoratore covid. Sono una persona trapiantata di fegato 36 anni e lavoravo fino il 20.2.2020. Sono un adetta mensa e ora sono una persona nn idonea al lavoro fino il 31.1.2021 fino che finisce emergenza covid e nn so come sarò retribuita. Con una famiglia su le spalle.
Rispondi Autore: Lellina - likes: 0
22/10/2020 (22:10:37)
Sono una lavoratrice di una ditta di pulizie con un tumore metastatico al 4° stadio cronico con invalida civile al 100% sottoposta a terapia salvavita alla quale è stata riconosciuta l’astensione dal lavoro, equiparata al ricovero ospedaliero, fino al 31 luglio. Ora io mi trovo nella condizione di non poter tornare a lavoro per essere stata giudicata dal medico del lavoro non idonea temporaneamente, per emergenza covid 19 e rischiare di mettermi in aspettativa non retribuita o malattia ordinaria dove rischio il licenziamento per superamento computo del comporto malattia, perché non risulta prorogata la disposizione dell’ art. 26 co. 2 bis D.L. 15 ottobre 2020 n. 18. con tutti i rischi conseguenti, mentre risulta prorogata, per la stessa categoria di lavoratori, la salvaguardia di cui all’art. 39 stesso decreto (disposizioni in materia di lavoro agile). Spero che si ricordino anche di chi non può svolgere attività lavorativa in smart working perché le mansioni assegnate non lo consentono, "vi prego ricordatevi anche di noi"
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
28/10/2020 (13:00:51)
Il "decreto agosto" e i lavoratori con disabilità, breve riassunto.
In questi mesi molti lavoratori con disabilità, con esiti da patologie oncologiche, con immunodepressioni si sono interrogati su eventuali tutele che consentissero loro di conservare al contempo posto di lavoro, la retribuzione e il più possibile integro lo stato di salute.
E le maggiori aspettative sono state riposte sul noto articolo 26 del decreto cura Italia di marzo scorso (per la precisione nell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Esso, in modo pur confuso e con scrittura piuttosto incerta, delineava la possibilità, dietro mal rifinita presentazione di dovuta certificazione, di equipare le assenze di quei lavoratori al ricovero ospedaliero. Ci sono voluti mesi - dopo quel marzo 2020 - per capire con un poco più di contezza quale fosse l’iter corretto per ottenere quella “agevolazione”.
Il beneficio, che è ammesso sia per i lavoratori pubblici che privati, previsto inizialmente fino a fine aprile, è comunque cessato a fine luglio scorso. Rimane, nonostante le decine di richieste espresse in tutte le sedi e in tutti i modi, un dubbio di notevole rilevanza: qui periodi di assenza sono computati nel periodo di comporto cioè nel periodo massimo di conservazione del posto di lavoro dopo lunghi periodi di malattia? Nessuno ha formalizzato una risposta lasciando nel dubbio migliaia di lavoratori in un momento già particolarmente difficile.
Sin qui la premessa. Ora i fatti nuovi.
In piena estate il Governo emana il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che inizia il suo percorso di conversione in legge dal Senato. Questo ne conclude l’esame nel mese di ottobre alla Camera, approvando una serie di modificazioni.
Non senza una certa baldanzosa enfasi qualcuno ha evidenziato le “preziose” novità per i lavoratori con disabilità e le modifiche all’articolo 26 di cui si accennava più sopra. Pessima stampa e analisti di accatto si sono prodigati a fare da megafono, in quanto nella sostanza come potete leggere sotto vi era poco o niente.
Analizziamo quali sono le novità approvate dal Senato e dalla Camera.
L’articolo 26 viene riscritto correggendo evidenti refusi giuridici ma nella sostanza spostando solo il termine dei benefici da fine luglio al 15 ottobre (ottobre di quest’anno).
Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 quegli stessi lavoratori “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
Nella sostanza il Senato ha “riapprovato” l’articolo 39 dello stesso decreto “cura Italia” - che già prevede il lavoro agile (fra l’altro fino a fine emergenza e non fino al 31 dicembre) - senza peraltro modificare un inquietante passaggio: “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.”
A parte questo, nessuna traccia di precisazioni sul comporto delle assenze equiparate a ricovero ospedaliero da marzo al 15 ottobre. Di certo è che dal 16 ottobre quella equiparazione non sarà più possibile. Non ce n’è più per nessuno. O quasi.
Sì, perché il Senato ha modificato anche l’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia) che però riguarda solo i dipendenti pubblici (e manco tutto per essere precisi). Il nuovo testo del primo comma recita “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni (...) , dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero E NON È COMPUTABILE AI FINI DEL PERIODO DI COMPORTO.” (In MAIUSCOLO l’ultima frase ché è la novità).
Nella sostanza in ambito privato si rimane nell’incertezza (comporto sì, comporto no?), in ambito pubblico c’è forse un margine in più, ma assolutamente ancora troppo poco.
Nella sostanza, al di là di talune vanterie, nulla di fatto e cento nuovi dubbi sulla effettiva e reale cogenza - in ambito privato - delle disposizione che prevedono DI NORMA il lavoro agile.
Questa mancanza di coperture in favore di una categoria di lavoratori e lavoratrici cosidetti “fragili” è SOLA ed ESCLUSIVA colpa di un Governo, per voce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha più volte detto:
“Le persone, i lavoratori e le lavoratrici delle categorie più fragili non saranno lasciate sole in questo momento di grande emergenza”.
PER FORTUNA……!!! NON OSO IMMAGINARE COSA SAREBBE SUCCESSO SE FOSSE STATO IL CONTRARIO…….!!!!
Rispondi Autore: Mario - likes: 0
31/10/2020 (21:08:15)
Il certificato v07 che equiparava l'assenza a ricovero ospedaliero viene conteggiata nel periodo di comporto! ho contattato inps e mi sono fatto dare l'estratto mutua dell'anno, e infatti i mesi con certificato v07 risultano conteggiati nel periodo di comporto , e menomale che mi è venuto il dubbio è ho controllato, infatti quest'anno mi sono rimasti 30 giorni di malattia, fate attenzione è fatevi mandare dall'inps l'estratto mutua con il residuo dell'anno altrimenti rischiate il posto di lavoro..
Rispondi Autore: Giuseppe Candido - likes: 0
07/03/2021 (10:06:02)
C'è da aggiungere che, stante DPCM e Circolari, la questione degli INSEGNANTI dichiarati lavoratori fragili dal Medico Competente, resta ancora irrisolta. Perché, con buona pace dello smart-work, noi insegnanti abbiamo la possibilità di svolgere attività a distanza SOLO in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza. Altrimenti o cambi mansione, ma alla mansione siamo idonei, o ti collocano in malattia d'ufficio. Con quello che comporta ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Avrebbero dovuto prevedere o la modalità di didattica a distanza per i lavoratori fragili oppure evitare che tali assenze ricadano nel periodo di comporto (ex art.27 CCNL Scuola 2007/2009).
Aggiungo che in tal caso NON è il lavoratore ad essere malato ma lo Scatto, la Scuola, a non essere un luogo sicuro per detti lavoratori fragili. Non hanno preso in considerazione manco l'installazione di un sistema per il ricambio dell'aria (previsto dal DM del 1975 recante norme per l'edilizia scolastica!).

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