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Sicurezza nei cantieri e PLE: valutazione, verifiche e sbarco in quota
Genova, 29 Set – Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), a cui il nostro giornale ha dedicato in passato diversi articoli, sono attrezzature di lavoro “che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (cd. Direttiva Macchine)” e sono, peraltro, “comprese nell’allegato IV della stessa Direttiva, ove sono elencate macchine per le quali sono richieste specifiche modalità per l’attestazione di conformità in considerazione della pericolosità delle stesse”.
Tali piattaforme di lavoro elevabili “fabbricate dopo l’entrata in vigore della Direttiva Macchine devono recare la marcatura CE ed essere corredate da manuale di istruzioni”.
A ricordarlo, soffermandosi su vari aspetti connessi alla sicurezza e alle buone pratiche relative, in particolare, ai lavori in quota, è il documento “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”. Un documento pubblicato dalla Regione Liguria e frutto del lavoro realizzato da un Tavolo tecnico in materia edile che ha permesso di analizzare criticità e individuare idonee iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri edili.
Oggi concludiamo la presentazione del documento ligure soffermandoci sul contenuto dell’ultimo capitolo (il capitolo 7) dedicato alle piattaforme da lavoro elevabili con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Piattaforme di lavoro elevabili: valutazione dei rischi e verifiche
- Piattaforme di lavoro elevabili: sbarco in quota
- Sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine
Piattaforme di lavoro elevabili: valutazione dei rischi e verifiche
Il vademecum si sofferma sulla valutazione dei rischi e sulle verifiche preliminari all’uso.
In particolare, si indica che, nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, “prima dell’ impiego della PLE e sulla scorta delle istruzioni della macchina, considera, fra l’altro:
- l’altezza massima da raggiungere, lo sbraccio necessario e l’eventuale possibilità di lavoro a quote inferiori a quella di posizionamento dell’attrezzatura;
- portata, pendenza e regolarità del piano di stazionamento e/o dell’area di movimentazione della PLE, con riguardo anche alla presenza di sotto-servizi, tombini ed in generale superfici potenzialmente cedevoli ed alla effettiva possibilità di posizionamento, ove prevista dalle istruzioni, delle piastre di ripartizione del carico sotto gli stabilizzatori;
- presenza di ostacoli in quota e/o lungo la traiettoria da seguire per raggiungere la quota di lavoro, con particolare riguardo alla presenza di linee elettriche aeree, nei confronti delle quali debba rispettarsi una distanza minima di sicurezza;
- interferenze con altre attrezzature di lavoro;
- condizioni meteorologiche, con particolare riguardo al vento”.
Inoltre, con riguardo all'uso sicuro da parte degli operatori, il datore di lavoro, “altresì:
- verifica posizione e tipologia dei punti di ancoraggio in piattaforma, dotando i lavoratori dei necessari DPI, anche in relazione a quanto stabilito nel manuale di istruzioni ed in seguito alla valutazione dei rischi;
- stabilisce le modalità di comunicazione fra gli operatori in piattaforma e l'addetto alla conduzione a terra, privilegiando l'uso di mezzi dedicati (radio, interfono, ecc.) e modalità convenzionali (verbali e gestuali);
- adotta misure di sicurezza specifiche in ragione del tipo di attività che viene svolta in piattaforma (ad es. dotazioni antincendio, protezione caduta materiali, ecc.).
Si segnala poi che la PLE deve “essere sempre corredata di:
- manuale di istruzioni del fabbricante e dichiarazione di conformità CE;
- verifica periodica ai sensi dell’art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/2008 in corso di validità;
- registro dei controlli”.
Piattaforme di lavoro elevabili: sbarco in quota
Un altro aspetto trattato nel Vademecum è lo sbarco in quota.
Si indica che lo sbarco in quota dal cestello della PLE “è possibile solo se espressamente previsto dal fabbricante e secondo le procedure di sicurezza indicate nel manuale di istruzioni, opportunamente integrate in esito alla valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro”.
E sul tema dello sbarco in quota si invita a considerare che la norma armonizzata UNI EN 280 ‘Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Calcoli per la progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove’ non tratta i “rischi derivanti da tale impiego per l’accesso in quota e conseguentemente prevede l’inserimento nel manuale di istruzioni delle PLE del divieto di sbarco. Ciò non di meno, un fabbricante può provvedere alla valutazione di tale rischio e realizzare una macchina, conforme ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva 2006/42/CE, che ammetta lo sbarco in quota a determinate condizioni, conseguendo la certificazione di conformità con l’intervento di un organismo notificato, secondo la procedura stabilita dalla stessa Direttiva”.
Sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine
Veniamo al tema del sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine.
Si ricorda che il punto 3.1.4 dell’Allegato VI al D.Lgs. 81/2008, stabilisce che: ‘… omissis … a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; … omissis …’. Il concetto di eccezionalità è stato poi chiarito con la lettera circolare del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2011 “che riporta il parere in merito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista dall'art. 6 D. Lgs. 81/2008”.
Nel parere – continua il documento – “viene stabilito come le previsioni del citato punto 3.1.4. trovino applicazione nei seguenti casi:
- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza”.
Si indica poi che le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, “vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre”. Con questi obiettivi la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 18 aprile 2012 ha approvato le “ Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”.
Queste procedure, che costituiscono una guida per il datore di lavoro nel caso di sollevamento eccezionale di persone mediante gru e carrelli, “prendono in considerazione, fra l'altro, aspetti in merito a:
- caratteristiche delle attrezzature di lavoro: stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento, accesso alla cesta/cestello; manutenzione; ecc.
- ambiente di lavoro: idoneità del sito; delimitazione della zona; interferenze; distanze di sicurezza; misure contro la caduta dei materiali; ecc.
- personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro: configurazione del sistema; utilizzo dei DPI; manovre di emergenza; formazione del personale; comunicazioni; ecc.”
Infine, è ribadito che “le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento (ceste/cestelli portapersone) utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (cd. Direttiva Macchine). Perciò questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che. oltre a riportare altri dettagli e anche le fonti utilizzate, si sofferma anche sul tema della formazione dell’operatore alla conduzione (tenendo conto, tuttavia, che la pubblicazione è precedente al nuovo Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025, che ha riordinato e modificato i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza su lavoro).
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.
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