Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Sicurezza delle macchine: come si svolge la sorveglianza del mercato?

Sicurezza delle macchine: come si svolge la sorveglianza del mercato?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

23/06/2021

Un documento sull’accertamento tecnico per la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento racconta il processo di sorveglianza del mercato. La compilazione del modulo per attivare una segnalazione di presunta non conformità.

Sicurezza delle macchine: come si svolge la sorveglianza del mercato?

Un documento sull’accertamento tecnico per la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento racconta il processo di sorveglianza del mercato. La compilazione del modulo per attivare una segnalazione di presunta non conformità.

 

Roma, 23 Giu – In Italia l’art. 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (recepimento della direttiva macchine) attribuisce a due ministeri (Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali) le funzioni di autorità di sorveglianza del mercato riguardo le macchine e le quasi-macchine e individua l’Inail per gli accertamenti di carattere tecnico.

 

In particolare “se le autorità di sorveglianza del mercato, a seguito di segnalazione di presunta non conformità, nutrono dubbi in merito alla conformità di una macchina o di una quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, possono richiedere al fabbricante la trasmissione del fascicolo tecnico (per le macchine) o della documentazione tecnica pertinente (per le quasi-macchine)”. E attraverso l’esame di tale documentazione l’Inail può valutare le misure adottate dal fabbricante “per far fronte ai rischi associati alla macchina/quasi-macchina, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili, indicati come presunti non conformi”.

 

A ricordare in questi termini l’attività di sorveglianza del mercato e di accertamento tecnico dell’Inail è il documento “ Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica” elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.

Il documento attraverso delle schede presenta una rassegna delle non conformità rilevate sulle attrezzature di lavoro, in questo caso apparecchi di sollevamento materiali, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica e offrire spunti di prevenzione a fabbricanti e utilizzatori delle attrezzature di lavoro.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti punti:

  • Le attrezzature di lavoro e il processo di sorveglianza del mercato
  • Il modulo per attivare una segnalazione di presunta non conformità 
  • L’individuazione del fabbricante e la dichiarazione CE di conformità

Pubblicità
Sicurezza e salute sul lavoro
Videocorsi in USB - Sicurezza e salute sul lavoro
Per comprendere le componenti psicologiche della percezione del rischio

 

Le attrezzature di lavoro e il processo di sorveglianza del mercato

Il documento, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella, Fabio Giordano e Tiziano Giulimondi (DIT, Inail), ricorda che laddove l’autorità di sorveglianza del mercato rilevi la non conformità di un prodotto immesso sul mercato ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, impone in primo luogo al fabbricante o al suo mandatario di adottare le misure correttive necessarie.

 

Si indica poi che al di là delle azioni sul fabbricante, le autorità di sorveglianza del mercato devono “disporre misure appropriate per avvertire gli utilizzatori, ove possibile, in cooperazione con gli operatori economici interessati, onde prevenire possibili infortuni o danni alla salute derivanti dal difetto identificato”.

 

Riportiamo dal documento una figura che sintetizza il processo di sorveglianza del mercato, “così come è stato strutturato sul territorio nazionale, evidenziando le diverse figure che partecipano all’iter che va dalla formulazione della segnalazione di presunta non conformità (attivata da organi di vigilanza territoriale nell’espletamento delle loro attività di vigilanza o di indagini per infortuni, verificatori nello svolgimento delle attività tecniche di cui all’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., o nel caso, autorità giudiziarie, ecc.) all’adozione di un provvedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell’accertamento tecnico redatto da Inail”.

 

 

Il modulo per attivare una segnalazione di presunta non conformità

Il motore dell’attività di sorveglianza del mercato è “rappresentato dalla segnalazione di presunta non conformità, quale elemento imprescindibile di constatazione di presunti scostamenti dal precetto legislativo rappresentato dall’allegato I alla direttiva macchine”.

 

E a questo proposito, proprio per rendere “più efficace e puntuale l’intervento dell’intera macchina della sorveglianza”, il documento riporta anche il modulo per l’attivazione di una segnalazione di presunta non conformità alla direttiva macchine, secondo le istruzioni operative fornite dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 22 agosto 2019.

 

Si precisa – continua il documento Inail - che “per quanto riguarda le segnalazioni di presunta non conformità rilevate nel corso dell’espletamento dell’attività di verifica periodica il punto 3.2.2 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011 prevede che vengano comunicate al soggetto titolare della funzione, per cui, nel caso specifico della prima verifica periodica, i verificatori Inail inoltrano le suddette al Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit), mentre i soggetti abilitati trasmettono la segnalazione all’unità operativa territoriale competente, che provvederà successivamente all’invio al Dit”.

 

In particolare il modello di segnalazione di presunta non conformità alla direttiva macchine “consta di una serie di settori volti a fornire le necessarie informazioni per l’attivazione, ove se ne riscontrino le condizioni, dell’iter di sorveglianza del mercato”.

Tale il modello “sintetizza tutti gli elementi utili all’avvio dell’azione di sorveglianza del mercato” ed è prevista “la compilazione di tutte le informazioni riguardanti la macchina: tali dati possono essere reperiti dalla marcatura apposta sul prodotto, altrimenti sulla dichiarazione CE di conformità. È bene accertare che vi sia corrispondenza tra le informazioni rintracciabili sulla targhetta e quelle rinvenibili dalla dichiarazione CE di conformità”.

Tra l’altro si rileva che l’anno di fabbricazione “è quello riportato sulla marcatura CE e potrebbe non coincidere (perché antecedente) con l’indicazione presente sulla dichiarazione CE di conformità, che si riferisce alla data di immissione sul mercato della macchina”.

 

L’indicazione del modello è poi necessaria perché “l’avvio dell’azione di sorveglianza riguarderà esclusivamente lo specifico modello segnalato, per cui, qualora la medesima problematica dovesse essere riscontrata anche su altri modelli del medesimo fabbricante, è necessario provvedere con una ulteriore segnalazione alle autorità competenti”.

 

L’individuazione del fabbricante e la dichiarazione CE di conformità

Sempre con riferimento al modello, chiaramente l’individuazione del fabbricante è “l’elemento fondamentale per l’avvio del procedimento; proprio in tal senso è essenziale che alla segnalazione di presunta non conformità sia allegata la dichiarazione CE di conformità, quale documento legale con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto e pertanto diventa l’interlocutore dell’autorità per la dimostrazione delle scelte operate per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza oggetto di accertamento”.

 

La dichiarazione CE di conformità fornisce “informazioni essenziali che consentono alle autorità di sorveglianza del mercato di effettuare le verifiche necessarie circa:

  • “l’identità del fabbricante delle macchine e del suo eventuale mandatario;
  • la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico;
  • la procedura di valutazione della conformità applicata e l’identità dell’organismo notificato interessato, se del caso;
  • le altre direttive che sono state applicate relativamente a taluni pericoli più specifici;
  • le norme armonizzate o altre specifiche tecniche eventualmente applicate”.

 

Gli autori poi fanno alcune precisazioni che, con riferimento alla corretta individuazione del fabbricante per il settore sollevamento, “riguardano in particolare quei prodotti (ad es. gru su autocarro o paranchi) che sono accompagnati da dichiarazione di tipo II B o del fabbricante. In questo caso il riferimento per le eventuali carenze costruttive è rappresentato da chi ha realizzato il prodotto finale, provvedendo a rilasciare la dichiarazione CE di conformità, per cui sarà necessario reperire questo documento e indicare nella segnalazione la persona che si è occupata dell’allestimento/installazione, che quindi finisce per diventare ai sensi della direttiva macchine il fabbricante del prodotto e quindi il responsabile della sua conformità”.

 

Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente e che contiene 21 schede tecniche relative a varie, presenta in appendice le “Note e istruzioni per la compilazione della segnalazione” predisposte dal Ministero dello sviluppo economico.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella, Fabio Giordano e Tiziano Giulimondi (DIT, Inail), collana Ricerche, versione 2020 (formato PDF, 9.17 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Apparecchi di sollevamento materiali: verifiche periodiche, sorveglianza del mercato, accertamento tecnico”.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

SAFAP 2026: gestione impianti criogenici e rischi di incidenti rilevanti

Lavorare in sicurezza con la pressa a piastre per impiallacciatura

Sicurezza nei cantieri: ascensori e piattaforme di lavoro auto-sollevanti

Legge PMI 34/2026: le indicazioni operative in una nota dell’INL


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

19MAG

Industria 5.0: Rimettere le persone al centro dell'industria

14MAG

Sicurezza nell’artigianato e nelle piccole imprese

12MAG

L'ECHA svolgerà un ruolo chiave nella protezione delle acque europee dall'inquinamento chimico

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
25/05/2026: Imparare dagli errori – Ambienti confinati e infortuni con dinamica a catena – la scheda di Infor.mo. 16793
25/05/2026: Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 4706 del 31 gennaio 2017 - Sul concetto dinamico del rischio e sull’adeguamento delle misure di prevenzione.
21/05/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Climate-driven trends influencing future occupational safety and health – 2026
19/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 18085 del 29 aprile 2015 - Rischi interferenti: omesso coordinamento tra interventi di protezione e prevenzione. La figura del preposto.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


ATTREZZATURE E MACCHINE

SAFAP 2026: gestione impianti criogenici e rischi di incidenti rilevanti


RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio vibrazioni e i cofattori di rischio


RLS

Compiti e attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Donne migranti e rischi psicosociali nel lavoro domestico e di cura


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità