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Attrezzature di lavoro: il ruolo dei coordinatori e della vigilanza

Attrezzature di lavoro: il ruolo dei coordinatori e della vigilanza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

26/05/2016

Alcuni interventi si soffermano sul ruolo dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri e sul ruolo dell’attività di vigilanza con particolare riferimento alla corretta gestione delle attrezzature di sollevamento.

Attrezzature di lavoro: il ruolo dei coordinatori e della vigilanza

Alcuni interventi si soffermano sul ruolo dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri e sul ruolo dell’attività di vigilanza con particolare riferimento alla corretta gestione delle attrezzature di sollevamento.

Bergamo, 26 Mag – Per fornire informazioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento ci siamo soffermati nei mesi scorsi sul seminario “ Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità”. Un seminario, promosso dal Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia, che si è soffermato anche sull’importanza di vari ruoli nel mondo edile per favorire e stimolare una maggiore prevenzione  dei rischi correlati all’uso delle attrezzature di lavoro.

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In “Il ruolo dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri”, a cura dell’Ing. Filippo Scopazzo (Ordine degli Ingegneri di Bergamo), ci si sofferma, ad esempio, sul ruolo e l'attività dei coordinatori alla sicurezza.
 
Riguardo ai dispositivi di sollevamento in cantiere, si indica che il Coordinatore “deve ‘considerare’ gru e attrezzature di sollevamento in genere” perché “sono quasi sempre interferenziali: il funzionamento o anche la sola presenza può condizionare o penalizzare la sicurezza di altri anche non coinvolti nell’utilizzo anche della medesima impresa”.
 
E quali sono i rischi prevalenti con le attrezzature di sollevamento? 
Il relatore segnala ad esempio: caduta cose/materiale; caduta dall’alto; errori di montaggio (caduta pezzi, crollo, rotture); urti, colpi, impatti, compressioni; cesoiamento, stritolamento (caduta elementi); investimento (da parte di mezzi meccanici), manutenzione (elettrocuzione, esposizione ad agenti chimici, ...); etc.
 
Il documento, ricco di immagini, ricorda che il Coordinatore “non può e non deve occuparsi di tutti i rischi ma … tutti i rischi devono essere valutati”. Parla inoltre di montaggio e installazione e si sofferma su cosa prevedere nel PSC ( Piano di Sicurezza e Coordinamento).  
Queste alcune indicazioni generali:
- “coordinamento tra diverse gru;
- limiti e divieti (sia generici che specifici con verbale da far firmare a D.L. e gruista), confinamenti zone (carico, scarico, basamento gru se rotante );
- definire o richiedere sia data evidenza di eventuali cessioni uso o accordi tra imprese (verbali da conservare in cantiere);
- richiedere che vi sia individuazione di chi è responsabile delle verifiche periodiche, delle manutenzioni e dei controlli sia quotidiani che trimestrali di funi e catene. Se non sappiamo chi deve fare cosa a chi ci rivolgeremo?
- plinto/basamento??? Opportuno chiedere verifica strutturista;
- marcatura di macchine ed accessori”;
- “idoneità ‘appoggio’ della gru (fondazione dedicata? Platea esistente?Prove di piastra? Relazione geotecnica?)”.
 
Il relatore riporta anche alcune indicazioni su cosa verificare in cantiere in corso d’opera:
- “la gru è un attrezzatura di lavoro che deve essere installata, manutenuta e utilizzata secondo precisi obblighi previsti a carico del Datore di Lavoro;
- il coordinatore verifica il rispetto delle indicazioni del PSC e dei contenuti del POS (che ha già verificato);
- durante i sopralluoghi l’assenza di comportamenti, situazioni ed anomalie in genere di carattere evidente ed esplicito;
- essendo un rischio interferenziale è opportuno che verifichi presenza e completezza della documentazione dei dispositivi di sollevamento;
- utilizzo di accessori di sollevamento conformi”;
- è opportuno “dare traccia di aver verificato la documentazione dei dispositivi di sollevamento senza sostituirsi al Datore di Lavoro;
- verifiche periodiche, manutenzione, dichiarazione corretta posa in opera, registro di controllo, idoneità appoggio gru, verifica funi e catene, verifica formazione (attestati);
- nel caso di riscontro di anomalie è ovviamente tenuto ad approfondire e se necessario a vietare l’utilizzo delle attrezzature”.
 
Ad affrontare invece il ruolo dellavigilanza è l’intervento “L'attività di vigilanza sulla corretta gestione delle attrezzature di sollevamento: verifiche, controlli, manutenzione e formazione/abilitazione degli addetti”, a cura di  Giuseppe Ravasio ( ATS Bergamo). 
 
Con riferimento al Decreto legislativo 81/2008 si ricorda chi può effettuare verifiche:
- “per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL;
- le successive verifiche possono essere effettuate dalle ASL o da soggetti abilitati”.
 
Inoltre il datore di lavoro, “per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e /o soggette a influssi che possono dare origine a situazioni pericolose”, provvede ad interventi di controllo straordinari “ogni volta che intervengano eventi eccezionali quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività”.
 
E i risultati dei controlli “devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”.
 
Si ricorda poi anche il comma 4 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 in cui sin indica che le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Sta al datore di lavoro “scegliere la strategia manutentiva più adeguata in relazione alla propria capacità organizzativa e alla politica aziendale al fine di minimizzare l’onere globale della manutenzione pur mantenendo alto il livello di efficacia”.
 
Ci sono quindi “tre livelli di intervento (su cui si esplica anche l’attività di vigilanza da parte dell’ATS):
- controlli : in carico al datore di lavoro ed effettuati da persona competente; devono essere registrati;
- manutenzione: in carico al datore di lavoro ed effettuata da persona competente; deve essere registrata;
- verifiche periodiche : in carico al datore di lavoro ed effettuate da soggetti abilitati (INAIL, ATS, soggetti privati); devono essere verbalizzate”.
 
Concludiamo rimandando alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma sui percorsi formativi, anche con riferimento all’ accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
 
 
“ Il ruolo dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri”, a cura dell’Ing. Filippo Scopazzo (Ordine degli Ingegneri di Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 2.30 MB).
 
“ L'attività di vigilanza sulla corretta gestione delle attrezzature di sollevamento: verifiche, controlli, manutenzione e formazione/abilitazione degli addetti”, a cura di  Giuseppe Ravasio (ATS Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 755 kB).
 
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
 
 
RTM
 
 
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