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Apparecchi di sollevamento: messa in servizio e verifiche periodiche
Roma, 14 Dic â Per apparecchi di sollevamento di tipo mobile si intendono âapparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari [ISO 4306]â.
A ricordarlo e a offrire indicazioni sulle caratteristiche costruttive e sulle fasi di cui si compone lâattivitĂ tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dellâattrezzatura e redazione del verbale di verifica) è il documento Inail dal titolo â Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011â realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dellâ Inail. Le attrezzature presentate sono le macchine movimento terra (terne, caricatori comunemente detti pale, ed escavatori), caricatori per movimentazione materiali e carrelli industriali attrezzati con prolunghe (comunemente detti muletti con bracci gru) o altri organi di presa per carichi oscillanti.
Riguardo al contenuto del documento oggi ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
- Gli apparecchi di sollevamento che non sono soggetti alle verifiche
- La comunicazione di messa in servizio e lâapplicativo CIVA
- La richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento
Gli apparecchi di sollevamento che non sono soggetti alle verifiche
Il documento - a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, UnitĂ operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, UnitĂ operativa territoriale di Taranto) â ricorda che ci sono attrezzature che, âanche se destinate ad operazioni di sollevamento (e pertanto progettate e costruite conformemente ai requisiti di cui alla parte 4 dellâallegato I alla Direttiva Macchine), non rientrano tra gli apparecchi di sollevamento materiali di cui allâallegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., e quindi soggetti al relativo regime di verifica periodica, in quanto lâorgano di presa non consente âla libera oscillazione in tutti i sensiâ del carico sollevatoâ.
Gli autori ne riportano, âa titolo meramente esemplificativoâ, alcune:

In particolare si precisa che gli stacker (lettera b), âseppure non si configurino come apparecchi di sollevamento mobili, rientrano comunque nel regime delle verifiche periodiche in quanto carrelli semoventi a braccio telescopicoâ.
Mentre fanno parte della tipologia degli apparecchi di sollevamento mobili e pertanto rientrano nel regime delle verifiche periodiche âanche le attrezzature che, seppure abbiano una destinazione dâuso principale diversa dal sollevamento di carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, assumono tale funzione mediante lâadozione di accessori o attrezzature intercambiabili (come il caso di macchine movimento terra o carrelli industriali, comunemente denominati muletti, attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico e attrezzature di lavoro similari)â.
La comunicazione di messa in servizio e lâapplicativo CIVA
Ci soffermiamo oggi in particolare sulla comunicazione di messa in servizio/ immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile.
Si ricorda che il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile âprovveda a dare comunicazione di messa in servizio allâunitĂ operativa territoriale Inailâ.
E per dare attuazione a quanto âprevisto dal codice dellâamministrazione digitale (CAD) e quindi agevolare lâutenza nellâinoltro di istanze esclusivamente per via telematica, lâInail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dallâIstituto alle diverse tipologie di utentiâ. Infatti dal 27 maggio 2019 â come ricordato anche nei nostri articoli â âla comunicazione di messa in servizio di unâattrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiestaâ.
Per avere informazioni piĂš dettagliare sullâapplicativo CIVA âsi rimanda alla circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019â.
Ricordiamo che la circolare indica che lâapplicativo CIVA permette la gestione dei seguenti servizi di certificazione e verifica:
- denuncia di impianti di messa a terra;
- denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- riconoscimento di idoneitĂ dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
- prime verifiche periodiche.
La richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento
Riguardo alla richiesta di prima verifica periodica si indica che il datore di lavoro, ai sensi dellâarticolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e in conformitĂ alla periodicitĂ stabilita al giĂ citato allegato VII, âdeve provvedere a richiedere allâunitĂ operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobileâ.
Si segnala che la periodicitĂ , âcome evidente dal punto 3.1.1 dellâallegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresenta il termine ultimo entro il quale lâattrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verificaâ. E âin assenza dellâeffettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, lâattrezzatura non potrĂ essere utilizzataâ.
Riprendiamo dal documento una tabella con le periodicitĂ prescritte:

Inoltre â continua il documento â la richiesta, âcome previsto dalla circolare del M.L.P.S. n. 11 del 25 maggio 2012 punto 1â, può ritenersi completa âse contiene almeno le seguenti informazioni:
- indirizzo completo presso cui si trova lâattrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dellâattrezzatura di lavoro (tipologia dellâattrezzatura di lavoro, matricola ENPI/ANCC/Ispesl/Inail/MLPS);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nellâelenco di cui allâart. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011;
- data della richiestaâ.
Si indica poi che dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare âinizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali lâInail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dellâarticolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inailâ.
Come per la comunicazione di messa in servizio dal 27 maggio 2019 la richiesta di prima verifica periodica di unâattrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 âdeve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVAâ.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail e ricordando che la prima verifica periodica âè finalizzata ad accertare la conformitĂ della configurazione dellâattrezzatura a quella/e previste/e dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dellâattrezzatura di lavoro, lâefficienza dei dispositivi di sicurezza e di controlloâ. Inoltre la prima verifica âprevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dellâattrezzaturaâ.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, â Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011â, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, UnitĂ operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, UnitĂ operativa territoriale di Taranto), versione 2020 (formato PDF, 5.09 MB).
Vai allâarea riservata agli abbonati dedicata a â La prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - 2020â.
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Giovanni | 14/12/2020 (15:32:18) |
| Mi spiegate come mai da tempo non si riesce a scaricare i documenti da cui sono tratti gli articoli ? | |
| Autore: Enrico | 14/12/2020 (15:52:27) |
| Basta aggiornare un po' di volte la pagina e funziona | |
