Apparecchi a pressione e tubazioni: come fare la prima verifica
Roma, 4 Mar – In un recente articolo abbiamo presentato il nuovo documento Inail “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” che descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica delle tubazioni in relazione agli apparecchi a pressione.
E il documento, che ha l’obiettivo di proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti, fornisce riguardo alla prima verifica periodica alcune utili istruzioni.
Le operazioni di verifica periodica
Il documento - a cura di Nicola Altamura, Francesco Giacobbe, Iuri Mazzarelli e Elisa Pichini Maini - ricorda che in generale “una verifica periodica è finalizzata ad accertare:
- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso dell’attrezzatura,
- il suo stato di manutenzione e conservazione,
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante o specifiche per l’attrezzatura di lavoro,
- l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
E si indica che per le operazioni di verifica “il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione”.
Esami e controlli per le tubazioni
Si indica che se la prima delle verifiche periodiche prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro, “nel caso delle tubazioni e in aggiunta ai controlli che si effettueranno anche nelle verifiche periodiche successive, in occasione della prima delle verifiche periodiche si deve:
- individuare la tubazione (o la/e linea/e che la comprendono), oppure le tubazioni facenti parte di un insieme divisibile oppure l’unità indivisibile con la/le tubazione/i che comprende. Qualora non fattibile altrimenti, le tubazioni possono essere individuate a mezzo P&Id” (disegno che evidenzia le interconnessioni tra le apparecchiature di un processo, il sistema delle tubazioni di interconnessione e la strumentazione per il controllo del processo, ndr) “e/o disegno costruttivo;
- verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall’Ispesl o dall’Inail all’atto della dichiarazione della loro messa in servizio ex art. 6 del d.m. 329/04 o della loro riqualificazione ai sensi dell’art. 16 del d.m. 329/04;
- constatare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza a quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio;
- verificare l’esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante”.
Si ricorda poi che trattandosi della prima verifica periodica, questa verifica consiste inoltre “nei seguenti esami e controlli:
- esame documentale;
- controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;
- controllo dei parametri operativi.
Il documento entra nello specifico dei tre punti.
Ad esempio riguardo ai controlli di cui alla lettera a) si indica che “consistono in:
- esistenza e correttezza della dichiarazione di conformità: modulo di certificazione, numero certificato, limiti ammissibili, identificazione dell’attrezzatura, etc…15;
- verifica disegni costruttivi e/o P&Id;
- installazione conforme alle indicazioni riportate nel manuale d’uso e alla dichiarazione di corretta installazione;
- esistenza e documentazione dei dispositivi di protezione e controllo in conformità al manuale d’uso dell’insieme o alla relazione tecnica dell’attrezzatura;
- relazione tecnica di cui all’art. 6 del d.m. 329/04, con eventuali allegati datasheet dei dispositivi di sicurezza (calcoli portate, tarature, etc,);
- registro di controllo di cui all’art. 71 del d.lgs. 81/08;
- verbale di verifica di messa in servizio per le attrezzature soggette a tale regime;
- verbale di eventuali riparazioni per attrezzature soggette al regime dell’art. 14 del d.m. 329/04;
- verbale di riqualificazione periodica di cui all’art. 16 del d.m. 329/04 ove esistente (spesso indicato nel seguito con la dicitura ‘verbale di qualifica Inail’)”.
Il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione
I controlli di cui alla lettera b) - controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione - possono poi “essere effettuati con prove a banco oppure con simulazioni oppure, qualora non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio”.
In particolare, continua il documento, “l’accertamento dell’efficienza delle valvole di sicurezza può avvenire o direttamente (prove a banco, simulazioni, in esercizio), oppure verificando che il verbale della loro ultima taratura sia ancora entro i limiti di validità. Detto verbale può essere sostituito dalla dichiarazione CE del fabbricante della valvola qualora la taratura originaria sia in corso di validità rispetto alla periodicità di verifica dell’attrezzatura/insieme.
Ad esempio: nel caso di una tubazione con periodicità di verifica periodica pari a 5 anni (dichiarazione di messa in servizio nel 2011, PVP prevista nel 2016), se la valvola di sicurezza ha una dichiarazione di conformità datata 2012 e il fabbricante della valvola di sicurezza non ha indicato alcuna scadenza di revisione della taratura nel manuale d’uso, la taratura della valvola avrà validità fino al 2017, e una PVP eseguita nel 2016 potrà avvalersi della dichiarazione CE della valvola di sicurezza. Diversamente, se il fabbricante della valvola ha indicato nel manuale d’uso la necessità di tararla ogni tre anni, all’atto della PVP il verificatore dovrà accertarne direttamente l’efficienza”.
Si segnala poi che per quanto già oggetto di controllo all’atto della verifica di messa in servizio laddove prevista, “sarà sempre bene controllare che lo scarico dei dispositivi di sicurezza avvenga in modo da non arrecare danni alle persone”.
E “l’installazione di valvole d’intercettazione sull’entrata e sull’uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell’Inail o delle AsL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo (comma 4.3.1.2. dell’allegato II del d.m. 11 aprile 2011). Tali intercettazioni vengono in genere inserite per usi manutentivi sui dispositivi di protezione, ma il loro impiego è subordinato a una attenta analisi dei rischi che includa le misure di sicurezza nel caso di loro impiego, prevedendo dispositivi di protezione alternativi”. Si ricorda poi che per gli insiemi, “l’installazione di tali intercettazioni deve essere stata prevista dal fabbricante dell’insieme”.
Controllo dei parametri operativi
Infine i controlli di cui alla lettera c) - controllo dei parametri operativi – “sono finalizzati all’accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Il controllo deve avvenire in campo leggendo i valori disponibili (pressione, temperatura, portate, livelli, etc.) ed eventualmente in sala controllo nel caso di accessori di controllo a trasduzione di segnale. Si fa notare che i dispositivi di protezione e controllo possono essere installati sulla tubazione oggetto della verifica ovvero sulle attrezzature collegate dalla tubazione stessa”.
Si segnala poi che:
- durante la verifica di funzionamento “devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all’art. 14 del d.m. 329/04”;
- “l’Inail e i soggetti abilitati dovranno adottare i modelli di scheda tecnica ed i verbali riportati nell’allegato IV del d.m. 11 aprile 2011 sui quali deve essere presente solo l’intestazione dell’ente o del soggetto che ha effettuato la verifica, non entrambi i loghi”;
- “ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità o inadeguatezza per l’esercizio in sicurezza della tubazione, il verificatore deve ordinare il divieto d’uso della tubazione (o linea o insieme), rilasciando la scheda tecnica e il verbale con esito negativo”.
Senza dimenticare che il datore di lavoro “deve comunicare alla sede Inail competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati”.
Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente e che riporta ulteriori dettagli riguardo ai controlli indicati, si sofferma anche sulla vera e propria redazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica e allega utili documenti esemplificativi:
- esempio di compilazione di scheda tecnica per tubazioni singole;
- esempio di verbale di prima verifica periodica su tubazioni singole;
- esempio di compilazione di scheda tecnica per insiemi indivisibili;
- esempio di verbale di Prima Verifica Periodica su insieme indivisibile.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Nicola Altamura (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Bari), Francesco Giacobbe (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Messina), Iuri Mazzarelli (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Milano) e Elisa Pichini Maini (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) - edizione 2018 (formato PDF, 25.17 MB).
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