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Interpello: l’allegato IV del Testo Unico e gli autoferrotranvieri

Interpello: l’allegato IV del Testo Unico e gli autoferrotranvieri
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Luoghi di lavoro

15/04/2014

La risposta ad un quesito sulla predisposizione di locali di riposo e refezione, degli spogliatoi e armadi per il vestiario per il personale autoferrotranviere. Si applicano integralmente i punti 1.11 e 1.12 dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

Roma, 15 Apr – Un parere della Commissione Interpelli, fornito il 13 marzo 2014, riguarda  la categoria degli autoferrotranvieri e l’integrale applicazione dei punti 1.11 (Locali di riposo e refezione) e 1.12 (Spogliatoi e armadi per il vestiario) dell’allegato IV (Requisiti dei  luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008.

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L’Interpello n. 4/2014 ha infatti per oggetto la “risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri”, quesito posto dall’ Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri.
 
Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative.
 
Si premette che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "[...] con decreti, [...], si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione".
 
E il comma 3, dell'articolo 3 – sempre del D.Lgs. 81/2008 - prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché [...] le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto”.
 
Partendo da queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
La legge n. 191 del 1974 “riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell' esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l'igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. 303/1956”.
 
Pertanto, “preso atto che le disposizioni del D.P.R. 303/1956 sono state trasposte nell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Si osserva infine che “le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un'interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all'azzeramento o allacompressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso”.
 
 
 
 
 
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