I requisiti dei luoghi di lavoro: altezze, porte e scale fisse
Milano, 7 Sett – Nei mesi scorsi abbiamo presentato un volume, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), che vuole favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge, con particolare riferimento ai titolari e lavoratori delle imprese artigiane.
E proprio per facilitare la conoscenza della normativa il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare” non si sofferma solo sulla prevenzione dei rischi e sulla gestione dei rischi, ma presenta anche precise indicazioni sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro.
La pubblicazione segnala che, per conoscere i requisiti dei luoghi di lavoro, le fonti legislative sono costituite essenzialmente dal Decreto legislativo 81/2008 (artt. 63 e seguenti e allegato IV) e, per quanto riguarda il settore alimentare, dalle norme contenute nel cosiddetto “pacchetto igiene” (un insieme di testi legislativi emanati dall’Unione Europea) con particolare riferimento all’allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Nel volume viene riportato un breve sunto di quelli che sono i principali aspetti da conoscere, con particolare attenzione al comparto artigianale.
Ci soffermiamo oggi in particolare su altezze, porte, scale e parapetti.
Cominciamo parlando di altezze, in relazione agli ambienti di lavoro in locali chiusi.
I luoghi e aree di lavoro non devono avere un’altezza inferiore a 3 m.
Mentre “per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente”. In “linea di massima”, il documento indica:
- “Luoghi e aree adibite esclusivamente ad uffici = non inferiore a 2,70 m;
- Depositi, magazzini e corridoi = non inferiore a 2,40 m”.
E riguardo a porte e portoni?
Queste le indicazioni:
- “ambienti di lavoro frequentati da non più di 25 persone = 1 sola porta (per ogni singolo locale) di larghezza minima 80 cm;
- ambienti di lavoro frequentati da più di 25 persone e da meno di 50 = 1 sola porta (per ogni singolo locale) di larghezza minima 120 cm;
- ambienti di lavoro frequentati da più di 50 persone = 2 porte (per ogni singolo locale) di cui una di larghezza minima 80 cm ed una di larghezza minima di 120 cm;
- le porte ed i portoni che si aprono nei due sensi devono essere trasparenti ad altezza occhi;
- sulle porte trasparenti deve essere applicato un segno indicativo di ingresso posto all'altezza degli occhi”.
In merito al tema dei locali sotterranei, già affrontato in altri articoli di PuntoSicuro, si indica che:
- “è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei;
- in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. in tali casi il Datore di Lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
Le indicazioni per le scale fisse a gradini:
- “pedata e alzata devono essere dimensionate in modo regolare, e in particolare devono essere rispettate le seguenti indicazioni: alzata minima cm 16, massima cm 18; l’altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione; pedata di altezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 63 (Regolamento locale di igiene tipo Regione Lombardia);
- per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli (Regolamento locale di igiene tipo Regione Lombardia);
- la larghezza deve essere adeguata alle esigenze del transito, e comunque non inferiore a m. 1,20 riducibili a m 1 per le costruzioni fino a due piani e/o ove vi sia servizio di ascensore (Regolamento locale di igiene tipo Regione Lombardia);
- la scala deve essere dotata di illuminazione e i gradini non devono essere scivolosi;
- se la scala ha un lato aperto, esso deve essere protetto con un parapetto; se non vi sono lati aperti ci deve essere almeno un corrimano”.
E sempre con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle scale, concludiamo questa breve e non esaustiva carrellata di requisiti, parlando di parapetti.
In particolare è richiesto un parapetto:
- “in ogni piano rialzato o piattaforma, su tutti i lati aperti eccezion fatta – ovviamente – per il lato di accesso alla scala;
- su tutti i lati aperti di: impalcature; passerelle; ripiani; rampe di accesso; balconi; posti di lavoro sopraelevati”.
Detto parapetto “deve essere conforme alle seguenti regole:
- altezza pari ad almeno 1 m;
- dotato di almeno due correnti, di cui quello più basso fissato a metà distanza fra quello superiore e il pavimento;
- costruito in materiale rigido e resistente;
- può inoltre avere un arresto al piede costituito da una fascia continua alta almeno 15 cm”.
Ricordiamo che indicazioni sulle caratteristiche dei parapetti per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008) si possono trovare all’articolo 126 e nell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008.
Segnaliamo infine che il volume dedicato a imprese artigiane e PMI si sofferma anche su altri requisiti dei luoghi di lavoro: illuminazione, areazione, pavimenti, pareti e servizi igienici.
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
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