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Edilizia: sicurezza con apparecchi di sollevamento e ponti su ruote a torre
Milano, 14 Apr – In considerazione dei tanti pericoli, e purtroppo anche dei tanti infortuni, connessi alle attività che si svolgono nei cantieri edili, Puntosicuro in questi mesi si è spesso soffermato sui contenuti delle linee di indirizzo approvate dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024, con la Deliberazione n. 3679/2024, e prodotto dal lavoro congiunto della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico Costruzioni di Regione Lombardia.
Il documento “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, che, come dice il titolo, è rivolto al mondo delle grandi opere, fornisce alle stazioni appaltanti, ai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) delle ATS di Regione Lombardia, alle committenze, ai coordinatori per la sicurezza e alle imprese, utili indicazioni tese a delineare un quadro completo della sicurezza in cantiere.
Le linee di indirizzo comprendono anche vari allegati e ci soffermiamo oggi, in particolare, sull’allegato III “Indicazioni circa le attrezzature di lavoro, opere provvisionali, impianti, DPC e DPI” affrontando i seguenti argomenti:
- Sicurezza in cantiere e apparecchi di sollevamento: le tipologie
- Sicurezza in cantiere e apparecchi di sollevamento: la documentazione
- Sicurezza in cantiere: l’utilizzo dei ponti su ruote a torre
Sicurezza in cantiere e apparecchi di sollevamento: le tipologie
Riguardo agli apparecchi di sollevamento il documento ricorda che durante l’attività di cantiere “risulta quasi sempre necessario effettuare operazioni di sollevamento per spostare materiali, carichi o persone”. E “qualsiasi sollevamento deve essere effettuato con attrezzature che siano:
- adatte allo scopo:
- idonee per il luogo di utilizzo;
- dimensionate in funzione del carico da movimentare;
- performanti per la specifica operazione e che garantiscano la massima sicurezza di esercizio”.
Rimandiamo alla lettura del documento per quanto riguarda gli aspetti normativi e gli aspetti connessi alle verifiche periodiche e veniamo alle tipologie di apparecchi di sollevamento.
Si indica che l’allegato IV del D.M. 11 aprile 2011 “definisce le diverse tipologie di apparecchi di sollevamento suddividendole in due macro categorie: sollevamento persone e sollevamento cose”. E una seconda distinzione si basa sul “tipo di installazione/montaggio secondo la quale gli apparecchi possono essere “di tipo mobile o trasferibile” o “di tipo fisso””.
Ricordando che in cantiere “vengono utilizzati quasi esclusivamente apparecchi di tipo mobile o trasferibile, sia per il sollevamento di cose che di persone”, è possibile trovare:
- “apparecchi per sollevamento persone di tipo trasferibile
- ascensori e montacarichi da cantiere;
- apparecchi per sollevamento persone di tipo mobile
- Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE);
- apparecchi di tipo mobile che possono essere attrezzati sia per il sollevamento cose che per il sollevamento di persone
- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- apparecchi di tipo trasferibile per il sollevamento di cose
- Gru a torre e Gru a cavalletto per edilizia
- apparecchi di tipo mobile per il sollevamento di cose
- Gru a braccio girevole montata su autocarro e Autogrù”.
Sicurezza in cantiere e apparecchi di sollevamento: la documentazione
Il documento si sofferma anche sulla documentazione a corredo delle attrezzature di sollevamento.
Dopo aver ricordato che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza “sono analizzate, inserite e specificate le attrezzature di lavoro prescelte per le lavorazioni da effettuarsi in cantiere”, si indica che “ogni apparecchio di sollevamento presente deve essere corredato della seguente documentazione:
- Targhetta CE identificativa e dichiarazione di conformità CE;
- Libretto di uso e manutenzione;
- Numero di matricola INAIL identificativo dell’apparecchio;
- Verbale di verifica periodica in corso di validità con cadenza annuale;
- Registrazione degli interventi manutentivi e dei loro esiti, secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel manuale;
- Dichiarazione di corretto montaggio, applicabile ai soli apparecchi di tipo trasferibile”.
Ci si sofferma poi sugli accessori di sollevamento.
Gli accessori di sollevamento, utilizzati nella movimentazione dei carichi “devono essere appropriati al tipo di grave da movimentare ovvero devono essere utilizzati e manutenuti secondo le indicazioni fornite dal fabbricante”. Il punto 4.4 della Direttiva Macchine - 2006/42/CE specifica che ogni accessorio “debba essere accompagnato dalla documentazione attestate le modalità di utilizzo, i suoi limiti, le istruzioni per la manutenzione ed il coefficiente di prova statica unizzato per il suo collaudo”.
Il documento si sofferma anche sulla formazione degli operatori, ma rimandiamo, in questo caso, anche ai nostri articoli con riferimento alle novità dell’ accordo Stato-Regioni rep-59/CSR del 17/04/2025.
Sicurezza in cantiere: l’utilizzo dei ponti su ruote a torre
Riguardo alle attrezzature il documento regionale si sofferma anche sui ponti su ruote a torre, i cosiddetti trabattelli che sono “opere provvisionali di servizio impiegati in interventi, in genere di breve durata, di manutenzione, di restauro, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici”.
Veniamo ad alcune indicazioni relative all’ utilizzo del trabattello.
Si segnala che questi dispositivi di protezione collettiva (DPC) sono disciplinati dall’art. 140 del D.Lgs. 81/2008 che ne “definisce le seguenti modalità di impiego, finalizzate a garantire la stabilità dell’opera provvisionale per tutelare la sicurezza del lavoratore durante l’attività in quota:
- I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
- Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
- Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso, dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
- I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’ALLEGATO XXIII.
- La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
- I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.
Si indica poi che i trabattelli che possono non essere vincolati, in quanto è ammessa una deroga in tal senso, sono “quelli conformi alle indicazioni dell’Allegato XXIII, che di seguito si riportano:
- il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004;
- il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale;
- l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno per l’assenza di vento e 8 m se utilizzato all’esterno per la presenza di vento;
- per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
- per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004”.
Inoltre sono ammessi “i trabattelli fabbricati o commercializzati in altro Paese membro dell’Unione Europea o nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia”. E l’applicazione della norma tecnica UNI EN 1004 da parte del fabbricante, “essendo richiamata espressamente dal D.Lgs. 81/2008, diventa obbligatoria e deve pertanto essere menzionata nel libretto del trabattello”. Quanto all’uso del trabattello per l’accesso in copertura, la sola conformità alla UNI EN 1004 “non è sufficiente ma, rispetto ad essa, vanno aggiunti ulteriori requisiti specifici”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento regionale che, riguardo ai ponti su ruote a torre si sofferma anche su vari altri aspetti
- classificazione dei trabattelli
- documentazione che deve essere disponibile
- marcatura
- montaggio, uso e smontaggio.
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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