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COVID-19: quali sono le novità per palestre, piscine e centri benessere?

COVID-19: quali sono le novità per palestre, piscine e centri benessere?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

21/05/2021

Le indicazioni del nuovo decreto-legge riguardo alle riaperture e le misure di contenimento previste nelle linee guida della Conferenza delle Regioni. Focus su palestre, piscine, centri natatori e centri benessere.

Roma, 21 Mag – Continuano i segnali di riapertura e di alleggerimento delle misure di contenimento dipendenti dal miglioramento dei dati relativi all’emergenza COVID-19, dalla diffusione della vaccinazione sul territorio e, in particolare, dal recente Decreto-legge 18 maggio 2021 n.65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Riguardo a questi “segnali” ci soffermiamo oggi in particolare sulle novità che riguardano palestre, piscine, centri natatori e centri benessere riprendendo non solo quanto previsto dal nuovo decreto-legge, ma anche quanto contenuto nell’ultima versione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

Segnaliamo, a questo proposito, che il decreto-legge 65/2021, riguardo ai centri benessere, fa esplicito riferimento al comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 dove si indica che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Il nuovo decreto e le novità per palestre, piscine e centri benessere

Riguardo alle previste riaperture delle attività nelle cosiddette “zone gialle”, riprendiamo quanto contenuto nell’articolo 4 del decreto-legge 65/2021 in relazione a palestre, piscine, centri natatori e centri benessere.

 

Si indica che dal 24 maggio 2021, in zona gialla, “le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo”.

 

 

Inoltre (comma 2) dal 1° luglio 2021, in zona gialla, “sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti”, sempre “in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”. Tale articolo 6 (Piscine, palestre e sport di squadra) aveva già previsto che a decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla fossero consentite le attività delle piscine all'aperto.

 

Infine dal 1° luglio 2021, sempre in zona gialla, “sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.

 

Linee guida: le indicazioni generali per centri benessere e piscine termali

Rimandando per piscine e palestre alla lettura dei protocolli e linee guida citati nel decreto, riprendiamo brevemente oggi una scheda, presente nelle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni, dal titolo “Piscine termali e centri benessere”.

 

Le indicazioni contenute si applicano alle piscine termali pubbliche e finalizzate ad uso collettivo e ai centri benessere, “anche inseriti in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco”.  

 

Queste le indicazioni di carattere generale:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare.
  • Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Prima dell’accesso, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
  • Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
  • La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
  • Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.
  • Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, qualora ne sia consentito l’uso, in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere. In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
  • Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.
  • Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici e, qualora ne sia consentito l’utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
  • È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo”.

 

Per le attività di ristorazione il documento rimanda alla scheda tematica specifica e indica che “non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione”.  

 

Linee guida: le indicazioni specifiche per i trattamenti alla persona

Veniamo ad alcune indicazioni specifiche per i centri benessere:

  • “Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute”.  

 

 

Riportiamo, infine, indicazioni per i trattamenti alla persona (ad esempio massoterapia, sauna, bagno turco):

  • “L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
  • E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
  • Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l’uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
  • La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 2 metri se non è indossata la mascherina, sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
  • Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
  • Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
  • Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della scheda che presenta ulteriori specifiche indicazioni per le piscine termali.

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 20 maggio 2021, 21/67/CR05/COV19 (formato PDF, 443 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Ubaldo - likes: 0
01/06/2021 (07:26:49)
Centro benessere chiusi ....
Ma questi signori lo prendono
L’autobus e la metropolitana
pieno come un uomo.
Covid quando gli pare.

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