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Buone prassi per le attività subacquee delle agenzie ambientali

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

20/12/2013

Sono state validate le buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di carattere tecnico-scientifico con riferimento alle attività di Ispra e delle agenzie ambientali. I rischi specifici e le aree di intervento per la prevenzione.

Roma, 20 Dic – Ci sono attività e mansioni, come quelle legate al mondo subacqueo professionale, che sono relative ad ambienti estremi e che necessitano in modo particolare della presenza e ferrea applicazione di precisi standard operativi e norme procedurali.
 
Per questo motivo la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza ha validato nella seduta del27 novembre 2013 una buona prassi dal titolo “Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali”.
 
In particolare il presente documento è stato redatto per delineare una “procedura operativa” che garantisse “lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali, rivolto agli operatori del sistema delle Agenzie che svolgono attività subacquea di monitoraggio e controllo dello stato dell’ambiente ed è stato realizzato al fine di individuare responsabilità, valutare i rischi e le conseguenti misure di prevenzione ivi comprese l’addestramento e la formazione”.


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Dunque l’obiettivo delle buone prassi proposte è quello di “supportare lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee che, in fase di programmazione, non richiedono elevati sforzi fisici. Le procedure operative riportate nel documento sono state provate sul campo e ne è stata valutata l’applicabilità e l’efficacia”.
 
In particolare sono stati analizzati i seguenti rischi specifici:
- “intossicazione da ossigeno e da biossido di carbonio;
- narcosi da profondità;
- barotraumi;
- sovradistensione polmonare ed embolia gassosa arteriosa;
- sovradistensione gastrointestinale;
- vertigini alternobariche;
- infortunio per caduta con effetti fino all’annegamento;
- ipotermia e ipertermia;
- patologie da decompressione;
- traumi;
- lesioni, urticazioni ed avvelenamenti da organismi marini;
 
Tale buona prassi ha lo scopo inoltre di “colmare un vuoto normativo per le attività subacqueescientifiche al fine di garantire l’assenza d’infortuni e malattie professionali riducendo il più possibile la probabilità che si verifichino incidenti, con conseguenti possibilità di infortunio e eliminando le cause che possano produrre malattie da lavoro non solo all’interno delle Agenzie ma per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione delle buone prassi come le attività scientifiche nel campo dell’archeologia subacquea, della geologia marina, per il monitoraggio e campionamento dell’ambiente marino, nel campo della biologia, della chimica, nel campo della fotografia e cinematografia”.
 
Dunque le procedure operative riguardano tutte le attività subacquee di carattere tecnico-scientifico, in genere “senza sforzo”, dedicate allo studio e al monitoraggio degli ambienti acquatici, anche con utilizzo di strumentazione foto e video.
Restano tuttavia “escluse le attività svolte nelle aree portuali, le attività nelle aree in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica. Sono esclusi, inoltre, gli interventi di emergenza ambientale e salvataggio, riservati esclusivamente ai corpi e istituzioni dello Stato. Sono esplicitamente escluse tutte le attività di natura tecnica, riconducibili al profilo di Operatore Tecnico Subacqueo”.
 
Riprendiamo infine dal documento “Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali” – elaborato da ISPRA, ARPA Liguria, ARPA Toscana, ARPA Emilia Romagna, ARPA Marche, ARPA Campania, ARPA Sicilia, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, INAIL CONTARP centrale, AIOSS, ISSD, CIR, AiFOS, CGIL, CISL, UIL - alcune indicazioni sui criteri generali di prevenzione della salute nelle attività subacquee.
 
La prevenzione dai rischi connessi con le attività subacquee è infatti riconducibile a quattro aree di intervento: fisica e alimentare, organizzativa, formativa e sanitaria.
 
La prevenzione fisica e alimentare “si attua mediante uno stile di vita sobrio e attento alla salubrità dei comportamenti con particolare riferimento alla forma fisica, all’allenamento periodico, alla corretta alimentazione, all’uso moderato di bevande alcoliche di cui è vietato l’utilizzo nelle 12 ore prima e dopo l’immersione. Lo stato di forma fisica e la capacità di compiere attività in immersione viene verificata dal Medico competente sentito il medico subacqueo durante visita per l’idoneità all’immersione e nelle visite per l’abilitazione al ritorno alle immersioni dopo malattia/infortunio”.
 
La prevenzione organizzativa si attua invece attraverso “l’analisi dei fenomeni riguardanti lo stress lavoro correlato e l’ergonomia del lavoro secondo le disposizioni e le procedure emanate dal Ministero del Lavoro e recepite nelle linee guida della Conferenza permanente Stato Regioni, mettendo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione dal fenomeno infortunistico e dalle malattie professionali”.
 
La prevenzione formativa e di addestramento, si ottiene “mediante il trasferimento delle più avanzate conoscenze sulle tecniche d’immersione, delle tabelle di decompressione preventiva e dei pericoli ai quali può andare incontro il subacqueo”.
Si ricorda che il Datore di Lavoro “ha l’obbligo di erogare periodica specifica formazione in materia di:
- valutazione dei rischi e tutela dei lavoratori dai rischi infortunistici e dalle malattie professionali;
- corrette procedure e metodi di svolgimento delle attività ivi compresi l’uso e la gestione delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza;
- tutela della salute e della sorveglianza sanitaria”.
 
Gli Operatori Subacquei (OS) hanno inoltre l’obbligo di “partecipare a tutte le attività di formazione e addestramento erogate dal Datore di Lavoro. Il dirigente ed i preposti hanno l’obbligo ciascuno per le proprie attribuzioni e responsabilità di segnalare eventuali violazioni anche al fine di sanzionare gli operatori che derogassero dall’obbligazione”.
 
Ricordiamo infine che l’attuazione della sorveglianza sanitaria periodica “costituisce obbligo del Datore di Lavoro in relazione ai rischi specifici a cui è associato l’OS e consiste in: visita medica preventiva, periodica e straordinaria”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 


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Rispondi Autore: manos - likes: 0
20/12/2013 (15:37:37)
un altra cosa ibrida che crea confusione senza risolvere niente!!

la subacquea va classificata o come sportiva - quindi di competenza dei diving sportivi o come industria quindi di competenza degli OTS (come certificazione minima), categoria esclusa da questa presentazione!!
Non esistono categorie "ibride", per quando ci si sforza a riconoscere le attività degli sportivi come attività rientranti nella categoria dei sommozzatori (OTS).
Forse una minor ricerca di trovare le scappatoie a discapito della professionalità e la sicurezza avrebbe risolto la maggior parte dei problemi che si incontrano nel settore!!!
Rispondi Autore: Stefano Acunto - likes: 0
31/01/2014 (18:14:38)
Gent.mo Manos (Kouvakis?),
ammettendo che possa essere legittimo tirare acqua al proprio mulino e/o non essere sufficientemente informati, non è comunque accettabile che si faccia una cattiva informazione: che la subacquea vada classificata o come sportiva o come industriale è una sua opinione che ovviamente non condivido affatto!! Informo che esiste la Subacquea Scientifica che non ha niente a che vedere nè con la subacquea industriale nè con quella sportiva. E' un tipo di immersione mosso da necessità di ricerca scientifica, monitoraggio e studio dell'ambiente subacqueo, quindi da un interesse collettivo non direttamente dettato da motivazioni economiche. In virtù di questa sua particolarità questo tipo di immersione viene considerata un'eccezione nelle normative che controllano le attività lavorative subacquee di mezzo mondo (basti fare riferimento a ciò che accade in U.S.A.), tanto da essere normate con specifiche procedure operative e requisiti di sicurezza, quello che si è cercato di fare con queste Buone Prassi. Non stiamo parlando nè di "ibridi" nè siamo alla ricerca di "far rientrare nella categoria dei sommozzatori OTS" chi non lo è, ma converrà che non è neanche corretto cercare di far rientrare nella categoria degli Operatori Scientifici Subacquei chi non ha i titoli per esserlo. Ad ognuno la propria professionalità ed a ciascuna categoria il dovere di garantire la sicurezza dei propri lavoratori!! Già, caro Manos, parlo di quella professionalità e sicurezza che con queste Buone Prassi si intende tutelare senza alcuna "scappatoia"!!!
Quasi dimenticavo, a proposito di risolvere qualcosa o meno, vorrei solo aggiungere che l'attuazione di queste Buone Prassi consentirà ai ricercatori dell'ISPRA ed ai dipendenti delle varie ARPA di tornare a lavorare in acqua in sicurezza garantendo il controllo e la tutela dell'ambiente e l'ottemperanza agli obblighi di legge in materia di monitoraggio delle acque marino costiere.
Rispondi Autore: Sergio Sgrò - likes: 0
28/03/2014 (14:33:03)
Personalmente penso che chiunque effettui immersioni lavorative anche a carattere scientifico e che comunque prevedono l'uso di attrezzature o utensili per effettuare rilevamenti, campionamenti, ricerche, recuperi o montaggi di strumentazioni (vedi sonde multiparametriche, correntometri, mareografi, correntometri e quant'altro) debba aver garantita la propria incolumità utilizzando in maniera scrupolosa metodi e attrezzature con cui si effettuano le immersioni attue a mantenere un margine di sicurezza alto. Di seguito elenco quelle che secondo me sono le condizioni "essenziali" di sicurezza per tutte quelle attività subacquee lavorative che non abbiano scopo ricreativo/sportivo.
Utilizzo di un sistema diverso dallo SCUBA che garantisca una fonte di aria praticamente inesauribile(pacco bombole+compressore), quindi scafandro semirigido o rigido (tipo Kirby Morgan 18/17 o EXO 26 con elmetto)che in caso di malessere dell'operatore scongiuri esiti fatali per annegamento (respirazione oronasale), costante comunicazione con la superficie, telecamera per ripresa video, registrazione audio/video, standby diver in superficie pronto a intervenire e visite mediche di idoneità annuali obbligatorie per gli operatori subacquei. Per imparare a utilizzare questo sistema da immersione dovrebbe essere obbligatorio la frequenza di un corso professionalizzante come quello da Operatore Tecnico Subacqueo. Su questi principi dovrebbero essere basati gli standard minimi di sicurezza e di formazione di subacquei che operano per conto di associazioni, enti di ricerca, Università ecc.

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