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Patente a crediti: l’aggiornamento delle risposte INL ai quesiti sulla patente

Patente a crediti: l’aggiornamento delle risposte INL ai quesiti sulla patente
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

08/07/2025

Le risposte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, aggiornate al 26 giugno 2025, alle domande inviate sull’obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Patente a crediti: l’aggiornamento delle risposte INL ai quesiti sulla patente

Le risposte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, aggiornate al 26 giugno 2025, alle domande inviate sull’obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Roma, 8 Lug – In relazione al nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori in edilizia, connesso alla cosiddetta patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, sono stati diversi, in questi mesi, i dubbi e le richieste di chiarimenti interpretativi da parte degli operatori.

 

Proprio in considerazione di queste richieste l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) non solo ha fornito varie indicazioni sulla patente a crediti – ad esempio, attraverso la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – ma ha anche presentato una serie di risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions), cioè le "domande poste frequentemente" (parlando di FAQ si fa normalmente riferimento anche alle risposte).

 

Le FAQ sulla patente a crediti sono state aggiornate più volte nel tempo – ad esempio il 15 ottobre 2024, il 6 novembre 2024, il 17 gennaio 2025 e il 31 gennaio 2025 – con riferimento non solo al Decreto 18 settembre 2024 n. 132 (“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”), ma anche alle eventuali altre novità normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Ci soffermiamo oggi sulla versione, pubblicata dall’Ispettorato, aggiornata al 26 giugno 2025. Una versione che contiene le risposte a trentadue diverse domande.

 

Presentiamo alcune delle risposte dell’Ispettorato soffermandoci sui seguenti argomenti:

  • Risposte INL: società consortili ed esenzione giustificata
  • Risposte INL: obblighi formativi e rinnovo qualificazione SOA
  • Risposte INL: prestazioni di natura intellettuale ed esonero dalla patente


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Risposte INL: società consortili ed esenzione giustificata

Ci soffermiamo, ad esempio, sulla risposta alla FAQ 16 (anche perché, come vedremo, su questo tema ci sono nuove indicazioni).

 

Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.L.vo 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all’art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36/2023.

 

La risposta: “le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate”.

 

Altra domanda su cui ci soffermiamo è la 17.

 

In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”.

 

L’Ispettorato indica che, come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, “il portale consente di indicare la ‘non obbligatorietà’ o ‘l’esenzione giustificata’ da un determinato requisito. La ‘non obbligatorietà’ dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L' ‘esenzione giustificata’ va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento)”.

 

L’ ‘esenzione giustificata’ – continua la risposta – “va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti”.

 

Risposte INL: obblighi formativi e rinnovo qualificazione SOA

Veniamo ad alcune delle ultime domande e risposte inserite nel nuovo aggiornamento.

 

La domanda 29: Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?

 

La risposta: “Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato”.

 

Veniamo alla domanda 30.

 

Qualora un operatore economico, in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione il contratto per il relativo rinnovo, l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti.

 

La risposta: “Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l’impresa non debba procedere con la presentazione dell’istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti”.

 

Veniamo alla precisazione (FAQ 31) relativa alla FAQ 16.

 

Con riferimento alla FAQ n. 16, voglia codesto Ispettorato Nazionale del Lavoro esplicitare l’esenzione dall’obbligo della patente a punti, ai sensi dell’art. 27, comma 15, del D.Lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all’art. 31 dell’All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso, ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

 

In questo caso si sottolinea che “in linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate”.

 

Risposte INL: prestazioni di natura intellettuale ed esonero dalla patente

È poi importante la risposta alla FAQ 32 che aggiorna l’elenco delle attività professionali esonerate dal possesso della patente a crediti.

 

Partiamo dalla domanda.

 

Si chiede se l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, - se, pertanto, tutte queste figure - possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art.27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.

 

La risposta: “Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come ‘prestazioni di natura intellettuale’ in quanto ‘costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse’ (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806)”.

 

Ricordiamo, in conclusione, e a proposito degli esoneri, che l’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale di tutte le risposte fornite dall’Ispettorato del lavoro nel nuovo aggiornamento delle FAQ e segnaliamo anche l’introduzione del nuovo sistema digitale innovativo per la visualizzazione della patente a crediti.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica i documenti e la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - “Patente a crediti – FAQ – aggiornamento 26 giugno 2025”.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni” – allegato modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 

 



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