Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Nota INL: le linee guida per il recupero dei crediti della patente

Nota INL: le linee guida per il recupero dei crediti della patente
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

06/07/2026

Una nuova nota INL presenta le linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente. Le indicazioni sulla composizione della Commissione e sugli interventi formativi e gli investimenti utili per il recupero dei crediti.

Nota INL: le linee guida per il recupero dei crediti della patente

Una nuova nota INL presenta le linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente. Le indicazioni sulla composizione della Commissione e sugli interventi formativi e gli investimenti utili per il recupero dei crediti.

Roma, 6 Lug – Una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) offre nuove indicazioni operative per il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili. Il documento presenta linee guida sul recupero dei crediti della patente, con riferimento a:

  • articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che istituisce la cosiddetta patente a crediti;
  • articolo 7 del Decreto 18 settembre 2024 n. 132 che indica che ‘nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)”;
  • articolo 5, comma 4, del Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 dove si indica che “L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL individuano modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni attraverso l’emanazione di apposite Linee guida. Nell’ambito delle Linee guida sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale”.

 

Secondo quanto richiesto dal DD 24/2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dunque pubblicato la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, che ha in oggetto: “art. 5, comma 4, D.D. n. 24/2026 – linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.

 

Ci soffermiamo sulle nuove linee guida - sulle “prime indicazioni utili ad uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs.n. 81/2008, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026” – con riferimento ai seguenti argomenti:

  • Linee guida per il recupero dei crediti: la composizione della Commissione
  • Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sulla formazione
  • Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sugli investimenti


Pubblicità


 

Linee guida per il recupero dei crediti: la composizione della Commissione

La prima parte della Nota si sofferma sulla composizione della Commissione.

 

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, del decreto 132/2024 stabilisce che “sono invitati a partecipare alle sedute della Commissione i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”:

  • Individuazione ASL: “ai fini dell’individuazione del rappresentante dell’ASL, il Direttore della DIL chiederà alla competente ASL il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La competenza dell’ASL è individuata in relazione alla sede legale dell’azienda”;
  • Individuazione RLST: “In attesa della banca dati INAIL prevista dall'art. 51, comma 8-bis, la Commissione, per individuare il RLST, invierà una richiesta all'Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, indicato dall'impresa interessata al recupero dei crediti”. Si segnala che la presenza del RLST “è prevista per le imprese che aderiscono all’Organismo Paritetico, iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, nel modulo d’istanza allegata” alle linee guida.

 

Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sulla formazione

Veniamo al tema delle modalità di recupero crediti.

 

Dopo aver citato, noi lo abbiamo fatto in apertura di articolo, il contenuto dell’art. 7, comma 1, del DM 132/2024, si indica che per il recupero crediti, gli elementi che le Commissioni devono considerare sono:

  1. formazione in materia di salute e sicurezza;

e/o

  1. investimenti in materia di salute e sicurezza.

 

Partiamo dalla formazione.

 

Si sottolinea che la formazione necessaria per il recupero crediti “deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la formazione non può essere ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008”.

 

Ai fini del riconoscimento dei crediti i percorsi formativi devono rispettare i seguenti criteri:

  • soggetti formatori: “sono i soggetti individuati nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025”;
  • modalità di erogazione: “i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga quest’ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025”;
  • partecipanti: “per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30”;
  • contenuti minimi: “il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell’istante, né indicherà i contenuti”;
  • docenti: i docenti “devono essere in possesso dei requisiti” previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013; il “datore di lavoro non può essere docente formatore”;
  • attestato: “il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi:
    • denominazione del soggetto formatore;
    • dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
    • tipologia di corso e durata;
    • indicazione ‘valido ai fini del recupero crediti’
    • modalità di erogazione del corso;
    • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
    • data e luogo”.

 

Si indica poi che i crediti saranno “riconosciuti nel rispetto dei seguenti criteri:

  • test di verifica: per attribuire i crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il 70% di risposte corrette;
  • frequenza minima: i crediti vengono attribuiti solo se il discente ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.

 

Altre indicazioni riguardano la durata del corso di formazione che “deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse”. In particolare, il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30 - crediti rimanenti) x un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. E il moltiplicatore “è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale della nota che presenta anche un criterio di calcolo preciso relativo all’attribuzione dei crediti e che ricorda che, “poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l’impresa o il lavoratore autonomo ha facoltà di presentare un piano formativo suddiviso in moduli”.

 

Linee guida per il recupero dei crediti: le indicazioni sugli investimenti

Oltre alla formazione, per il recupero crediti gli elementi che le Commissioni devono considerare riguardano anche gli investimenti in materia di salute e sicurezza.

 

La nota indica che gli investimenti “devono essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa, specialmente per i lavoratori autonomi”. E la Commissione “valuta l'investimento in base alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate”.

 

Si sottolinea poi che per il recupero dei crediti, “è essenziale che gli investimenti siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. E gli investimenti “devono essere valutati in rapporto allo stato dell’arte e alle esigenze specifiche dell’impresa, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa”.

 

Le linee guida riportano la tipologia di investimenti utili ai fini del recupero dei crediti:

  • Sistemi di rilevamento ambientale, ad es.:
    • Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno);
    • Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti, ad es.:
    • Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti); è necessario dare evidenza che i DPI non siano solo acquistati ma anche utilizzati dai lavoratori; pertanto, l’utilizzo sarà verificato attraverso l’evidenza della formazione e dell’eventuale addestramento di cui all’art. 77, comma 4, lett. h), e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Tecnologie per la sorveglianza sanitaria, ad es.:
    • Cartelle cliniche elettroniche;
    • Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose.
  • Robotica e automazione ad es.:
    • Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici);
    • Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).
  • Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive, ad es.:
    • Adozione di sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

 

Si ricorda poi che gli investimenti effettuati “anche grazie al contributo pubblico sono ritenuti validi”. E che il recupero dei crediti “può essere inoltre pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati conseguiti e mediante una programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della nota 4634/2026 che si sofferma anche sulla fase di istruttoria, di richiesta di recupero crediti, e che ricorda come l’applicazione di queste linee guida “sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte delle competenti strutture centrali di questo Ispettorato e dell’INAIL, al fine di valutare l’introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 4634 del 24 giugno 2026 - Art. 5, comma 4, D.D. n. 24/2026 – linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Lavoro e piattaforme digitali: cosa cambia con il decreto-legge 62/2026

Sicurezza e accertamento tecnico: schede tecniche e lavatrici industriali

Il preposto come garante tra vigilanza, intervento e responsabilità

Nuova circolare INL 1/2026: vigilanza, badge di cantiere e formazione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

06LUG

Ispezioni UE sulle sostanze pericolose nei prodotti: nuovi controlli

30GIU

Dispositivi medici: gli atti delegati relativi a tecnologie consolidate

29GIU

Allerta sismica da smartphone: come gli algoritmi anticipano le onde sismiche

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
06/07/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 22780 del 19 giugno 2026 - Morte per asfissia in vasca di fermentazione: responsabilità del datore di lavoro e del delegato per omessa valutazione del rischio e omessa vigilanza sulle prassi aziendali e carenze di sicurezza.
06/07/2026: MASE - Interpello prot. 74554 del 07.04.2026, Risposta prot. 105145 del 18.05.2026 - Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito alla corretta applicazione dell’art. 14 (Controlli) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
02/07/2026: Inail – La Direttiva europea 2023/2668: la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto - edizione 2026
02/07/2026: Regione Veneto - Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026 – Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

I rischi biologici nel mondo del lavoro: informazioni sui batteri


LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?


RADIAZIONI OTTICHE

Radiazioni ottiche artificiali e sicurezza: FAQ e nuove indicazioni


RISCHIO ERGONOMICO

L’analisi ergonomica nella grande distribuzione: sbancalamento e stoccaggio


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità