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Obblighi dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

11/03/2011

Un riepilogo degli obblighi e dei diritti dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili: piani di sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria, verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Di Rolando Dubini.

Obblighi dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili

Un riepilogo degli obblighi e dei diritti dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili: piani di sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria, verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Di Rolando Dubini.

 
Il lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 del Codice civile è, secondo la definizione che ne fornisce l'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Non è un'impresa, e perciò non è soggetto all'obbligo di elaborare il POS.
Ma tanto il PSC che il POS delle imprese esecutrici che si avvalgono degli autonomi devono includere la loro attività e regolarla in modo dettagliato, come risulta testualmente dai seguenti riferimenti del Testo Unico:
 
Allegato XV
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
[...]
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
[...]
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
[...]
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
[...]
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
[...]
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; ...
[...]
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
[...]
 

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Vademecum del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Videocorsi in USB - Vademecum del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Le definizioni, gli approfondimenti tecnici, i riferimenti legislativi, le note giurisprudenziali - Aggiornato con il D.Lgs. 81/08, il D.Lgs. 106/09 e il D.Lgs. 17/10.

 
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza, secondo quanto previsto dall’articolo 94 D.Lgs. n. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori autonomi:
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. In caso di violazione di tale obbligo sono puniti con l'arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro.
Essi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC, trasmessogli dall’ impresa affidataria, e nel POS: l'articolo 100 comma 3 prevede che “i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 [ PSC] e nel piano operativo di sicurezza”.  In caso di violazione di tali obblighi sono puniti con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro il lavoratore autonomo.
 
I lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell’opera devono (art. 21):
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti);
b) munirsi di DPI e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti);
c) munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).
 
Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, essi hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell’attuale normativa.
La sorveglianza sanitaria è facoltativa dal lato del lavoratore autonomo, però i committenti sono obbligati a consentire l'accesso in cantiere solo a lavoratori autonomi che abbiano effettuato la sorveglianza sanitaria (ovvero che abbiano nominato il proprio medico competente e da questi abbiano avuto il necessario giudizio di idoneità da rinnovare almeno annualmente), che per certi rischi specifici è obbligatoria per  tutti, dipendenti o autonomi che siano.
 
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008), i lavoratori autonomi dovranno esibire [il che significa produrre copie degli originali dei documenti, anche in formato elettronico ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008, e mai un'autocertificazione non prevista dalla legge] al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relativa a macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei DPI in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 [ma l'articolo 21 prevede che tale sorveglianza è facoltativa, sebbene il committente ha il diritto e la convenienza assoluta ad impedire l'accesso in cantiere al lavoratore autonomo che non risulti idoneo dal punto di vista sanitario];
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. del 24 ottobre 2007.
 
I lavoratori autonomi dovranno conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d’uso degli impianti, delle opere provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione.
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano



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Rispondi Autore: FRANCESCO NOLLINO immagine like - likes: 0
11/03/2011 (08:11:49)
In base all'art. 41/81 la nomina del MC avviene solo nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria .
Poichè per il lavoratore autonomo è facoltativo tale adempimento non comprendo il motivo per il quale debba essere nominato. Sarebbe sufficiente, a mio parere nel rispetto della tutela psicofisica,sottoporsi a visita medica da un qualsiasi medico specialista in medicina del lavoro la sua idoneità alla sua abituale attività lavorativa. Si eviterebbe così ulteriore onere economico a carico di tale soggetto
Rispondi Autore: marco mastrocola immagine like - likes: 0
11/03/2011 (08:27:54)
sono perfettamente daccordo con Francesco, una idoneità in tal senso garantirebbe il lavoratore ed il committente sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista pratico, magari con l'obbligo da parte del lavoratore di fornire al medico copie delle idoneità degli anni precedenti in caso di cambio del medico.
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
11/03/2011 (08:49:53)
Attenzione all'Articolo 299 del D.Lgs 81/08 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (DATORE DI LAVORO), d) (DIRIGENTE) ed, e) (PREPOSTO), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Non di rado lavoratori autonomi nei cantieri vengono identificati come dipendenti di fatto.
il quarto comma dell'art 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la normativa del decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. E al successivo comma 11 viene precisato che nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.  
 
Il secondo comma dell'art. 21 prevede che alcune categorie di lavoratori che non si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
E pur confermando la facoltatività per tali soggetti di procedere a detti adempimenti previsti” dal D.Lgs.81/2008, occorre ricordare che comunque vale l'intero testo unico, che prevede per determinati rischi specifici l'obbligo della sorveglianza sanitaria.
Rispondi Autore: Santo Meter immagine like - likes: 0
11/03/2011 (10:46:47)
Stante all'attuale normativa l'organo di vigilanza che riscontra in cantiere un lavoratore autonomo sprovvisto di idoneità sanitaria dovrebbe sanzionare il committente, mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale con l'articolo 157 comma 1 lettera b, e non il lavoratore autonomo in quanto a capo di quest'ultimo rimarebbe solo la facoltà di effettuare le visite sanitarie. E' corretto o mi sono perso qualcosa?
Specifico che nell'ipotesi sopra descritta il lavoratore autonomo è chiamato direttamente dal committente e non dall'impresa affidataria.
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
11/03/2011 (11:02:08)
Autore: Santo Meter 11/03/2011 (10:46:47)
Stante all'attuale normativa l'organo di vigilanza che riscontra in cantiere un lavoratore autonomo sprovvisto di idoneità sanitaria dovrebbe sanzionare il committente, mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale con l'articolo 157 comma 1 lettera b, e non il lavoratore autonomo in quanto a capo di quest'ultimo rimarebbe solo la facoltà di effettuare le visite sanitarie. E' corretto o mi sono perso qualcosa?
Specifico che nell'ipotesi sopra descritta il lavoratore autonomo è chiamato direttamente dal committente e non dall'impresa affidataria.

ESATTO
Rispondi Autore: Santo Meter immagine like - likes: 0
11/03/2011 (11:25:37)
Chiedo quest'ultima informazione:

D.lgs. 81/08 prima del D.lgs. 106/09
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE LAVORATORI AUTONOMI ALLEGATO XVII
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;

D.lgs. 81/08 dopo il D.lgs. 106/09
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE LAVORATORI AUTONOMI ALLEGATO XVII
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

Il D.lgs. 106/09 inserisce "ove espressamente previsti", sostanzialmente cosa cambia rispetto alla prima versione delD.lgs. 81/08?
Rispondi Autore: tadini carlo immagine like - likes: 0
11/03/2011 (15:54:21)
ho letto rapidamente i vs. utili commenti e vi porto una mia esperienza diretta in cantiere come CSE : 1) un committente e' stato sanzionato dall'organo di controllo per non aver preteso idoneita' sanitaria da parte della ditta individuale 2) nella zona novara e dintorni alcuni organi di controllo se rilevano due e piu' lavoratori autonomi operanti assieme per il medesimo appalto (o meglio per l'esecuzione della medesima opera) vengono trattati come soci di fatto , con l'applicazione degli obblighi derivanti per la presenza di personale subordinato (POS, visite mediche, formazione, corsi addetti soccorso etc.) nel tentativo coerente di ridurre le assunzioni camuffate da partita IVA.
Questo solo brevemente per info operativa. Tadini Carlo
Rispondi Autore: Santo Meter immagine like - likes: 0
11/03/2011 (16:25:50)
Da quello che ho appreso parlando con ispettori della DPL il problema è che non sempre si riesce a comparare due lavoratori autonomi a due soci di fatto; è necessario verificare in più di un cantiere la collaborazione tra i due.

Senza prove concrete un giudice non assimilerà mai i 2 L.A. a due soci di fatto, questo è quello che mi è stato detto.

E' sconvolgente come ogni ASL e ogni DPL, in base alla provincia e spesse volte anche a livello distrettuale, interpretino la legge "a piacimento" sanzionando soggetti che nella maggior parte dei casi pagano per convegnenze economiche e per "quieto vivere"
Rispondi Autore: alfonso cutuli immagine like - likes: 0
08/06/2012 (21:37:12)
sono un artigiano edile. in questo periodo c'è poco lavoro, ed o chiesto ad una ditta più grande se c'era la possibilità di lavorare. mi anno accettato, però mi anno chiesto il durch contratto di sub'appalto, fino a qui nulla di particolare, mi viene chiesto la visita medica da un medico del lavoro come se io fossi un suo dipendente, e normale questo?
Rispondi Autore: ispettore immagine like - likes: 0
16/08/2012 (08:50:53)
Il problema più importante è la diffusione degli autonomi fasulli. Tralasciando ciò, io concordo con la non applicazione della sanzione a carico del committente per mancanza visita medica e attestati di formazione (pur considerandoli consigliabili) del il lavoratore autonomo genuino finchè non ci sono previsioni espressamente previste (esempio luoghi confinati o PSC ecc.).
In tal senso si è ripetutamente espressa VERBALMENTE la Direzione Att.Ispettiva del M.L.P.S.
Il Gruppo delle Regioni nel 2010 era di questo avviso, poi contraddetto su altri documenti (esempio Piano Regionale Prevenzione del Veneto).
Alcuni autorevoli magistrati hanno invece detto chiaramente che il committente, in mancanza di tali documenti, deve essere sanzionato.
Che tristezza, che confusione, che assurdità non avere certezze al riguardo da parte di chi lavora in cantiere.
Rispondi Autore: francesco gravino immagine like - likes: 0
28/01/2014 (19:24:02)
Se il mio vecchio datore di lavoro mi ha inquadrato come socio lavoratore senza mettere firme ed intestato una ditta e partita iva chi deve pagare i contributi?
Rispondi Autore: Paolo annoni immagine like - likes: 0
10/11/2015 (12:41:40)
Non ho dipendenti ho una sas di solito fornisco Durc e ccia ora uno mi chiede corso antincendio è pronto soccorso. È' giusto?
Rispondi Autore: Ivo Baroncini immagine like - likes: 0
14/01/2017 (17:06:10)
Salve, sono un socio di un consorzio di lavoratori autonomi e nonostante lo sforzo dello Stato attraverso Leggi e quant'altro per ridurre gli incidenti sul lavoro devo confessare che il tutto si risolve in un mare di fogli densamente riempiti di parole alfine di stancare chi poi dovrebbe leggerli...Un esempio delle "fesserie" richieste è proprio il certificato sanitario per i lavoratori autonomi in quanto, quand'anche l'artigiano non risultasse idoneo, cosa dovrebbe fare? Giusto sarebbe che lo Stato provveda con una congrua pensione di invalidità cosa che sappiamo quasi impossibile. Suggerisco meno regole e più autoresponsabilità anche a livello di personale. Quando guidi un mezzo vogliono che tu abbia la patente che conferma la tua responsabilità(sbagli e paghi)...se la dessero ai lavoratori vi assicuro un notevole calo di incidenti sul lavoro.

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