Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le diverse tipologie di impresa nel cantiere e la normativa di sicurezza

Le diverse tipologie di impresa nel cantiere e la normativa di sicurezza

Autore:

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

11/02/2020

Quali sono le caratteristiche delle imprese che partecipano al cantiere? Le differenze tra affidataria, esecutrice, subappaltatrice, fornitrice, lavoratore autonomo, definiscono il ruolo in cantiere e gli obblighi normativi. A cura di Cipriano Bortolato.

 

Lo scopo delle seguenti riflessioni consiste nel delineare le caratteristiche delle diverse tipologie di imprese che partecipano al cantiere assumendo ruoli diversificati e, per tale ragione, soggetti a differenti condizioni in relazione alle questioni di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Affidataria, esecutrice, subappaltatrice, lavoratore autonomo, fornitrice, costituiscono aggettivazioni dell’impresa che ne definiscono il ruolo nel cantiere, le relazioni di carattere contrattuale e, conseguentemente, gli obblighi definiti dal dlgs 81/2008.

 

La consapevolezza di tali aspetti risulta fondamentale nel fornire la maggiore efficacia alle richieste normative e alle conseguenti condotte da porre in atto nell’organizzazione, progettazione ed esecuzione delle opere edili e di ingegneria civile e ciò in relazione ai molteplici obblighi e, tra questi, di attivazione del coordinamento, di verifica dell’idoneità tecnico professionale, di redazione dei diversi documenti di sicurezza.



Pubblicità
MegaItaliaMedia

Evoluzione del quadro normativo

L’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale Titolo IV del dlgs 81/2018, in riferimento all’individuazione dell’impresa, ha presentato un continuo adeguamento finalizzato a chiarire ruoli e obblighi delle diverse tipologie di imprese nel contesto del cantiere temporaneo o mobile.

 

Prendendo in esame il dlgs 494/1996 si può notare che il legislatore aveva inizialmente ritenuto necessario introdurre solo le definizioni dei seguenti elementi: cantiere temporaneo o mobile, committente, responsabile dei lavori, lavoratore autonomo, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Mancava già in origine la definizione di impresa.

 

Successivamente il dlgs 528/1999 inseriva ulteriori definizioni in relazione agli uomini-giorno e al piano operativo di sicurezza.

 

Solo con l’accorpamento normativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro avvenuta con l’emanazione del dlgs 81/2008 si introduceva una prima ulteriore definizione di impresa affidataria individuando di conseguenza le cosiddette imprese subappaltatrici [1].

 

Mentre è solo con il dlgs 106/2009 che viene introdotta la definizione di impresa esecutrice quale soggetto che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali [2].

La successione degli adeguamenti normativi manifesta quindi l’esigenza del legislatore di caratterizzare in modo diverso le imprese nel contesto del cantiere. Tutto ciò non può non avere conseguenze nell’organizzazione della sicurezza nel cantiere, nell’attribuzione di ruoli e obblighi diversificati alle diverse imprese e conseguentemente nella determinazione di condizioni e fattispecie differenziate in ragione delle attività svolte dalle stesse.

 

Si evidenzia inoltre che l’ulteriore elemento che caratterizza le diverse imprese partecipanti al cantiere è la tipologia del contratto e dei contraenti. Si noti bene che se vi è coincidenza tra impresa affidataria e impresa appaltatrice, non è detto che impresa esecutrice sia sinonimo di impresa subappaltatrice. Per un verso è la condizione contrattuale, dal punto di vista delle funzioni esercitate, che caratterizza l’impresa per l’altro sono i lavori che la stessa svolge nel cantiere a far scaturire gli obblighi prevenzionistici: l’impresa affidataria può essere al contempo anche esecutrice.

 

L’impresa esecutrice nell’attuale Titolo IV del dlgs 81/2008

L’attuale versione del Testo Unico, novellata dal dlgs 106/2009, con l’introduzione della definizione di impresa esecutrice ha visto caratterizzarsi diversamente anche l’obbligo di attivazione da parte del committente delle figure di coordinamento. Infatti, al comma 3 dell’art. 90, dopo le parole: “più imprese” è stata inserita la parola “esecutrici” e al comma 4 le parole: “Nel caso di cui al comma 3” sono state sostituite da: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici…”.

 

Una lettura della norma aderente a questa formulazione fa ritenere essenziale per richiedere la nomina del CSP (e per tutto ciò che ne consegue) la presenza di almeno due imprese esecutrici. Se, come assodato, un’impresa esecutrice e un’impresa costituita da un lavoratore autonomo, richiesti per l’esecuzione dei lavori, non richiedono coordinamento, allo stesso modo ci si dovrebbe comportare di fronte a un’impresa affidataria (che non sia allo stesso tempo anche esecutrice) e un’impresa esecutrice.

 

Sulla definizione di impresa esecutrice si era già espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 4/2007 [3].

 

Un ragionamento analogo e consequenziale può essere svolto in relazione all’art. 89 che a questo punto lega il piano operativo all’impresa esecutrice [4].

 

Verifica l’idoneità tecnico-professionale

Trattando della verifica dell’idoneità tecnico-professionale il committente è chiamato a verificare l’ idoneità tecnico-professionale di soggetti ben individuati ovvero delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. In questo caso, si noti bene, la verifica si diversifica in relazione alla tipologia, alle funzioni o ai lavori da affidare [5].

 

Impresa affidataria

L’ALLEGATO XVII, in relazione all’impresa affidataria, si concentra maggiormente in merito alle funzioni. Infatti è in questa sede che le affidatarie indicano al committente i nominativi dei soggetti incaricati all’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 97.

La verifica documentale invece riguarderà in modo differenziato le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi [6].

 

Imprese esecutrici

La verifica relativa ai lavori sembra invece riferirsi solo agli aspetti inerenti l’esecuzione ove vi sia da parte delle imprese utilizzo di proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata[7].

 

Sì noti che non vi è coincidenza tra impresa esecutrice e impresa subappaltatrice, la prima viene individuata relativamente al suo partecipare attivamente all’esecuzione dell’opera, la seconda per essere legata all’affidataria per mezzo del subappalto. Quindi, l’ impresa affidataria potrà essere al contempo esecutrice.

 

Lavoratori autonomi

Anche in questo caso vi è modulazione nella richiesta di documentazione finalizzata alla verifica della idoneità calibrata sul ruolo svolto dal lavoratore autonomo [8].

 

Pos

In riferimento al POS, l’art. 96 ne richiede l’elaborazione ai datori di lavoro sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici, questa affermazione non contribuisce a un’individuazione univoca del soggetto chiamato a redigere tale documento. Il fatto di fare però esplicito riferimento alla definizione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) [9] del decreto, riconduce la redazione del POS esclusivamente alle imprese che si caratterizzano per interventi di carattere esecutivo.

 

Questa interpretazione trova supporto nell’Allegato XV, al punto 3.2.1. dove si ribadisce che il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici. D'altronde il carattere di operatività del documento non troverebbe riscontri nell’azione dell’impresa affidataria pura e non anche esecutrice.

 

A complicare ulteriormente la questione interviene l’obbligo per l’affidataria di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

 

Considerando che nel POS sono descritte esclusivamente le specifiche attività svolte dalle imprese, parrebbe adeguato che una eventuale verifica di congruenza deva essere svolta rispetto al PSC, ma questo rientra nella verifica di idoneità del POS svolta dal CSE.

 

Una lettura integrata del decreto, ma anche un approccio logico e funzionale alla pratica del cantiere fa corrispondere l’essenza del POS al carattere di operatività inerente le azioni di esecuzione dell’opera. Tutto ciò dovrebbe significare che l’impresa affidataria non è tenuta alla redazione del POS a meno che non si caratterizzi anche quale impresa esecutrice.

 

Forniture e noli

Il decreto chiarisce che l’obbligo di redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature [10]. Questa affermazione viene ripresa e puntualizzata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro che ribadisce come l’obbligo di redazione del POS competa unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X [11].

 

In questo modo si assiste all’individuazione all’interno del cantiere di una ulteriore tipologia di impresa non esecutrice impiegata nella fornitura di materiali o di attrezzature. Come riporta la Commissione consultiva l’articolo 96, infatti, chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e questi lavori non sono certo riconducibili al montaggio di una gru, all’allacciamento del quadro elettrico di cantiere alla rete pubblica, all’allestimento di un ponteggio, ai rilievi topografici, alle prove sui materiali, ai campionamenti ambientali, ecc.

 

In questo senso si è espressa la Suprema Corte [12] trattando del nolo, a freddo e a caldo.

Il legislatore riconduce la partecipazione di questi soggetti a un ambito organizzativo generale e riferibile ai soli rapporti tra datori di lavoro nell’alveo dell’art. 26 [13].

 

Allo stesso modo viene inquadrata la condizione del nolo, a caldo e a freddo, nel testo pubblicato da INAIL a proposito delle PLE [14], ma anche nell’approfondimento di Catanoso [15].

 

Giustamente, le condizioni affinché le imprese siano esonerate dagli obblighi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi, di informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, di cooperazione e coordinamento, di elaborazione del DUVRI, nell’ambito del cantiere sono riferite all’accettazione del PSC e alla redazione del POS [16].

 

Nel caso delle forniture, chiarito che il POS non deve essere necessariamente redatto e, non essendo le imprese interessate considerate esecutrici, le stesse non sottoscriveranno il PSC. In questi casi ovviamente sarà l’art. 26 a definire le condizioni operative tra datori di lavoro nello specifico cantiere [17].

Nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, dai primi due commi dell’articolo 26 del dlgs 81/2008.

 

Il datore di lavoro dell’ impresa esecutrice dovrà informare l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza presenti.

 

Entrambi i datori di lavoro a questo punto cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto: coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale coordinamento.

 

Va detto che le condizioni di contorno nell’ambito delle quali si attuerà l’ingresso dei fornitori in cantiere troveranno definizione del PSC che, in riferimento all’organizzazione del cantiere, richiede la definizione di eventuali modalità̀ di accesso dei mezzi di fornitura [18].

 

 

arch. Cipriano Bortolato

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

ULSS3 Serenissima

 

NB: Le opinioni espresse nella pubblicazione, non vanno intese come posizioni ufficiali dell’amministrazione di appartenenza dell’autore.



[1] Dlgs 81/2008. Art. 89 – Definizioni

[…]

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

[2] Dlgs 81/2008. Art. 89 – Definizioni

[…]

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. 

[3] Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Circolare n. 4/2007.

[…] Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non può essere esteso anche a quelle che − pur presenti in cantiere − non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti).

[4] Dlgs 81/2008. Art. 89 – Definizioni

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV.

[5] Dlgs 81/2008. Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, […].

[6] 6 Dlgs 81/2008. ALLEGATO XVII. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del

soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento

dei compiti di cui all’articolo 97.

[7] Dlgs 81/2008. ALLEGATO XVII. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese

affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata,

dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: […].

[8] Cfr. Dlgs 81/2008. ALLEGATO XVII. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE. Punto 2.

[9] V. nota 3.

[10] Definizione introdotta dal Dlgs 106/2009.

[11] DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328. Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di

calcestruzzo in cantiere.

[12] Cassazione Penale, Sez. 4, 5 giugno 2009, n. 23604 - Nolo a caldo, nolo a freddo e appalto. Per risolvere il quesito appare opportuno analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene. Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico […]. In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss..

Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.

Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".

Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.

Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.

Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.). In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.

Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.

In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

[13] DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, Lettera circolare (cit.).  

[14] Semeraro G. et. altri, L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili, INAIL 2016, pag. 40 e segg.

[15] Catanoso C., Il nolo a caldo, in Punto Sicuro, 2019.

Non essendo [il nolo a caldo] qualificabile come “impresa esecutrice”, questa non ha l’obbligo di redazione del POS per lo specifico cantiere in cui è chiamata ad intervenire con il proprio operatore. Naturalmente la lavorazione che comporta l'uso della PLE da parte del personale dell'impresa affidataria deve essere prevista nel POS di quest'ultima ed il CSE dovrà verificare che ciò sia stato concretamente previsto.

[16] Dlgs 81/2008, Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

[…]

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché́ la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

[17] DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, Lettera circolare (cit.).

[18] Allegato XV. 2.2.2.h)



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
11/02/2020 (08:26:40)
Grazie, architetto Bortolato.
Giustamente il "claim" finale, specifica che le considerazioni espresse sono personali, ma era tempo che si sentiva la necessità di questo tipo di sensibilità all'interno degli Odv.
Sensibilità che so presente anche in altri ottimi suo colleghi, che però sono ancora troppo pochi.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - ex Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0
11/02/2020 (10:46:51)
L’articolo è chiaro, sintetico e ben strutturato nell’elencazione e disquisizione dei soggetti trattati nonché degli obblighi ed inquadramenti in materia di sicurezza. D’altronde conoscendoti da tempo e come siamo in continuo professionale confronto con tantissimi tecnici e colleghi, non posso che condividere e confermare tutto quanto hai scritto. Certamente a qualcuno verrà il mal di pancino leggere sul ….. ”no POS per la ditta allestitrice del solo ponteggio e che non eseguirà opere edili” …. oppure sui presupposti della redazione e da parte di chi del “DUVRI” ….. ma questi sono e saranno un’altra storia …. Complimenti Cipriano e mi accodo anche ai pensieri sopra espressi da C. Capuani. Buona giornata a tutti
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/02/2020 (11:20:46)
Che dire se non .... ottimo articolo.
Rispondi Autore: Fabio Novi - likes: 0
11/02/2020 (11:25:12)
Nulla da eccepire. Forse, finalmente, piano piano, prima o poi, riusciremo a fare chiarezza su questo argomento tra gli addetti ai lavori
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0
11/02/2020 (18:43:39)
Ottimo articolo. Preciso, schematico, e sintetico. Come serve a noi. Bravo Architetto.
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
11/02/2020 (23:11:51)
Ottimo articolo, chiaro, schematico, conciso.
Rispondi Autore: Linoemilio - likes: 0
12/02/2020 (15:05:48)
Ottima disamina...
In considerazione che, se pur a titolo personale, proviene da un appartenente ad un OO.VV, questo, ci fa ben sperare in un’evoluzione positiva degli Ispettori a favore di come occorre gestire la sicurezza
Grazie Cipriano
Rispondi Autore: mauro - likes: 0
12/02/2020 (16:18:26)
Buogiorno, finalmente un po di chiarezza in un mare di incertezze.
Grazie
Rispondi Autore: Enzo Tersigni - likes: 0
15/02/2020 (09:29:29)
Ottimo articolo!
Rispondi Autore: alfredo masciarelli - likes: 0
17/02/2020 (10:24:39)
oltre a farmi venire un pò di mal di pancia (come a Raffaele Giovanni - ex Ispettore tecnico del lavoro) non mi torna proprio il concetto per cui il ponteggista non è un impresa esecutrice.
ALLEGATO X : I lavori di ...... di opere fisse, permanenti o temporanee, in ................in metallo, .......
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
17/02/2020 (20:49:07)
A me invece risulta che il ponteggio sia un apprestamento, così come indicato all'allegato XV.1 del D. Lgs. n° 81/2008, e non una "opera".

Così come mi risulta che il montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati si riferisca ai prefabbricati in ca e in cap.
Se così non fosse, allora un ponteggio a tubi e giunti (non prefabbricato) sarebbe escluso in quanto pur essendo in metallo, non sarebbe "prefabbricato".

Rispondi Autore: Gabriele - likes: 0
13/05/2020 (11:07:13)
Grazie dell'articolo, molto esaustivo.
Ho solo una domanda:
Per quanto riguarda la condizione particolare di una rete d'impresa (ai sensi del DM 122/2014) il piano operativo di sicurezza può essere unico oppure ogni ditta facente parte della rete d'impresa deve presentare il proprio?
Grazie mille.
Rispondi Autore: adriano - likes: 0
14/05/2021 (11:38:12)
buon giorno ho una società di consulenza
mi è stata affidata la direzione tecnica di cantiere , solo opere di concetto , con lettera di incarico e tutta la documentazione necessaria .
il cse chiede il subappalto
e' possibile gestire il cantiere come società
Rispondi Autore: Charlie - likes: 0
29/04/2023 (09:03:27)
La ditta subappaltatrice può avvalersi del preposto della ditta esecutrice, presente in cantiere?? I responsabili PS, AI, ed evacuazione devono essere presenti in cantiere o basta la nomina come per il preposto?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!