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I quesiti sul decreto 81: cosa si può richiedere al lavoratore autonomo

I quesiti sul decreto 81: cosa si può richiedere al lavoratore autonomo
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

14/01/2015

Un quesito sull’obbligo o meno del possesso da parte dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili dell’attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi. Può richiederlo il committente in un cantiere edile? Risposta a cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: cosa si può richiedere al lavoratore autonomo

Un quesito sull’obbligo o meno del possesso da parte dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili dell’attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi. Può richiederlo il committente in un cantiere edile? Risposta a cura di G. Porreca.

Bari, 14 Gen – Un quesito sull’obbligo o meno del possesso da parte dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili dell’attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Può un committente che chiama un  lavoratore autonomo ad operare in un cantiere temporaneo (Titolo IV D. Lgs. 81/2008)  obbligare lo stesso a conseguire un attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi per le emergenze nel cantiere stesso?

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Risposta
Sulla verifica tecnico-professionale del lavoratore autonomo di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. si è tanto scritto e l’argomento è stato anche oggetto già di altri precedenti quesiti, che in particolare hanno riguardato l’obbligo o meno da parte degli stessi della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della sorveglianza sanitaria, fino ad arrivare per ultimo ad un parere che l’apposita Commissione Interpelli ha fornito con l’ interpello n. 7 del 2/5/2013 in risposta ad un quesito formulato dall’Ance. In questa occasione il quesito formulato dal lettore è finalizzato a conoscere se un lavoratore autonomo per prestare la sua opera per conto di un committente in un cantiere temporaneo o mobile debba o meno essere in possesso di un attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi e se il committente può comunque imporgli di conseguirlo.
 
Per poter dare un riscontro al quesito è necessario come al solito esaminare i riferimenti normativi che riguardano l’argomento contenuti nelle disposizioni di cui al citato Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., inerenti la verifica dell’idoneità tecnico professionale che il committente o il responsabile dei lavori deve effettuare nei confronti dei lavoratori autonomi che vanno ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, e nelle disposizioni di cui all’articolo 18 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 relative all’obbligo del datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza nonché nelle disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo medesimo relative alla formazione che il datore di lavoro deve impartire a tali lavoratori.
 
(...)
 
 
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
 
 
Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – 14 gennaio 2015 - Risposta al quesito sull’obbligo o meno del possesso da parte dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili dell’attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi.
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Ferdinando Bove immagine like - likes: 0
14/01/2015 (08:46:56)
Non posso leggere tutta ala risposta, ma voglio evidenziare che per il committente, i requisiti normativi per la qualificazione, sono il minimo che "deve" richiedere. Dopodiché "può esigere" riquisiti aggiuntivi "migliorativi". Va evidenziato altresì che è il committente che decide chi può' lavorare per lui, quindi a parte la negoziazione, l'apparato re si deve adeguare.
Rispondi Autore: redazione immagine like - likes: 0
14/01/2015 (10:16:17)
Vi preghiamo di rispettare la policy dei commenti ed inviare eventuali lamentele direttamente in redazione redazione@puntosiuro.it.
Rispondi Autore: Alessandro M immagine like - likes: 0
14/01/2015 (11:03:59)
Sinceramente non capisco la polemica che non fa sicuramente parte dell'oggetto dei commenti. Perché polizia, VVF, carb. lavorano gratis? che c'entra?

per quanto riguarda l'articolo di risposta non concordo pienamente con l'ultima frase. Il committente è libero di chiedere i requisiti che vuole (oltre ai minimi che deve richiedere obbligatoriamente)... magari l'ha previsto nella sua organizzazione di cantiere e come prerequisito vuole ci sia l'artigiano con corsi specifici.
saluti
Rispondi Autore: Ferdinando Bove immagine like - likes: 0
14/01/2015 (11:23:20)
Non posso leggere tutta ala risposta, ma voglio evidenziare che per il committente, i requisiti normativi per la qualificazione, sono il minimo che "deve" richiedere. Dopodiché "può esigere" riquisiti aggiuntivi "migliorativi". Va evidenziato altresì che è il committente che decide chi può' lavorare per lui, quindi a parte la negoziazione, l'apparato re si deve adeguare.
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp immagine like - likes: 0
14/01/2015 (14:47:54)
Egregio Porreca
Ho letto la sua risposta (interamente, perché ritengo giusto che Punto Sicuro sia supportato economicamente nell’ottimo lavoro che da tanti anni svolge…) e a norma di legge, concordo perfettamente con lei.
È certamente vero, come lei scrive, che il lavoratore autonomo non è il “lavoratore” dipendente e quindi non è obbligato a quanto esplicitato nell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 81/08, ma come altrimenti potrebbe il Committente preventivamente mettersi al riparo da quanto espresso dall’ art. 451 del C.P.P. nel caso, per es., di un lavoratore autonomo che effettui saldatura ossiacetilenica o altra attività a maggior rischio incendio? Può invece verosimilmente supporre che un lavoratore formato all’antincendio non attui comportamenti errati e, se nel caso, reagisca con prontezza ed efficacia…. Certo non è giusto gravare di obblighi non esistenti, ma è pur vero che l’ignoranza non è mai stata amica della prevenzione.
Rispondi Autore: Roberto Zannoni immagine like - likes: 0
14/01/2015 (15:56:12)
Condivido con il Sig. Maurizio Cappai. Se l'attività del Lavoratore autonomo ) comporta lavori a rischio incendio (rischi della propria attività. Ad es. saldatura - elettrico - ecc..), questi verrà con le proprie attrezzature antincendio (esempio estintore o altro) e conseguentemente attestando la formazione effettuata. Per il Primo soccorso verrà con il suo pacchetto di medicazione, mezzo di comunicazione e attestazione formazione ricevuta.
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Daniele Longo immagine like - likes: 0
15/01/2015 (20:12:21)
A mio parere la richiesta di tale formazione è tutt'altro priva di senso, in quanto un conto è se il lavoratore autonomo opera ad esempio nella sua officina, un conto è se lo fa in un ambiente lavorativo di cui al titolo IV.
A questo punto mi vengono in mente tanti piccoli lavori (il rifacimento del bagno della Sig.ra Maria) dove abbiamo l'autonomo idraulico, l'autonomo elettricista, l'autonomo muratore dove nessuno avrebbe nozioni di antincendio o primo soccorso
Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
16/01/2015 (10:33:39)
A mio giudizio dobbiamo fare differenza tra ciò che chiede la legge e ciò che pensiamo essere necessario.

Per quanto riguarda la legge, essa era già chiara prima (art. 21 comma 2 del D. Lgs. n° 81/2008).
L'allegato XVII richiedeva e richiede la formazione per i lavoratori autonomi solo nei casi previsti espressamente dal D. Lgs. n° 81/2008 (DPI III cat, ecc., ecc.).

Poi un noto procuratore aggiunto se ne è uscito con la sua solita interpretazione "talebana" con al seguito i soliti adepti.

Infine, con l'Interpello n° 7 del 2/5/2013, è stato chiaramente ribadito che la formazione è una facoltà e non un obbligo dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda ciò che è necessario, il problema non è il pezzo di carta rilasciato da uno dei tanti corsifici ma i criteri di scelta del soggetto che mi sto portando dentro il cantiere come committente.

Mi domando se c'è ancora qualcuno convinto che un corso teorico di 4 + 12 ore in aula per un lavoratore autonomo edile, progettato ed organizzato come vediamo in giro, possa veramente fare la differenza?

C'è ancora qualcuno che pensa che il corso per "ponteggisti" con 14 ore di teoria su 28, sia stato ben calibrato per gente che non è assolutamente abituata a stare in aula seduta su una sedia?

Allora, oltre a dover profondamente rivedere quel che è l'offerta formativa attuale (una formazione che sia più centrata sugli aspetti pratici che su quelli teorici), forse sono anche i criteri di accesso e permanenza sullo specifico mercato che vanno rivisti al fine di evitare di avere "cani e porci" in cantiere (e ciò vale anche per le imprese).

Infine, per quanto riguarda i "desiderata" relativamente alla formazione dei lavoratori autonomi, non si può essere che d'accordo sul fatto che la formazione attuale è meglio di niente per i lavoratori autonomi
Solo che non posso pretenderla ex lege ma solo prevederla contrattualmente con tanto di accettazione espressa.
Rispondi Autore: silvio ventroni immagine like - likes: 0
17/01/2015 (12:18:50)
Questa volta non sono d'accordo completamente con carmelo catanoso per quanto riguarda l'obbligatorietà e la necessità di una certa formazione del lavoratore autonomo , es. per quanto riguarda lavori in spazi confinati o Lavori Elettrici , ( ( vedasi nuove norme Cei ) , un lavoratore autonomo deve necessariamente possedere adeguata e specifica formazione ed addirittura sorveglianza sanitaria . Per quanto riguarda la domanda iniziale , posso contribuire nel dire che il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale in base alle prestazioni che il lavoratore autonomo deve conseguire . Se nelle prestazioni da conseguire esiste il rischio incendio il committente ha due scelte ;
a) ho è lui medesimo che organizza e gestisce le misure di prevenzione incendi e soccorso , informando e trascrivendo di questa scelta nel contratto di prestazione autonoma .
b) oppure verifica se il lavoratore autonomo può espletare tale misure e gestione delle emergenze in genere . E' chiaro a questo punto che se il livello delle emergenze è alto , un lavoratore autonomo non ha i requisiti richiesti per espletare tali procedure e lavorazioni .
Ppero di aver dato un contributo utile .
Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
17/01/2015 (23:50:40)
Evidentemente non sono riuscito a spiegarmi.

Visto il quesito, mi sono limitato a dare il mio parere relativamente all'applicazione del Titolo IV del Lgs. n° 81/2008, ed in particolare del Capo I, relativamente ai lavoratori autonomi che operano in un cantiere edile o d'ingegneria civile.
L'allegato XVII si riferisce a questo Titolo e non agli altri titoli oppure lo stesso allagato è previsto da altre norme di legge.
Tant'è vero che la formazione all'interno di questo allegato viene richiesta solo nei casi previsti NON dalla legge in generale ma "dal presente decreto" (comma 2, lettera d) dell'Allegato XVII).

Se altre norme diverse dal D. Lgs. n° 81/2008, prevedono espressamente l'obbligo di formazione dei lavoratori autonomi, esso va attuato.


In merito, poi, alla questione relativa alla scelta del lavoratore autonomo ed alla sua ITP, il principio della culpa in eligendo vale anche per il committente che affida un lavoro ad lavoratore autonomo.
Non posso affidare come committente con un contratto d'opera un'attività che necessità di mezzi ed organizzazione e né, tantomeno, posso pensare che imponendogli contrattualmente un obbligo formativo, che lui non ha ex lege, mi metta al riparo in caso di reato d'evento.

Facciamo un esempio addirittura su un'attività normata ex lege riguardo la formazione del lavoratore autonomo.
Pensiamo al lavoratore autonomo a cui io, imprenditore agricolo (datore di lavoro con dipendenti), affido la pulizia della vasca di raccolta dei liquami.
Questo tizio avrà fatto anche la formazione di 16 ore sugli spazi confinati (teoria + pratica), farà anche la sorveglianza sanitaria ...... ma in concreto è in grado di eseguire da solo (se non è solo allora siamo di fronte ad un'impresa di fatto), la pulizia della vasca rispettando quanto previsto dal DPR 177/2011 e dalle buone prassi?
Se questo tizio ci rimane, è garantito che io come imprenditore agricolo committente andrò davanti ad un giudice a rispondere di omicidio colposo con l'aggravante di non aver valutato l'idoneità tecnico professionale del soggetto ...... ovviamente intesa come carenza in termini di "dotazione" di mezzi ed organizzazione e non certo di formazione
Lo stesso discorso possiamo farlo anche per l'antincendio e qualsiasi altra attività con obbligo formativo o meno.
Rispondi Autore: silvio ventroni immagine like - likes: 0
18/01/2015 (12:01:08)
Catanoso , adesso sono più d'accordo .
Anche se la cosa più coerente da parte del legislatore sarebbe quella di definire concretamente le caratteristiche , le modalità e durata di percorsi formativi del lavoratore autonomo ,che devono essere mirate , a mio avviso , per tipologia di lavori , per le particolari prestazioni a cui deve attenersi nelle commesse affidategli. Questo perché anch'esso è parte integrante nel sistema produttivo e quindi nel sistema della prevenzione .
Rispondi Autore: carmelo catanosoo immagine like - likes: 0
18/01/2015 (18:43:31)
Purtroppo, ad oggi, dobbiamo prendere atto che, con la legislazione vigente, sono solo desideri ....

Così come dobbiamo prendere atto che con la sola "formazione", così come la proponiamo nell'italico stivale, non si va da nessuna parte.

Quando cominceremo a far sul serio, a partire da efficaci meccanismi di accesso e permanenza sul mercato e tanto altro ancora, allora si vedranno i cambiamenti.

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