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Videoterminalisti nella Pubblica amministrazione
Le recenti disposizioni i materia di protezione dei videoterminalisti sono pienamente operative anche nella pubblica amministrazione.
Il ministero della funzione pubblica, al fine di scongiurare ritardi nell'applicazione di queste innovazioni, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti ''affinche' i comportamenti, in particolare delle pubbliche amministrazioni, siano tempestivamente e coerentemente ridefiniti.''
La modifica della definizione di ''lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale'', introdotta dalla legge 422/2000, ha infatti ampliato il numero di persone che rientrano in tale attivita' e che, di conseguenza, devono essere tutelate.
Con la circolare n.5 del 20 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n.99 del 30.04.01) ''Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali"'', il ministero della Funzione Pubblica ha precisato che, alla luce delle nuove disposizioni, il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato '' previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione con il medico competente.''
Spetta al datore di lavoro, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture, individuare i dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa.
I datori di lavoro inoltre, con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, dopo aver effettuato la riconsiderazione dei soggetti sottoposti a sorverglianza sanitaria, devono stabilire una adeguata programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i nuovi destinatari.
Niente ritardi anche nella formazione degli addetti e nell'adeguamento delle postazioni di lavoro.
Il ministro ha infatti sollecitato di provvedere, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 626/1994, all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e per i videoterminalisti.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 58 del decreto legislativo, riguardante le postazioni di lavoro dotate di attrezzature munite di videoterminali, deve essere adottata una programmazione degli interventi individuando le priorita', in considerazione dell'organizzazione del lavoro.
Infine il ministro ha ricordato che tutti gli interessati devono attenersi alle linee guida d'uso dei videoterminali (decreto interministeriale del 2.10.2000), che forniscono le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attivita' al videoterminale al fine di prevenire in particolare l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati o aggravati dall'uso dei videoterminali.
Il testo completo della circolare 20 aprile 2001, n.5.
Il ministero della funzione pubblica, al fine di scongiurare ritardi nell'applicazione di queste innovazioni, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti ''affinche' i comportamenti, in particolare delle pubbliche amministrazioni, siano tempestivamente e coerentemente ridefiniti.''
La modifica della definizione di ''lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale'', introdotta dalla legge 422/2000, ha infatti ampliato il numero di persone che rientrano in tale attivita' e che, di conseguenza, devono essere tutelate.
Con la circolare n.5 del 20 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n.99 del 30.04.01) ''Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali"'', il ministero della Funzione Pubblica ha precisato che, alla luce delle nuove disposizioni, il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato '' previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione con il medico competente.''
Spetta al datore di lavoro, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture, individuare i dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa.
I datori di lavoro inoltre, con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, dopo aver effettuato la riconsiderazione dei soggetti sottoposti a sorverglianza sanitaria, devono stabilire una adeguata programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i nuovi destinatari.
Niente ritardi anche nella formazione degli addetti e nell'adeguamento delle postazioni di lavoro.
Il ministro ha infatti sollecitato di provvedere, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 626/1994, all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e per i videoterminalisti.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 58 del decreto legislativo, riguardante le postazioni di lavoro dotate di attrezzature munite di videoterminali, deve essere adottata una programmazione degli interventi individuando le priorita', in considerazione dell'organizzazione del lavoro.
Infine il ministro ha ricordato che tutti gli interessati devono attenersi alle linee guida d'uso dei videoterminali (decreto interministeriale del 2.10.2000), che forniscono le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attivita' al videoterminale al fine di prevenire in particolare l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati o aggravati dall'uso dei videoterminali.
Il testo completo della circolare 20 aprile 2001, n.5.
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