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Comunicazione RLS all'INAIL semplice e senza problemi

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Lavoratori

12/05/2009

Chiarimenti e riflessioni sulla procedura da seguire, entro il 16 maggio, per la comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza . A cura di Rocco Vitale, presidente dell’Aifos.

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La procedura da eseguire
Il datore di Lavoro, entro il 16 maggio, deve comunicare all’Inail il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Tale comunicazione deve essere fatta a mezzo internet e solo nel caso insorgessero inconvenienti durante l'inserimento telematico delle informazioni è possibile effettuare la comunicazione con un fax (800.657.657) utilizzando la modulistica dell’Inail.
Il nominativo deve essere quello del lavoratore eletto o designato, ovvero che ricopre tale ruolo, alla data del 31 dicembre 2008. Se a tale data nell’azienda, per qualsiasi motivo, non è stato designato, eletto o nominato il R.L.S. non si deve comunicare nessun nominativo.
Se il R.L.S. è stato eletto nei mesi di gennaio-maggio 2009 il nominativo non deve essere comunicato.
 
 
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Commento e chiarimenti
Alla semplicità dell’applicare la norma vi è certamente il diffuso allarme nelle situazioni laddove il R.L.S. non sia stato nominato oppure è cambiato.
Qualora il RLS non è stato eletto o nominato il datore di lavoro deve intervenire per favorire l’elezione o la designazione. Di questo intervento se ne deve tenere traccia: una lettera con la messa a disposizione dello spazio e del tempo per l’elezione, una comunicazione per favorire le candidature, la richiesta, scritta, alle RSA o RSU aziendali.
Compito del Datore di Lavoro è favorire, chiedere, aiutare ed essere disponibile per attuare questi adempimenti da parte dei lavoratori.
Altra questione è rappresentata nelle situazione in cui in questi mesi, da gennaio a maggio, sono stati eletti o designati i R.L.S. per i quali sono già stati svolti corsi di formazione o saranno svolti dei prossimi mesi.
In queste situazioni il nominativo del R.L.S. verrà comunicato successivamente e non nella modulistica attuale che tende a fare il punto alla data del 31 dicembre del 2008.
La sanzione sarà per coloro che avendo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza effettivamente in carica alla data del 31 dicembre 2008 non lo avranno comunicato all’Inail entro il 16 maggio.
 
Per quanto riguarda altre fattispecie di R.L.S. (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all’evoluzione del Testo Unico in materia.*
 
Una riflessione
Ancora una volta la categoria degli “allarmisti” e di tutti coloro che pensano ed interpretano la sicurezza sul lavoro solamente come adempimenti cartacei e burocratici hanno seminato zizzania invitando i datori di lavoro a fare presto e subito per mettersi in regola.
Tradotto nel linguaggio “facciamo subito i corsi” (o fate finta di farli, fate il minimo, aule con 50-100 lavoratori in modo che possiamo dare prima del 16 maggio l’attestato, ecc.ecc.).
Siamo fermamente contrari e disgustati da questo modo di procedere: fatto di allarmi e di velate minacce sanzionatorie.
Il problema, ancora una volta, non è l’obbligo burocratico dell’adempimento normativo ma la serietà di cosa stiamo facendo.
Vogliamo che il R.L.S. abbia la giusta e corretta formazione per svolgere il suo ruolo e capire che la “cultura della sicurezza” non è il “pezzo di carta” ma la vita dei lavoratori. La formazione come prevenzione e capacità di contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico.
Il “pezzo di carta “ non riduce gli infortuni ma è solo una piccola operazione speculativa di business.
Diffondere queste voci, creare allarmismo, è il contrario della prevenzione e della sicurezza.
Utilizzare la circolare dell’INAIL che, come abbiamo già scritto, costituisce un notevole passo in avanti per il ruolo dei Rappresentanti del Lavoratori cogliendone le nuove e giuste opportunità aperte dal D. Lgs. 81/08, per soli fini di adempimento normativo, è una operazione di bassa lega.
Del resto è chiaro che solo i RLS nominati entro il 31 dicembre 2008 devono essere comunicati all’Inail.
Certamente l’obbligo non decade, anzi, bisogna muoversi subito e recuperare il tempo perduto. Però bene, seriamente e senza scappatoie.
Corsi veri, formazione utile ed adeguata.
Non mancherà tra qualche mese (ci auguriamo) l’opportunità di comunicare all’Inail i nuovi e “veri” preparati Rappresentanti dei Lavoratori.
Siamo all’inizio di una nuovo percorso. Una strada da percorrere alla giusta velocità senza trovare ostacoli: lasciamola libera, pulita e non riempiamola di ostacoli ed immondizia.
 
 
Rocco Vitale, presidente dell’Aifos.
 
 
*INAIL Direzione Centrale Prevenzione Cna Conf. Naz. Artigianato e pmi Confartigianato Casartigiani Claai - Comunicato congiunto R.L.S.– 2 aprile 2009
 
In seguito ai dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi, D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) – si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
 
Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all’evoluzione del Testo Unico in materia.
 
Si precisa infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari della autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’INAIL, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

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