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La Cassazione sulla verifica dell’idoneità tecnica delle imprese

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

11/10/2010

Il committente deve garantirsi che l’impresa appaltatrice sia in possesso delle capacità tecniche e organizzative per realizzare i lavori appaltati nel rispetto delle norme di sicurezza ed attuando le necessarie misure di prevenzione. A cura di G.Porreca.


 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Questa sentenza fornisce degli indirizzi che possono ben riferirsi all’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o anche d’opera o di somministrazione, ed in particolare all’applicazione del comma 1 lettera a) dello stesso articolo in base al quale il datore di lavoro committente, in caso di lavori da affidare ad un’impresa appaltatrice all’interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva, deve verificare la idoneità tecnico-professionale dell’impresa stessa in relazione ai lavori da affidare in appalto. In altri termini il committente datore di lavoro dovrà assicurarsi, al momento dell’affidamento dei lavori in appalto, che la ditta appaltatrice sia in possesso delle caratteristiche tecniche e organizzative necessarie per la effettuazione dei lavori stessi  e che questi fosse nelle condizioni di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e di adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei lavoratori.
 

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Il caso
Il Tribunale ha dichiarato il rappresentante legale di una società appaltatrice, il direttore tecnico ed il capocantiere della società stessa nonché il titolare dell’impresa subappaltatrice  colpevoli del reato di cui all'articolo 589 c.p. in pregiudizio di un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice, e, concesse a tutti le attenuanti generiche, ha condannato ciascuno dei detti imputati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione nonché, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, a favore delle costituite parti civili.  A seguito della impugnazione dei prevenuti, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha successivamente stabilito di non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine al delitto a loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato il grado di responsabilità ai fini civilistici di ciascun imputato e l'entità della provvisionale nella misura del 40% per il responsabile legale della ditta appaltatrice e per il titolare dell’impresa subappaltatrice e del 10% ciascuno per il direttore tecnico e per il capocantiere.
 
L’infortunio era accaduto mentre l’operaio della ditta subappaltatrice stava eseguendo con il suo datore di lavoro il posizionamento all'interno di uno scavo realizzato in precedenza dalla stessa impresa, profondo circa metri 2,00, di un tubo di acciaio costituente una parte della nuova condotta di un acquedotto. Il lavoratore si trovava in corrispondenza del punto in cui il tubo da collocare si sarebbe dovuto congiungere con altro tubo già posto in opera e dava indicazioni al suo titolare che era alla guida di un escavatore la cui benna reggeva il tubo all’altra estremità. Ad un tratto, una delle pareti dello scavo è franato alle spalle dell’operaio spingendo lo stesso e facendolo urtare con violenza contro il tubo che stavano posizionando provocando così il suo decesso per le lesioni interne riportate.
 
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del legale rappresentante, del direttore tecnico e del capocantiere della ditta appaltatrice il quale, in relazione all’accusa della mancata verifica della idoneità tecnica della ditta subappaltatrice e della mancata verifica del possesso di mezzi e della organizzazione per poter svolgere i lavori subappaltati, ha sostenuto che non si poteva affermare che due soli operatori e la disponibilità di una sola escavatrice fossero inadeguati per effettuare sia lo scavo e la rimozione di parte della condotta idrica preesistente che la collocazione nello scavo delle nuove condotte, trattandosi di attività di scavo la cui caratteristica non poteva consentire la presenza di più persone sul cantiere e l'uso di più mezzi meccanici. Nessun addebito poteva essere mosso quindi all’impresa appaltatrice in quanto la ditta subappaltatrice aveva esperienza nel settore ed era idonea alla natura ed alla tipologia dell'opera da eseguire e nessun addebito poteva, inoltre, poi essere mosso agli imputati per non avere cooperato con la impresa subappaltatrice all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e per non avere vigilato sul rispetto del piano di sicurezza nonché per il mancato coordinamento della stessa in quanto tali obblighi non le competevano per la natura autonoma del contratto di subappalto che attribuiva una posizione di garanzia solo al datore di lavoro del lavoratore infortunato. Spettava al datore di lavoro della ditta subappaltatrice, quindi, stante l'autonomia gestionale della impresa, la predisposizione e l’attuazione delle idonee misure di prevenzione, contenute peraltro e ben specificate nel piano di sicurezza consegnato all’impresa stessa. Non era necessario, altresì, nessun coordinamento in quanto l'impresa subappaltatrice era l'unica ad operare nel cantiere.
 
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ponendo in evidenza che i giudici della Corte di Appello hanno soffermato la loro attenzione sulla circostanza che la ditta subappaltatrice, mediante un contratto, formalmente denominato di noleggio a caldo ma in realtà di subappalto (come anche riconosciuto nei ricorsi), era stata incaricata di eseguire le opere necessarie per la realizzazione di un tratto di quasi 11 Km della nuova condotta dell'acquedotto prevista in sostituzione di quella preesistente. La suprema Corte ha fatto presente, altresì, che “i lavori commissionati, anche per il breve periodo di tempo (90 giorni) in cui dovevano essere compiuti con personale, macchinali e materiale propri, erano di tale entità da convincere i giudici che tale ditta subappaltatrice era priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per garantire che gli stessi sarebbero stati realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, quantomeno munendo lo scavo delle armature di sostegno, inserendo tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dal bordo dello scavo di 30 cm, depositando il materiale di risulta lontano dal ciglio dello scavo, provvedendo alla necessaria puntellatura”. “Tale conclusione”, ha proseguito la Sez. IV, “ha condotto il collegio al riconoscimento che il responsabile legale della ditta appaltatrice e firmatario del contratto con la ditta subappaltatrice era da ritenersi responsabile del verificarsi dell'evento mortale per avere affidato una parte importante dei lavori ad una impresa oggettivamente priva dei mezzi e della organizzazione necessari al fine di garantire il rispetto delle norme di protezione dell'incolumità dei lavoratori”. Inoltre, ha precisato ancora la suprema Corte, la società appaltatrice aveva incaricato un operaio in pensione, presente al momento dell'incidente, affinché indicasse la posizione esatta dei tubi preesistenti per evitare rotture e sovrapposizioni e quindi si era di fatto anche ingerito nella organizzazione del lavoro della impresa subappaltatrice.
 
Quanto al direttore di cantiere ed al capocantiere questi, secondo la suprema Corte, pur avendo un obbligo di controllo, avevano omesso di intervenire per interrompere i lavori che erano palesemente svolti in violazione delle norme di sicurezza. Essi, invece, “avrebbero dovuto interessarsi del modo in cui il subappaltatore eseguiva i lavori, cooperando con lo stesso all'attuazione delle misure di protezione dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni”.
 
 
 


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