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L’applicazione dell’istituto della delega al costruttore di una macchina

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

14/03/2011

La Cassazione sui costruttori e utilizzatori di una macchina: il datore di lavoro non può trasferire con delega le sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di terzi diversi dai suoi lavoratori dipendenti. A cura di G. Porreca.

Il datore di lavoro non può trasferire con una delega le sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di terzi diversi dai suoi lavoratori dipendenti. Il caso riguarda il costruttore e gli utilizzatori di una macchina.
 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca
 
Tre importanti principi, tutti consolidati nella giurisprudenza di settore, vengono ribaditi in questa sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in merito ad un infortunio grave occorso ad un lavoratore durate la sua attività in una azienda e presso una macchina messa a sua disposizione carente dei dispositivi di sicurezza:
 
- il datore di lavoro è garante della sicurezza dei suoi dipendenti per cui lo stesso risponde nel caso in cui un macchinario utilizzato nella sua azienda risulti sfornito dei dispositivi di sicurezza obbligatori anche se fossero mancanti fin dalla costruzione;
 
- il lavoratore non risponde del suo infortunio se lo stesso è avvenuto per negligenza, imprudenza e distrazione ma solo quando il suo comportamento presenti i caratteri della eccezionalità, della abnormità e dell’esorbitanza rispetto al processo lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute;
 
- la delega del datore di lavoro, individuato nella circostanza nel costruttore di un macchinario, è limitata alla sicurezza dei suoi lavoratori e/o degli ambienti di lavoro della sua azienda per cui lo stesso non può trasferire ad altri la responsabilità che ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti, rappresentati nel caso in esame dagli utilizzatori dei suoi prodotti risultati privi dei requisiti di sicurezza.


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 Il caso.
 
Un Tribunale ha condannato alla pena di mesi 1 di reclusione, pena condonata, il datore di lavoro di una azienda ed il costruttore di una macchina utilizzata presso l’azienda stessa e presso la quale è accaduto un infortunio sul lavoro, per il delitto di cui all' articolo 590 c.p. per lesioni aggravate in danno dell'operaio infortunato.
In particolare al datore di lavoro è stato addebitato di avere fatto lavorare l'operaio presso una sega destinata al taglio di tovagliolini di carta, priva di segregazione della lama o di dispositivi di sicurezza, per cui, mentre l'operaio cercava di rimuovere dei tovagliolini lavorati che si erano inceppati nei meccanismi, la sua mano sinistra veniva attinta dalla lama in movimento che gli provocava l'amputazione di due falangi.
 
Al legale rappresentante dell'azienda produttrice del macchinario, invece, è stato addebitato di aver posto in commercio la macchina senza gli adeguati dispositivi di sicurezza.
 
La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello la quale ha messo in rilievo che l'incidente non si era verificato durante l'esecuzione di operazioni di produzione ma al momento in cui il lavoratore aveva rimosso un carter per poter eliminare dei tovagliolini accumulati e che nessun sistema automatico aveva determinato l'arresto del movimento della lama.
La stessa Corte ha quindi precisato che era da considerare irrilevante che il macchinario fosse sprovvisto fin dall'origine di sistemi di blocco automatici in quanto è il datore di lavoro che è il garante della sicurezza dei suoi dipendenti ed ha precisato, inoltre, che la condotta della vittima non poteva considerarsi né abnorme, né imprevedibile e pertanto non ha interrotto il nesso causale con la condotta omissiva del datore di lavoro. Circa la posizione del costruttore che aveva sostenuto di aver delegato i suoi obblighi la Corte di Appello ha fatto presente che dagli atti non era emerso nessun atto formale di delega ad altro soggetto del controllo delle misure di prevenzione infortuni.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della S.C..
 
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso in Cassazione sia il datore di lavoro che il costruttore.
Il primo ha lamentato che la macchina era stata acquistata da un'azienda leader del settore ed era munita di certificazione CE, che la lama era segregata all'interno del macchinario e che in ogni caso erano accessibili all'operaio i pulsanti di emergenza e di blocco della lama stessa.
L’infortunato, inoltre, aveva ricevuto dall'azienda una sufficiente formazione in relazione all'utilizzo del macchinario e pertanto lo stesso aveva violato gravemente i protocolli di sicurezza per l'utilizzo della sega (richiamati da apposita cartellonistica), senza arrestare il movimento della lama all'atto di rimuovere il carter tenendo quindi una condotta abnorme ed imprevedibile da sola idonea a produrre l'evento.
 
Il costruttore, dal canto suo, contestava l’affermazione della mancanza di una delega avendo lo stesso rilasciata procura speciale allo stesso progettista del macchinario con l’incarico di attuare tutte le misure di sicurezza relative alla macchina.
 
I ricorsi sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione che comunque ha annullata la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione.
 
Per quanto riguarda la posizione del datore di lavoro la Corte di Cassazione ha fatto presente che giustamente allo stesso è stata addebitata la violazione dell'articolo 68 del D.P.R. n. 547/1955 e degli articolo 22 e 6, comma 2 del D, Lgs. n. 626/1994 per non aver protetta, segregata o comunque munita di dispositivi di sicurezza la lama della macchina presso la quale è occorso l’infortunio e per non essersi assicurato che il lavoratore dipendente avesse acquisito una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relative al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Allo stesso datore di lavoro è stata giustamente anche addebitata la violazione degli articoli 72 e 82 dello stesso D.P.R. il quale prevede l’installazione di un meccanismo di blocco automatico della macchina in caso di rimozione delle protezioni amovibili e in caso di operazioni di caricamento, registrazione e cambio pezzi.
 
Per quanto riguarda l’affidamento che il datore di lavoro ha fatto sul fornitore del macchinario la Sez. IV ha tenuto a precisare che “il datore è il primo garante della sicurezza dei suoi dipendenti. Pertanto in caso di infortuni egli non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina non munita dei necessari congegni di sicurezza”. “La constatazione della evidente violazione delle richiamate norme di sicurezza e la configurabile responsabilità del costruttore”, ha proseguito quindi la suprema Corte, “per quanto detto, non esclude ma si associa a quella del datore di lavoro (cfr. Cass. 4, n. 6280/07, Mantelli)”.
 
In merito al comportamento del lavoratore la Sez IV ha ribadito che “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute” per cui la circostanza che il lavoratore abbia avvicinato imprudentemente la mano alla lama, dopo la rimozione del carter, non ha costituito comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento.
Per quanto riguarda, infine, il costruttore la Sez. IV ha precisato che la sua responsabilità è stata affermata in quanto, nella qualità di legale responsabile della ditta fornitrice della sega, aveva immesso sul mercato la macchina non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza su lavoro.
Importanti sono poi le considerazioni svolte dalla suprema Corte in relazione alla delega fornita dal costruttore al progettista della macchina. Con la delega (in passato prevista dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora disciplinata esplicitamente dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro trasferisce in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante in materia di sicurezza sul lavoro e quindi in altre parole trasferisce in capo ad altro soggetto la sua posizione di garanzia. “Tale trasferimento”, prosegue però la Sez. IV, “è limitato, però, alla sicurezza dei suoi lavoratori e/o degli ambienti di lavoro ove opera la sua azienda: non a caso la delega viene conferita in qualità di ‘datore di lavoro’. Pertanto, quest'ultimo, nella diversa qualità di generico ‘imprenditore’ non può trasferire in capo ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti (in questo caso gli utilizzatori di prodotti privi dei requisiti di sicurezza). Infatti, se fosse ammessa tale possibilità, si consentirebbe per via negoziale di sottrarsi agli obblighi di garanzia nascenti dall'articolo 40 c.p. e quindi di intaccare il principio di inderogabilità del precetto penale”.
 
 
 

 
 
 


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