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Sicurezza a Scuola : l’equiparazione di alunni e studenti ai lavoratori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

02/07/2013

La scuola è un ambiente di lavoro in cui convivono lavoratori, studenti e, occasionalmente, anche i loro familiari. L’equiparazione di studenti e alunni ai lavoratori, la normativa vigente e gli obblighi del dirigente scolastico. A cura di A. Giordano.

I nostri articoli sulla  sicurezza della scuola e sull’eventuale equiparazione di studenti e tirocinanti ai lavoratori, hanno stimolato nei nostri lettori l’invio di commenti e l’elaborazione di ulteriori articoli. Riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo scritto dall’avvocato Assunta Giordano.

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Battipaglia, 2 Lug - La Scuola è un ambiente di lavoro molto peculiare, nel quale convivono lavoratori e, soprattutto, studenti - equiparati e non ai lavoratori - ai quali vanno aggiunti, occasionalmente, anche i loro familiari.
 
Il personale insegnante e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
La posizione degli alunni è tuttavia più complessa.
 
L’art. 2 del T.U. 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sia equiparato al lavoratore, aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382.
 
L’equiparazione, ai fini della protezione antinfortunistica, in realtà era stata già introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 3 del D.P.R. 547/1955.
 
Il decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, «Norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» - chiamato dall'art. 1, co. 2 ad adeguare le norme del D.Lgs. 626/1994 alle specifiche esigenze scolastiche - aggiungeva, in maniera alquanto infelice, che l’equiparazione avveniva solo nelle scuole in cui "i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori" di tal fatta. Il decreto tendeva quindi ad escludere dalla tutela gli allievi in cui l'attività di laboratorio, pur non espressamente prevista nei programmi di insegnamento sia poi comunque di fatto, anche occasionalmente, effettuata. Tale interpretazione non può essere avallata  in quanto si pone in contrasto sia con la norma generale che con i più elementari principi del diritto della sicurezza del lavoro e, in particolare, con quello di effettività, secondo il quale hanno decisiva rilevanza, ai fini dell'insorgenza del dovere di sicurezza, le situazioni di fatto rispetto a qualsivoglia limitazione formalistica.
 
Non sono invece da equiparare ai lavoratori gli allievi durante le attività svolte in palestra e gli alunni della scuola dell’obbligo occupati in attività creative all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.
Ciononostante è doveroso effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre e alle attività che vi si svolgono e definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico organizzativo che su quello formativo-educativo.
 
Ad oggi siamo ancora in attesa del nuovo decreto ministeriale, previsto dall’art. 3 comma 2 del T.U. 81/2008, in attesa del quale si fa riferimento al D.M. 382/1998.
 
La norma in esame non deve indurre a ritenere erroneamente che il datore di lavoro possa disinteressarsi della sicurezza degli altri allievi, quelli cioè che non operano in laboratori o degli altri soggetti che frequentano la scuola anche occasionalmente, quali i familiari, non legati da alcun rapporto giuridico con l’amministrazione.
 
L’art. 2050 cod. civ. prevede infatti che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa ne sarà responsabile se non proverà di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La Giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò rende i terzi indirettamente beneficiari dell’intero apparato prevenzionale: costoro devono quindi essere adeguatamente informati sui rischi esistenti, in presenza di rischi specifici devono utilizzare i dispositivi personali di protezione, ove necessario devono essere accompagnati dal personale interno e rimanere sotto la sua costante vigilanza; tutto ciò deve essere previsto nel piano di sicurezza e di tali soggetti si deve tener conto, in particolare, nella organizzazione e gestione dei servizi di emergenza.
 
L’ art. 4 del T.U. 81/2008 stabilisce che, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale discendono i particolari obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, non sono conteggiati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali.
Questo significa che nonostante l’equiparazione ai lavoratori, il numero degli allievi non entra, ad esempio, nel computo complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo degli RSPP o delle modalità di elezione degli RLS.
 
Il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ha degli obblighi diversi nei confronti degli alunni, a seconda della loro equiparazione ai lavoratori e della loro età.
 
In primo luogo il Dirigente, indipendentemente dall’ordine di scuola, deve curare lo svolgimento delle prove di evacuazione previste dal D.M. 10/03/1998 che dovranno pertanto svolgersi anche negli Asili Nido e nelle Scuole dell’Infanzia.
 
Nelle Scuole primaria e secondaria di primo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori solo nei laboratori e devono ricevere le informazioni sulla gestione delle emergenze e sull’utilizzo della struttura.
Nelle Scuole secondarie di secondo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori in maniera ancora più completa sia nei laboratori che nei percorsi di Alternanza scuola – lavoro, devono ricevere informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull’utilizzo della struttura, nonché sul sistema prevenzionistico e una formazione specifica sull’utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, in quanto l’equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del T.U. 81/2008.
Il Dirigente Scolastico deve infine provvedere, sulla base della valutazione dei rischi, a fornire agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori.
Infine il Dirigenti deve richiedere e  verificare che l’Azienda ospitante fornisca agli studenti – lavoratori in alternanza Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria, se dovuta, ecc.
 
 
 
Avvocato Assunta Giordano
 
 
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Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
02/07/2013 (09:23:21)
Interessante discussione...
Facciamo attenzione che esiste in Italia anche una legge per la quale nessuna persona può essere lavoratore prima dei 16 anni..(vedi un interpello DLGS 81 in tal senso)
Poi è interessante il discorso anche perchè farebbe chiarezza su chi è PREPOSTO nella scuola nei confronti degli alunni-studenti-allievi...
Nei miei corsi dico e ritengo che ad esempio i bimbi dell'infanzia e quelli della Primaria e tutti gli studenti della secondaria di 1° e 2° grado NON SIANO CONSIDERATI LAVORATORI quando studiano italiano-storia-religione-matematica ecc...in classe (aula) e quindi i relativi maestri-professori non possano essere considerati PREPOSTI in quanto mancherebbero i "LAVORATORI" ma rimangono comunque (art.2048 c.c.) PRECETTORI con tutto quanto ne consegue per la "culpa in vigilando" ...PRECETTORE si ma non PREPOSTO ! Oppure il DLGS 81 direbbe delle sciocchezze sulle quali ognuno può fare e dire quel che vuole ampliando e restringendo i campi di applicazione.
Sono sostanzialmente d'accordo con l'articolo, chiedo un chiarimento sulle Palestre VISTO CHE alcune regioni o USR o USP dicono che la PALESTRA sia un LABORATORIO e quindi i ragazzi...LAVORATORI e quindi l'insegnante PREPOSTO..
Si sappia che alcune regioni (tra Piemonte Toscana Emilia Veneto ed in parte il mio FVG) hanno "legiferato" riscrivendo il DLGS 81 per la scuola e...noi in Italia siamo "fantasiosi" ognuno ha le sue idee sul PREPOSTO e SUL DIRIGENTE .
In FVG qualcuno ha scritto sulla piattaforma e-learning regionale per la scuola (USR) su un documento (Modulo 2) che il PREPOSTO nella scuola è TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ! (quindi anche nell'infanzia...primaria ecc..).
Ora una piccola considerazione: se nella scuola consideriamo TUTTI PREPOSTI ...tutti dovranno seguire il corso aggiuntivo di 8 ore...e quindi pensando ad almeno 500.000 persone forse non preposti che devono seguire 8 ore di corsi NON dovuti...avremo 4.000.000 di ore di corsi NON RICHIESTI nello stato...ma siamo proprio sicuri che la legge e la Sicurezza voglia questo ? Che poi non ci sia un DANNO ERARIALE ALLO STATO ?
S-considerazioni "a pioggia" nel privato non si fanno perchè farle nello Stato ? Perchè buttare energie-tempo-danaro pubblico per non fermarsi a ragionare ?
Altra considerazione: la scuola risulta a RISCHIO MEDIO con 12 ore di formazione...ma nelle Linee applicative (guarda caso) si fa l'esempio di un OPERAIO di un'industria metallurgica che NON ENTRA NEI REPARTI PRODUTTIVI e può essere considerato a RISCHIO BASSO...! (leggete l'esempio), ora, possiamo ammettere che la scuola sia un pò meno pericolosa di un'industria metallurgica ?...Si? Ok ! E possiamo ammettere che un prof di filosofia o di matematica abbia dei rischi inferiori all'operaio di un'industria metallurgica (che forse carica-scarica materiali, guida il muletto, gestisce un magazzino ecc...) , ma allora quasi tutti i prof sono a rischio basso esclusi i prof-assistenti e Insegnanti tecnico pratici ITP che entrano nei laboratori.
Inoltre siamo sicuri che l'ingresso sporadico di un insegnante di italiano nell'aula informatica per scrivere un tema con un PC diventi un PREPOSTO perchè in quell'ora si considera lavoratore l'allievo che scrive un tema ?...
Forse si forse no ma si dovrebbe fare chiarezza al fine di NON ESAGERARE .
Grazie Avv.to Giordano ma andrei ancora più a fondo nelle questioni al fine di evitare spreco di danaro pubblico e "fastidio" da parte di centinaia di migliaia (si proprio centinaia di migliaia) di lavoratori che si vedono "invitati" con obbligo a frequentare corsi e ri-corsi (pensiamo che un insegnante dell'infanzia considerata preposto dovrà seguire 12 + 8 = 20 ore di corsi quando un datore di lavoro di un'azienda metallurgica con 20 dipendenti ne può seguire solo 16 come RSPP...)
P.S.:Dimenticavo io di "mestiere" faccio il "formatore" su sicurezza e prev.incendi-RSPP-consulente e progettista sicurezza e prev.incendi e quindi ci "guadagnerei" a fare corsi e...ri-corsi ma come Voi che leggete sono dentro il "Barcone Italia" che sta affondando per le troppe carte, certificazioni, omologazioni, verifiche, collaudi, dichiar. di conf. attestati di corsi e ri-corsi...)
MANDI (tipico saluto ed augurio friulano) a tutti
Rispondi Autore: Mario Quattrina - likes: 0
02/07/2013 (10:07:52)
Concordo pienamente con Massimo Zucchiati.
Alle leggi dello Stato si aggiungono quelle delle Regioni, delle province e siamo in attesa di quelle comunali. La sicurezza con tutte queste interpretazioni viene relegata ad un mero adempimento burocratico, per contro non vengono pienamente valutate le reali esigenze per garantire, formare, informare i lavoratori.
Rispondi Autore: Nicola BARILE - likes: 0
02/07/2013 (11:43:31)
Concordo con entrambi e con l'Autore dell'Articolo.
Ben venga un approfondimento ed una discussione sulle figure della Scuola, Preposti, Dirigenti etc.
Sono RSPP, Docente e Formatore, nei miei Corsi alle Scuole dico esattamente quello riportato da tutti Voi... Una attenta e puntuale Valutazione dei Rischi porterebbe a riconsiderare i Livelli di Rischio delle varie figure professionali della Scuola e pertanto anche a differenziare i Corsi di Formazione... ed è anche più che logico!
Saluti a tutti Voi.
Rispondi Autore: Renato Turturro - likes: 0
02/07/2013 (12:35:37)
Sono d'accordo con Massimo Zucchiatti, andrebbero meglio chiariti e proporzionati i ruoli e i relativi corsi di formazione. I livelli d rischio non possono essere stimati, ma devono essere "calcolati", se è possibile, sulla base di dati statistici (infortuni per comparto, incidenti da gestione emergenze, ecc..). Quindi, sulla base delle evidenze, bisogni utilizzare le risorse economiche e umane, altrimenti, si parla di sicurezza tanto per e si fà business.

Saluti
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
05/07/2013 (11:05:26)
Segnalo anche l'interpello n. 1/2013 che stabilisce, purtroppo in modo non chiarissimo, che gli studenti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ad opera del medico competente di istituto solo nei casi in cui siano effettivamente esposti a rischi evidenziati dalla valutazione dei rischi (es. rischio chimico nei laboratori).
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Roberto Monni - likes: 0
10/11/2013 (12:11:14)
Caro Massimo Zucchiatti, finalmente una persona benpensante in questo marasma che si chiama sistema Italia. Ancora una volta mi trovo mio malgrado ad essere stato tirato dentro alla questione sicurezza, dopo essere stato responsabile di sicurezza di aziende e scuole, come libero professionista ed essere stato coordinatore nella progettazione ed esecuzione di lavori pubblici. Credevo di essermi liberato di queste incombenze che veramente in Italia sono pesanti per la scarsa chairezza come al solito tutta italiana, che di fatto pone coloro che si occupano di sicurezza ad un rischio enorme e non retribuito in quanto tale, uscendo dal sistema di libera professione e ritornando insegnante a tempo pieno. Purtroppo mio malgrado mi sono fatto coinvolgere nuovamente avendo accettato l'incarico di R.S.P.P.. Concordo in toto su quello che hai detto, ma aggiungerei che di persone come te e me ce ne vorrebbero tante nel campo della sicurezza, e occorrerebbe unirci per far sentire il nostro pensiero e finalmente riuscire a porre ordine nel marasma della sicurezza, nel quale per la poca chiarezza siamo tutti destinati prima o poi ad incorrere a qualce sanzione da parte dei magistrati !!!! Una questione come la sicurezza non può essere lasciata alla interpretazione di questo o di quello ma deve essere chiara e precisa, senza scappatoie o sgambetti.
Rispondi Autore: x x - likes: 0
13/05/2019 (10:10:26)
Buongiorno, lette le vostre considerazioni , vi chiedo: " Qual è l'ente organo di controllo che deve valutare, in sede di sopralluogo, la sicurezza dei bambini di asilo nido o scuola materna?"
Grazie
Autore: Pietro
17/02/2020 (19:11:10)
Buona sera ho letto questo articolo e faccio i complimenti per la chiarezza. Ho una domanda quante ore base o minime devono fare gli alunni della secondaria superiore di sicurezza. E poi se delle classi non hanno ancora fatto le ore sulla sicurezza ma a scuola stanno facendo asl in classe, alcune hanno finito, possono sanare questa situaZione prima dell'esame di stato' grazie
Rispondi Autore: Alessia - likes: 0
25/09/2024 (19:49:53)
Salve a tutti chiedo a voi, sono un insegnante precario tecnico pratico di lab chimico-biologico. In base alle scuole a cui vengo assegnato cambiano le cose ovvero: in base alla legge 2008 n 81 gli studenti che accedono e svolgono attività laboratoriali vengono equiparati a dei lavoratori. Io le mie prime ore di lezione si svolgono solo esclusivamente sulla sicurezza e poi sottopongo un test al quale tutto devono essere sufficienti per accedere al laboratorio. Però mi sorge un dubbio dato che insegno sempre in scuole tecniche non dovrebbe essere la scuola fin dal primo anno ad occuparsi della sicurezza tramite un ente che rilasci poi una certificazione agli alunni?
Grazie

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