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L’equiparazione studenti - lavoratori nelle istituzioni scolastiche

L’equiparazione studenti - lavoratori nelle istituzioni scolastiche

Autore:

Categoria: Istruzione

22/07/2020

Nelle istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. La normativa, gli obblighi di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e i ruoli nei percorsi di PCTO. A cura del Prof. Leon Zingales, Dirigente scolastico.

 

Ai sensi dell’Art.2 c.1 lettera a) del D.gs. 81/08, nelle Istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. In particolare tale equiparazione è presente allorché gli Allievi delle scuole di ogni ordine e grado siano impegnati effettivamente in laboratori nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro ovvero quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata ovvero quando usano videoterminali (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica).

 

 

L’equiparazione è valida limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli studenti non sono comunque computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori (Art. 4, comma 1, lettera c)) dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi (esempio numero di lavoratori al di sotto del quale il Dirigente scolastico può svolgere la funzione del RSPP, ovvero modalità di elezione del RLS).


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Corso di specializzazione per docenti ed alunni (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008)

Si sottolinea che la norma non risponde espressamente alla domanda relativa alle attività didattiche e all’età minima degli allievi per cui dovrebbe scattare l’equiparazione, nel momento in cui si svolgono attività laboratoriali.

In ogni caso, non si ritiene opportuno considerare gli alunni della scuola secondaria di primo grado (ed ancor meno gli alunni della scuola primaria) alla stessa stregua dei lavoratori in virtù delle attività laboratoriali curriculari previste, in quanto il docente svolge attività essenzialmente dimostrative. La bussola orientativa deve comunque essere l’Art. 2050 del Codice Civile.

 

 

Nella Giurisprudenza è ormai orientamento consolidato che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutti i terzi, in particolare i discenti che “vivono” quotidianamente la scuola, essendo parte interessata del sistema organizzativo di prevenzione, devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi esistenti. Inoltre, in presenza di rischi specifici, devono essere formati ed obbligati all’utilizzo dei dispositivi personali di protezione, ed è sempre necessaria una continua presenza e vigilanza del personale interno all’uopo formato (ovviamente tutto formalizzato nel piano di sicurezza, e nell’organizzazione e gestione dei servizi di emergenza).

In considerazione di tutto questo, relativamente alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme di sicurezza, possono essere schematizzati come segue:

 

 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo Grado, viceversa, è necessaria la formazione di 12 ore da effettuate per tutti i lavoratori della scuola, tenendo anche conto dell’obbligatorietà dei percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ossia Alternanza Scuola-Lavoro), per i quali, sempre e comunque, devono essere applicate tutte le misure preventive e protettive dell'integrità fisico-psichica di cui D.Lgs. n. 81/2008.

L’ alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola), prevedendola “negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”.

La L.n.107/2015, per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, fa riferimento alle convenzioni e alla Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza. Con il Decreto Ministeriale n.195/2017 è stato emanato il “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” , con il quale vengono specificate le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Il docente che assume il ruolo di tutor scolastico svolge un’importante funzione di coordinamento tra i diversi attori interessati: studente, istituto ed azienda. In particolare potrà rilevare e segnalare (sia all’istituto che all’azienda stessa) eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito dalla convenzione per quanto concerne la salute e la sicurezza dello studente.

In virtù di quanto detto sopra, gli obblighi relativi alla tipologia di formazione da effettuare per gli alunni della Secondaria Superiore possono essere schematizzati come segue:

 

 

Per quanto concerne la visita medica per lo studente impegnato in attività di PCTO, non esiste l’obbligo di visita medica preventiva, come espresso nell’ interpello N.1/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

 

Di conseguenza, come evidenziato nel suddetto parere, la sorveglianza sanitaria deve essere prevista solo nei casi previsti dalla normativa. Tra i casi possono rientrare ad esempio possibili attività di stage assimilabili alle seguenti categorie: carpentiere, meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, calzolaio addetto all’incollaggio, finissaggio con uso di solventi e all’uso di macchine rumorose, addetto edilizia, autoriparatore - elettrauto, addetto alla produzione di manufatti di vetroresina, marmista, carrozzieri, impiegati (con uso di videoterminale per oltre 20 ore alla settimana), personale sanitario e dei laboratori, assistente di poltrona, smaltitori di rifiuti, etc.

I casi possono essere schematizzati, con relativi riferimenti normativi, nel seguente schema:

 

 

In ogni caso è di fondamentale importanza il ruolo del medico competente, per la predisposizione di un modello di richiesta alla famiglia per comunicare particolari situazioni (allergie, patologie, terapie in corso con somministrazione di farmaci, ecc..) relativamente a tutti gli studenti coinvolti nell’Alternanza.

 

Prof. Leon Zingales

Phd, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” – Gioiosa Marea

 

Bibliografia

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 - “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • DM 26/08/92 - “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
  • Nota n. 5264 del Ministero dell’Interno, dipartimento VV.FF - ”Decreto 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • Legge n.107/2015;
  • Decreto Ministeriale n.195/2017 - “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”;
  • Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro;
  • DPR 321/56;
  • D.Lgs. 66/2003;
  • D.Lgs. 213/2004;
  • Circolare Ministeriale 03/03/2005 n°8;
  • D.Lgs. 230/1995;
  • Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265

 

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Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
22/07/2020 (07:08:49)
Nessun riferimento alla normativa sui lavoratori minorenni? 977/67, 345/99 e 262/2000?
L'età minima per lavorare è 16 anni e non più 15, in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico.
Ancora, è inutile citare tutti i lavori soggetti a visita medica sull'81 per poi dimenticarsi che esiste un elenco di lavori vietati per i minorenni.
Ancora, l'obbligo di valutazione del rischi prevista dalla 345/99 a carico dell'azienda ce lo siamo persi per strada? L'informativa al genitore?
Sono anni che litigo con dirigenti scolastici e professori su questi temi. Questi articoli sicuramente non giovano ad aumentare la consapevolezza delle scuole.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
23/07/2020 (10:56:52)
Bravo Gianni ! Nell'articolo ci sono errori e dimenticanze da correggere subito.

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