La prevenzione incendi per le attività scolastiche: la normativa
Roma, 21 Ott– Per quanto riguarda la prevenzione incendi nella progettazione di un’attività scolastica è ancora possibile – per questa tipologia di attività, “fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto ‘doppio binario’” - seguire due strade:
- applicare la regola tecnica verticale (RTV) tradizionale di cui al d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.;
- applicare il Codice di prevenzione incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i. (con riferimento anche alle modifiche intervenute con il d.m. 14 febbraio 2020 e d.m. 6 aprile 2020): V.7 “Attività scolastiche”.
A ricordarlo è il documento nel 2024 - nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri - intitolato “ Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7”.
Il documento affronta la progettazione di un’attività scolastica, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 26 agosto 1992 (regola tecnica verticale tradizionale precedente al Codice di prevenzione incendi) che secondo la V.7, la nuova regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale.
Dopo aver già presentato il documento e raccolto alcune informazioni introduttive, entriamo oggi più nel dettaglio delle normative applicabili.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- L’attento progettista e la scelta delle regole tecniche da utilizzare
- La prevenzione incendi per attività scolastiche: il DM 26 agosto 1992
- La prevenzione incendi per attività scolastiche: la regola tecnica verticale V.7
L’attento progettista e la scelta delle regole tecniche da utilizzare
Riguardo alla normativa applicabile il documento - pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail - sottolinea che individuata una delle due scelte progettuali indicate a inizio articolo “occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari”.
E la scelta di una o dell’altra norma di riferimento può poi “condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività”.
Pertanto “l’attento progettista” deve eseguire prioritariamente “una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività”.
La prevenzione incendi per attività scolastiche: il DM 26 agosto 1992
Veniamo al decreto ministeriale 26 agosto 1992 e s.m.i. “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”, che, soggetto ad alcune modifiche, “tratta la prevenzione incendi nelle attività scolastiche”.
Il decreto ha per oggetto “i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Tali norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l’entrata in vigore del presente decreto”.
Si intendono per modifiche sostanziali i lavori “che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza”. E per gli edifici esistenti “si applicano le disposizioni contenute nel punto 13 del decreto” (Norme transitorie).
Si ricorda che il termine dei cinque anni, riportato nelle norme transitorie del decreto nel corso degli anni “è stato prorogato a più riprese”.
In particolare l’ultima proroga l’ultima proroga è stabilita nella l. n. 14 del 24 febbraio 2023: “Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”.
Nel DM le scuole “vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di studenti e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:
- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone”.
E alle scuole di tipo «0» si applicano “le particolari norme di sicurezza di cui al punto 11 del decreto”.
La prevenzione incendi per attività scolastiche: la regola tecnica verticale V.7
Veniamo brevemente alla Regola Tecnica Verticale V.7.
Si ricorda che il d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i. “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche”, costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività.
La V.7 prevede (par. V.7.2) le seguenti classificazioni:
- in relazione al numero di occupanti n:
- OA: 100 < n ≤ 300;
- OB: 300 < n ≤ 500;
- OC: 500 < n ≤ 800;
- OD: 800 < n ≤ 1200;
- OE: n > 1200.
- in relazione alla massima quota dei piani h:
- HA: h ≤ 12 m;
- HB: 12 m < h ≤ 24 m;
- HC: 24 m < h ≤ 32 m;
- HD: 32 m < h ≤ 54 m;
- HE: h > 54 m.
Inoltre le aree dell’attività “sono classificate come segue:
- TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
- TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento > 100 persone” (Ad esempio: aula magna, mensa, …);
- TK: locali “ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 (“Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili”, …)”;
- TT: “locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio”; (“Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche”. Si indica che “le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni”;
- TZ: altre aree.
- In particolare “sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le aree TK”.
Inoltre:
- “al par. V.7.3 la RTV specifica, in merito alla valutazione del rischio di incendio, che la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2 e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.3”;
- “al par. V.7.4 la RTV specifica, in merito alla strategia antincendio, che debbono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni” complementari o sostitutive “delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO”;
- “debbono essere applicate le prescrizioni del Cap. V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti”;
- “è ammesso l’uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica (es.: attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ecc.) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite”.
Rimandiamo, per entrare ancora più nel dettaglio, alla lettura integrale del documento che, per quanto riguarda la Regola Tecnica Verticale V.7, riporta le indicazioni e le tabelle relative a:
- V.7.4.1 Reazione al fuoco
- V.7.4.2 Resistenza al fuoco
- V.7.4.3 Compartimentazione
- V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio
- V.7.4.5 Controllo dell’incendio
- V.7.4.6 Rivelazione ed allarme
- V.7.4.7 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Sergio Inzerillo, Michele Mazzaro, Emanuele Gissi, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (CNI) e Chiara Crosti – Collana Ricerche - edizione 2024 (formato PDF, 29.02 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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