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Interpello: volontariato, valutazione e obblighi delle associazioni
Roma, 22 Apr – Come raccontato anche dal nostro giornale sono moltissime in Italia le organizzazioni di volontariato attive e da un’indagine Istat si può ricavare come ci sia un costante incremento dei volontari. Se nel 2001 gli italiani che avevano svolto attività di volontariato erano l’8,4%, nel 2010 la percentuale aveva raggiunto il 10%.
Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei volontari, bisogna poi ricordare che il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008 definendo in modo più dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e che sono equiparati ai lavoratori autonomi e, dunque, soggetti ai soli obblighi dell'art. 21. Ricordando che tali facilitazioni riguardano solo i soggetti che “prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”.
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Sugli obblighi delle associazioni di volontariato interviene un parere della Commissione Interpelli che con l’Interpello n. 8/2014 del 13 marzo 2014 - avente per oggetto “risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari” - risponde a un’istanza di interpello presentata dalla Federazione Italiana Cronometristi.
Tale Federazione ha chiesto il parere della Commissione in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a e 7.500,00".
Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative.
Viene premesso che l'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".
Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis (come recentemente modificato dalla Legge n. 98/2013) riporta che "nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto (...)".
Per maggiore chiarezza aggiungiamo a queste premesse della Commissione anche il contenuto del suddettoarticolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi):
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. |
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che “il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21”.
Tuttavia la Commissione evidenzia che, l'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli é altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".
E restano fermi i principi generali di diritto che “impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell' associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità”.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: lionello pontoni - likes: 0 | 22/04/2014 (07:56:29) |
Condivido la risposta che è applicabile ai cori e bande musicali.- Buon lavoro e grazie da Lionello Pontoni |
Rispondi Autore: Antonio Demela - likes: 0 | 29/04/2014 (07:07:11) |
E nel caso di associazioni di volontariato in ambito sanitario è opportuno solo tenere i corsi informando i volontari sui vari rischi e le misure di prevenzione da adottare o è il caso di redigere il DVR? |