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Interpello: valutazione dei rischi e organizzazione del lavoro
Roma, 20 Mag – In questi anni tra i vari quesiti inviati al Ministero del Lavoro ci si è spesso confusi tra due tipologie di interpello:
- gli interpelli correlati all’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che riguardano ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’ e che forniscono indicazioni che ‘costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza’;
- gli interpelli correlati all’art. 9 del D.Lgs. 124/2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30” che riguardano ‘quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale’. E l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti ‘esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili’.
Possibilità di confusione che purtroppo non si è risolta con il nuovo restyling del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Probabilmente tale confusione è all’origine del nuovo interpello pubblicato dalla Commissione Interpelli prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008.
L’Interpello n. 6/2016 del 12 maggio 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003”, contiene infatti, come vedremo, un parere limitato della Commissione Interpelli in risposta ai quesiti inviati.
Attraverso un’istanza di interpello l’Organizzazione Sindacati Autonomi e di base ( OR.S.A.) ha posto alla Commissione i seguenti quesiti:
1. “può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile (personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall’inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore?
2. può altresì predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio”?
Ricordiamo a questo proposito che il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", riporta disposizioni che sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
Se è evidente il rapporto tra riposo giornaliero adeguato e tutela della salute e sicurezza, anche in relazione ai rischi stress lavoro correlati, quesiti di questo tipo riguardano direttamente e in modo generale il D.Lgs. 81/2008?
A non pensarla così è la Commissione Interpelli che innanzitutto fa una generale premessa sulla valutazione dei rischi.
Viene infatti premesso che l’art. 28, co 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare ‘tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo’.
E dunque la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, fornisce le seguenti indicazioni.
Preliminarmente si fa presente che “la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004”.
In riferimento al secondo quesito, premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro”.
Tiziano Menduto
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