Interpello: security, terrorismo e valutazione dei rischi
Roma, 31 ott – Come ricordato nei molti articoli su PuntoSicuro di Adalberto Biasiotti, negli ultimi anni è aumentata l’attenzione verso il tema della security in risposta ai pericoli rappresentati da criminalità e terrorismo. Pericoli che, come vedremo nel documento che presentiamo con questo articolo, riguardano ormai anche molti luoghi di lavoro.
Se lo stesso Biasiotti segnala come la paura di azioni terroristiche si sia diffusa al punto che - secondo un’indagine condotta in Italia nel 2016 - molti italiani hanno “cessato di frequentare luoghi affollati, proprio per il timore che questi luoghi possano diventare bersagli di elezione di un attacco terroristico”, qualcuno pone il problema dei rischi “particolari” di alcuni comparti lavorativi, ad esempio del personale navigante delle compagnie aeree.
Come affrontare i rischi correlati a eventi di natura geopolitica, atti criminali e di belligeranza? Per il personale navigante delle compagnie aeree la valutazione dei rischi dovrà comprendere anche la valutazione della situazione ambientale?
A dare qualche indicazione è un documento della Commissione Interpelli, la Commissione prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, che risponde ad un quesito della Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti ( Uiltrasporti), una organizzazione sindacale, aderente alla UIL, che associa lavoratori e lavoratrici di tutti i settori del comparto dei trasporti.
Il documento in questione è l’Interpello n. 11/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree”.
Nell’interpello si indica che la Uiltrasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione relativamente alla “sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: ‘... se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geopolitica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio’.
Nel documento della Commissione si premette quanto riportato nell’importante articolo 2087 del codice civile riguardo alla tutela della salute e della sicurezza individuati, un fondamentale diritto dell'individuo (principio ribadito nell’art. 18, comma 1, lett. z), del Decreto legislativo 81/2008):
Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro)
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. |
Si premette poi che l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 “prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo”:
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche36 impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (…) |
Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione “ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/05/2021 (10:26:36) |
Un interpelo di importanza fondamentale, che chiarisce che il rischio generico aggravato dall'occasione di lavoro, come il rischio sanitario, deve essere obbligatoriamente oggetto di valutazione nel documento di valutazione dei rischi DVR |