Interpello: risposte a quesiti sulla sicurezza nel trasporto ferroviario
Roma, 4 Lug – Non è la prima volta che la Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, risponde a quesiti sulla sicurezza nell’ambito del trasporto ferroviario. L’aveva già fatto in passato, con riferimento specifico al tema del primo soccorso, con l’ Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016.
E, come vedremo, la risposta data allora serve parzialmente come risposta ai nuovi quesiti posti alla Commissione dalla FerCargo, un’associazione che raduna 17 diverse imprese ferroviarie.
Il nuovo interpello sul trasporto ferroviario
In particolare l’associazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito:
- “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”;
- all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.
La Commissione risponde, dunque, ai due quesiti con l’Interpello n. 5/2018 del 14 giugno 2018, pubblicato il 22 giugno 2018 e avente per oggetto: “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti relativi ‘ad un solo macchinista’ e al ‘dispositivo vigilante’ - seduta della Commissione del 14 giugno 2018”.
E per quanto concerne il primo quesito di FerCargo, la Commissione segnala di “essersi già espressa con l’ interpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta ad un quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al quale, pertanto, si rinvia”.
La risposta sui modelli organizzativi
Per facilitare la comprensione di questa prima riposta ricordiamo che nell’Interpello n.2/2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome segnalava che "le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni sindacali, è stata manifestata la criticità secondo cui, l'assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell'intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista”. E si arrivava al seguente quesito: "l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992?".
A questo quesito la Commissione rispondeva nel 2016 ricordando che il modello organizzativo “è una scelta libera del datore di lavoro” e indicando che “l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati”.
La risposta sul controllo dell’attività del macchinista
Torniamo all’Interpello n. 5/2018 e al secondo quesito posto da FerCargo.
Per quanto riguarda il secondo punto, infatti, “la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di ‘utilizzo del dispositivo vigilante’ (definito come ‘strumento di controllo dell’attività del macchinista’ nel ‘Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema ‘Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri’ del sistema ferroviario dell’Unione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni può esprimersi esclusivamente su ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro’”.
In ogni caso, in merito alla ‘correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva’, la Commissione rileva “che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo. Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche ‘il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo’.
Pertanto – continua la Commissione Interpelli – “il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo”.
In ogni caso, in conclusione, la Commissione ritiene anche di “non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, poiché esula dalle proprie competenze ai sensi del già citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non rivestendo la questione carattere generale”.
Tiziano Menduto
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